OPEN Dot Com - Soluzioni per Commercialisti, Avvocati e Professionisti

Sinteticità e chiarezza in Cassazione: criticabile, ma non inammissibile, il ricorso prolisso e sgrammaticato

Autore: Fabrizio Testa
Sinteticità e chiarezza in Cassazione: criticabile, ma non inammissibile, il ricorso prolisso e sgrammaticato

“Se questa Corte dovesse pronunciare un non liquet su tutti i ricorsi prolissi o sgrammaticati, resterebbe ben presto inoperosa”.

Scrive proprio così la Cassazione, severamente e testualmente: e deve far riflettere noi avvocati, ma più in generale tutti gli operatori del diritto, sulla qualità della scrittura giuridica, che si tratti di ricorsi o sentenze.

Il caso affrontato nell’ordinanza della Sez. 3 n. 1785 del 26 gennaio 2026 nasce dal contenzioso tra un Comune e un privato per il risarcimento del danno da indisponibilità di un fondo a seguito di una confisca, poi revocata, per presunta lottizzazione abusiva.

Contro un motivo del ricorso al giudice di legittimità viene sollevata, tra l’altro, l’eccezione di inammissibilità per genericità, dichiarata sì infondata dalla Suprema Corte, ma con parole che pesano.

Nel caso di specie, aggiunge ancora la Cassazione, può convenirsi sul fatto che la tecnica scrittoria adottata dalla difesa del ricorrente non sia un modello di chiarezza e sinteticità, ma ciò non basta per una pronuncia di inammissibilità del ricorso per genericità od oscurità, possibile soltanto quando siano state sperimentate invano tutte le regole tradizionali dell’ermeneutica (ovvero l’interpretazione letterale, sistematica,  coerenziale, logica), e resti comunque ambiguo o lacunoso il senso della censura.

La Corte non ritiene sia questo il caso: il principio c.d. di universalità dell’interpretazione, ripetutamente affermato dalla Cassazione, vieta infatti di valutare gli atti del processo e le domande in esso formulate estrapolandone frammenti per trarne conclusioni affrettate, senza aver prima considerato l’intero contesto dell’atto. Nel caso di specie la valutazione complessiva del ricorso per cassazione, letto con gli ampi brani estratti dall’atto di citazione di primo grado ivi trascritti, non evidenzia le lacune denunciate e consente di enucleare una censura ben chiara: deve escludersi pertanto che il ricorso sia irrispettoso dell’onere di allegazione ed indicazione prescritto dall’art. 366 n. 6 c.p.c.

Avvocato salvo, ricorso ammissibile: come ricordato dalla Suprema Corte in altre occasioni, la violazione dei principi di sinteticità e chiarezza ormai codificati dall’art. 121 c.p.c. può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo o può indurlo ad invitare le parti a riformulare l’atto traendo argomenti di prova anche dal contegno delle parti nel processo, ma non può comportare nullità o inammissibilità, salvo che abbia reso assolutamente incerto il petitum o la causa petendi oppure reso oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse al provvedimento gravato, in modo tale da pregiudicare l’intelligibilità delle questioni proposte.

È indubbio, comunque, che scrivere bene, con chiarezza e sinteticità, aiuta a leggere bene, comprendere bene e decidere bene. Allora dobbiamo tornare a prestare la massima attenzione alla scrittura e, forse, può venirci in soccorso anche l’amata-odiata intelligenza artificiale: non solo per cercare e citare precedenti giurisprudenziali, sempre da verificare per evitare allucinazioni, ma anche, interrogata con prompt adeguati, per controllare l’ortografia e la qualità degli atti, sintetizzare, creare collegamenti ipertestuali e indici, migliorarne l’efficacia.

Fermo restando che prima, durante e dopo l’utilizzo dell’IA per la redazione di atti giuridici rimane fondamentale il pensiero creativo e critico del professionista e che, con l’intelligenza artificiale ora come con il processo telematico prima, non si può improvvisare, ma occorre formarsi, sperimentarla e conoscerne adeguatamente i meccanismi di funzionamento, i vantaggi e i rischi, operando con la diligenza qualificata richiesta dalle norme e dalla deontologia.

Condividi: