OPEN Dot Com - Soluzioni per Commercialisti, Avvocati e Professionisti

La ripartizione di responsabilità nei tamponamenti “a catena”

Blog Processo Civile Telematico (PCT) - Consolle Avvocato e CTU
Pubblicato il 17 set 2024

Autore: Giulio Brovia
La ripartizione di responsabilità nei tamponamenti “a catena”

La fattispecie del “tamponamento a catena”, ovvero quello che si verifica quando i veicoli coinvolti siano nella stessa corsia e diretti nello stesso senso di marcia, pone spesso alcuni dubbi e interrogativi sull'individuazione del responsabile e sul diritto al risarcimento dei danni subiti. Ciò in quanto tutti i veicoli - tranne il primo e l'ultimo della colonna - sono rispettivamente sia danneggianti che danneggiati.

Come in ogni sinistro, anche in questo caso la prima cosa da fare è procedere ad un'attenta ed il più possibile precisa ricostruzione della dinamica dell'incidente. Ciò dovrebbe consentire di capire se il tamponamento è avvenuto tra veicoli fermi in colonna, oppure in movimento. Tale distinzione è fondamentale in quanto le due ipotesi differiscono circa l'individuazione del responsabile (o dei responsabili) del sinistro.

Nel tamponamento multiplo tra veicoli fermi, viene individuato come unico responsabile l’ultimo veicolo che, giungendo da tergo, ha causato la collisione, sospingendo gli altri veicoli incolonnati contro quelli antecedenti. La giurisprudenza è giunta unanimemente a tale approdo facendo applicazione della norma di cui all'art. 149 c. I del Codice della Strada, secondo cui “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”. Il mancato rispetto della distanza di sicurezza, infatti, consente di superare la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054, comma II del Codice Civile. Essendo tutti i veicoli fermi, tranne il primo che giunge da tergo, solo ad esso può essere imputato il mancato rispetto della distanza di sicurezza e, dunque, al medesimo viene attribuita l'intera responsabilità per il sinistro.

Diversamente, nel tamponamento a catena tra veicoli in movimento, si presume che ciascuno di essi, andando a collidere con quello antecedente, non abbia rispettato la distanza di sicurezza, altrimenti avrebbe evitato l'impatto.  In questo caso, come stabilito da numerose pronunce di merito e di legittimità, “trova applicazione l'art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (si legga, per es., Cass. civ., sez. III, sent., 7 giugno 2024, n. 15923).

In conclusione, nell'ipotesi di veicoli fermi in colonna, tutti i danneggiati dovranno rivolgere la richiesta risarcitoria alla compagnia assicurativa dell'unico responsabile. Viceversa, in caso di tamponamento tra veicoli in marcia, ogni danneggiato chiederà il risarcimento all’assicurazione del veicolo precedente, responsabile del tamponamento.

Condividi:

TI POTREBBERO INTERESSARE:

Cessione di crediti in blocco e comunicazione al debitore: novità dalla Cassazione
22 ott 2025
Cessione di crediti in blocco e comunicazione al debitore: novità dalla Cassazione
Intelligenza artificiale nelle aule di giustizia: casi recenti, prime sanzioni, nuova legge e obbligo di informativa
13 ott 2025
Intelligenza artificiale nelle aule di giustizia: casi recenti, prime sanzioni, nuova legge e obbligo di informativa
CTP e CTU: differenze di ruolo e impatto sulla decisione del giudice
15 set 2025
CTP e CTU: differenze di ruolo e impatto sulla decisione del giudice
Il trasportato può testimoniare? La Cassazione fa chiarezza
15 set 2025
Il trasportato può testimoniare? La Cassazione fa chiarezza

NEWSLETTER