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Informatica giuridica: quando gli audio diventano prova processuale

Blog Processo Civile Telematico (PCT) - Consolle Avvocato e CTU
Pubblicato il 17 giu 2024

Autore: Matias Conoscente
Informatica giuridica: quando gli audio diventano prova processuale

La moderna tecnologia rende sempre più semplice ottenere registrazioni audio e video di eventi rilevanti giuridicamente, sia in presenza propria sia durante conversazioni a distanza di cui si è parte. Si pone pertanto la questione della loro rilevanza probatoria nel processo civile e delle relative modalità di produzione in giudizio.

Le norme di riferimento

Contrariamente a certe correnti d’opinione diffuse nel grande pubblico, quando utilizzate a fini difensivi le registrazioni sono lecite, indipendentemente dal consenso degli altri interlocutori.

Esse possono quindi essere validamente introdotte in giudizio conformemente alle formalità previste dal Codice di procedura civile, nel bilanciamento di valori tra la riservatezza e la tutela giurisdizionale dei diritti.

Nel processo civile, secondo l'art. 116 c.p.c., il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo diverse disposizioni di legge. Ciò implica l'ammissibilità di prove non specificamente previste dalla legge, valutate dal giudice attraverso una logica convincente espressa nella motivazione, a differenza delle cd. ‘prove legali’, dove la norma predetermina l'efficacia, escludendo valutazioni giudiziarie.

Le registrazioni rientrano perciò nel più ampio genus delle riproduzioni meccaniche, regolamentate dall'art. 2712 c.c., che le considera piena prova dei fatti rappresentati, salvo disconoscimento da parte del destinatario. Il disconoscimento non vieta l'uso della registrazione, ma nega solo il valore di prova legale alle riproduzioni contestate.

Audioregistrazioni informatiche

Oggigiorno, le registrazioni audio possono essere analogiche, ma più frequentemente vengono realizzate con mezzi informatici, creando di conseguenza un documento informatico. Questo è definito dall'art. 1, co. 1, lett. p) D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) come un documento elettronico che rappresenta atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Inoltre, secondo l'art. 3, n. 35 del Regolamento UE n. 910/14 (eIDAS), un documento informatico è costituito da qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, inclusi testo, registrazioni sonore, visive o audiovisive.

L'art. 46 del Regolamento eIDAS stabilisce che un documento elettronico non può essere escluso come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica, prevalendo su eventuali norme interne contrastanti. Ciò significa che nonostante un documento informatico possa essere in astratto manipolato più facilmente rispetto ad uno analogico, il giudice deve comunque prenderlo in considerazione e valutarlo concretamente, senza escluderlo unicamente per la sua forma elettronica.

Il disconoscimento

Con riguardo al valore di prova legale di un’audioregistrazione, è necessario stabilire chiaramente cosa ne costituisce il disconoscimento, premettendo che una semplice formula di stile come "se ne disconosce la conformità a quanto rappresentato" non è sufficiente.

Affinché sia efficace, il disconoscimento deve infatti essere chiaro, circostanziato ed esplicito, con elementi concreti che dimostrino la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Questa interpretazione è conforme all’orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che richiede una contestazione dettagliata al fine di considerare la registrazione solamente come una presunzione semplice.

Il disconoscimento deve perciò essere specifico e dettagliato, anche quando si tratta di voci umane. Non basta affermare genericamente che la voce non corrisponde o che la conversazione non è mai avvenuta: bisogna spiegare in cosa la voce differisce e quali elementi indicano l'eventuale falsità della registrazione.

Se il disconoscimento è fatto correttamente, la registrazione non avrà il valore di piena prova, ma il giudice può comunque valutarla con prudenza, basandosi su elementi gravi, precisi e concordanti.

La conclusione che il giudice debba valutare le registrazioni, sia analogiche che digitali, anche in presenza di un disconoscimento, è del resto coerente con la volontà espressa dal legislatore. L'art. 2712 c.c. non esclude il principio del prudente apprezzamento delle prove quando c'è un disconoscimento rituale; solo in assenza di disconoscimento la riproduzione acquisisce valore di piena prova. Inoltre, l'art. 20, co. 1° bis C.A.D. obbliga a considerare le registrazioni valutabili, pur se contestate. Pertanto, il giudice deve sempre valutare la registrazione con prudente apprezzamento, considerando anche altre prove ed indizi che possano confermarne l'attendibilità in presenza di contestazione.

Il giudice potrà quindi disporre la comparizione delle parti per verificare la corrispondenza della voce, valutare la coerenza della registrazione con altri elementi del procedimento, considerare elementi intrinseci come la pluralità dei partecipanti o rumori di fondo, o disporre una consulenza tecnica per verificare possibili manomissioni.

Tuttavia, non potrà ignorare la registrazione senza fornire una motivazione adeguata sulla sua attendibilità, e tale motivazione non può basarsi solo sul disconoscimento della controparte.

L’acquisizione nel processo

Per quanto riguarda l'acquisizione della registrazione nel processo, è fondamentale rispettare i termini di decadenza stabiliti dalla procedura. Se non è possibile inserirla nel fascicolo informatico, la parte deve produrre tempestivamente la registrazione su supporto informatico o analogico, depositandola in cancelleria.

Questo deposito non richiede previa autorizzazione del giudice, a meno che il deposito telematico sia possibile e vi siano ragioni per procedere diversamente.

Nel Processo Civile Telematico, le specifiche tecniche sui formati ammissibili enucleate nel D.M. 44/2011 non devono ostacolare l'inserimento delle registrazioni nel fascicolo telematico del procedimento.

Sono ormai nella libera disponibilità dei professionisti del settore software avanzati per l’acquisizione delle cd. ‘prove digitali’, che consentono cioè di confezionare il determinato documento informatico in una prova validamente ammissibile nel rispetto delle norme processuali.

È comunque possibile allegare le registrazioni in qualsiasi formato all'interno di un file .pdf, poiché il .pdf può incapsulare documenti informatici senza essere un formato compresso.

L'importante è che le registrazioni siano realmente inserite nel fascicolo telematico senza alterazioni, indipendentemente dal formato specifico previsto o dalla disponibilità di programmi di lettura, dato che i formati audio e video più comuni sono supportati dalla suite di applicazioni già inclusa nei più comuni sistemi operativi.

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