La Massima
La Corte di Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 3931 del 22.02.2026, ha ribadito il principio secondo cui il pagamento del compenso al professionista per l’attività di consulenza finalizzata all’accesso a una procedura di concordato preventivo non beneficia dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. g), L.F., qualora tale attività, pur prodromica, non si traduca nel deposito effettivo della domanda di concordato. L’ammissione del debitore alla procedura concorsuale costituisce, infatti, il presupposto indispensabile per poter configurare quella “strumentalità” necessaria tra la prestazione professionale e la procedura stessa, richiesta dalla norma ai fini dell'esenzione.
Il Caso
La vicenda esaminata dalla Suprema Corte trae origine dall’azione revocatoria promossa dalla curatela del Fallimento di una società al fine di ottenere la restituzione di un pagamento effettuato in favore di un professionista prima della dichiarazione di fallimento. Quest’ultimo si opponeva alla domanda, invocando l’esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. g), L.F., che esclude dalla revocatoria “i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo”, dunque compresi anche i contratti con i professionisti stipulati a tal fine.
La Corte di Appello di Milano, confermando la decisione di primo grado, aveva rigettato le difese del professionista, ritenendo non applicabile l'esenzione in quanto l’attività professionale si era limitata a una fase prodromica e preliminare, senza che fosse mai stata depositata una formale proposta di concordato. La Corte territoriale fondava la propria decisione sul principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 42093 del 31.12.2021, la quale, pur pronunciandosi in tema di prededuzione, aveva stabilito che la “funzionalità” della prestazione presuppone l’effettiva ammissione del debitore alla procedura.
Il professionista proponeva dunque ricorso per Cassazione, sostenendo che la Corte d'Appello avesse erroneamente applicato i principi relativi alla prededucibilità dei crediti, di cui all’art. 111 L.F., a una fattispecie diversa, quale quella dell'esenzione da revocatoria, prevista dall’art. 67 L.F.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, confermando la decisione della Corte di Appello di Milano e chiarendo i presupposti per l'applicazione dell'esenzione da revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), L.F.
In primo luogo, la Corte ha ribadito che le norme che prevedono esenzioni dall’azione revocatoria costituiscono eccezioni al principio generale della par condicio creditorum e, come tali, devono essere interpretate in modo rigoroso, tenendo conto della specifica ratio che le sostiene, che, nel caso in esame, consiste “nell’intento di favorire il ricorso alla procedura di concordato preventivo, nel quadro della riforma di tale procedura, diretta a predisporre un possibile strumento di composizione della crisi idonea a favorire la conservazione dei valori aziendali”.
Richiamando un proprio precedente, la Corte ha sottolineato come l’esenzione non possa applicarsi qualora l’attività del professionista si risolva in un “mero esame preliminare di fattibilità per l’impresa della soluzione concordataria, senza estrinsecarsi nell’atto a rilevanza esterna della presentazione della domanda di accesso al concordato”. In tale ipotesi, infatti, viene a mancare “l’astratta configurabilità della strumentalità necessaria e diretta fra prestazione e procedura concorsuale che è requisito costitutivo ai fini dell’esenzione”.
La Suprema Corte ha inoltre ribadito come tale orientamento trovi conferma anche nei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 42093/2021. Sebbene tale pronuncia riguardasse la prededuzione del credito ex art. 111 L.F., essa ha chiarito che il concetto di “strumentalità” della prestazione non può prescindere dall’effettivo accesso del debitore alla procedura. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che l’esenzione da revocatoria non può operare “a prescindere dall’apertura del concordato”, poiché il requisito della strumentalità richiede una “fattispecie pienamente compiuta e dunque proprio per il caso di concordato ammesso, cui cioè il debitore abbia acceduto, pena la riduzione a mera intenzionalità della commentata attitudine causale”.
Sulla base di queste premesse, la Cassazione ha enunciato il seguente principio: “…ne consegue che ove il concordato non sia stato aperto, perché la proposta non è stata mai depositata, non rientrano nell’esenzione da revocatoria i crediti liquidi ed esigibili ex art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. che siano stati pagati alla scadenza”.
In conclusione, la Corte ha chiarito che, in assenza dell’ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, non è nemmeno necessario procedere a un’ulteriore indagine sulla natura della prestazione professionale. La mancata instaurazione della procedura concorsuale esclude in radice la possibilità di un nesso di strumentalità, degradando il pagamento del compenso a un atto ordinario, eseguito da un debitore insolvente e privo di uno “scopo concorsuale”, e come tale pienamente soggetto all’azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F.