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La responsabilità civile per l’esercizio di attività pericolose: l’art. 2050 del Codice Civile

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Pubblicato il 5 nov 2024

Autore: Giulio Brovia
La responsabilità civile per l’esercizio di attività pericolose: l’art. 2050 del Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2050 del nostro Codice Civile, “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”

Si può affermare che la ragione della norma in commento possa essere sintetizzata nella nota espressione latina cuius commoda eius et incommoda, in base alla quale colui che trae un utile da qualcosa deve rispondere dei possibili danni da ciò causati ai consociati.

Dunque, gli elementi distintivi di questa ipotesi di responsabilità sono l'attività pericolosa, il nesso causale e la prova liberatoria.

L'attività pericolosa

La norma non definisce cosa si intenda per attività pericolosa, ma si limita a precisare che deve esserlo “per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati”. Va pertanto fatto riferimento all'elaborazione giurisprudenziale, secondo il cui pacifico insegnamento sono pericolose non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza.

Su tale scorta, viene solitamente ritenuta pericolosa l'attività estrattiva da cave o miniere. Parimenti, sono generalmente qualificate come pericolose le attività che comportano l’uso di esplosivi. Pacificamente, inoltre, è definita pericolosa l'attività di produzione e distribuzione di energia elettrica.

Il nesso causale

Oltre alla dimostrazione della pericolosità dell'attività, grava su chi agisce per ottenere un ristoro anche l'onere di dimostrare il nesso causale, sia per quanto concerne la causalità “materiale” ovvero la riconducibilità dell'evento dannoso all'attività pericolosa, sia per quanto riguarda la causalità “giuridica”, ovvero il novero dei danni ritenuti risarcibili alla luce dei criteri dettati dagli articoli 1223 e seguenti del Codice Civile e 2056 del medesimo Codice.

La cd. “prova liberatoria”

A propria volta, per andare esente da addebiti, l'esercente l'attività pericolosa deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Tale onere viene interpretato in senso molto rigoroso, richiedendosi che le misure adottate siano idonee e sufficientemente dettagliate da garantire la massima prevenzione possibile, non bastando dimostrare una diligenza generica o tanto meno parziale.

Più precisamente, il presunto danneggiante deve fornire, da un lato, una prova negativa, consistente nel non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge, regolamentari o di comune diligenza o prudenza, e dall'altro lato, un prova positiva, consistente nell'aver impiegato ogni cura o misura, ivi compreso il rispetto delle più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente possibili all'epoca.

Va da sé che un tale onere della prova travalica di gran lunga i confini dell'assenza di colpa, rendendo l'ipotesi di responsabilità in commento molto vicina, se non assimilabile, ad una responsabilità oggettiva.

E' chiaro, dunque, come questa responsabilità "quasi oggettiva" assicura un equilibrio tra lo sviluppo di attività necessarie e il diritto alla sicurezza dei cittadini, rendendo il risarcimento dei danni il naturale contrappeso per chi opera in settori ad alto rischio.

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