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Pignoramento presso terzi: il creditore deve decidere al buio?

Pignoramento presso terzi: il creditore deve decidere al buio?

Immaginate di essere il difensore di un creditore che ha appena ricevuto dall’ufficiale giudiziario la comunicazione del verbale di pignoramento presso terzi eseguito ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c.

Avete trenta giorni per iscrivere a ruolo, a pena di inefficacia del pignoramento.

Fin qui, niente di nuovo. Se non fosse che, a differenza del pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c., potreste non aver ricevuto la dichiarazione del terzo.

Non sapete quindi se il conto corrente aggredito è capiente, se il rapporto di lavoro esiste ancora, se il terzo ha già liquidato il suo debito verso il debitore.

In buona sostanza, dovete iscrivere a ruolo senza sapere se c’è qualcosa da assegnare.

Il meccanismo introdotto dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore dal 28 febbraio 2023) ha ridisegnato in modo significativo la procedura di ricerca telematica dei beni da pignorare.

L’art. 492-bis c.p.c. consente all’ufficiale giudiziario di interrogare direttamente le banche dati dell’Agenzia delle Entrate - compreso l’archivio dei rapporti finanziari e i dati degli enti previdenziali - per individuare i beni e i crediti del debitore aggredibili in via esecutiva.

Quando la ricerca ha esito positivo e vengono individuati crediti del debitore nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario procede d’ufficio alla notifica del verbale di pignoramento al debitore e al terzo, senza che il creditore debba fare altro che - se del caso - scegliere tra una pluralità di beni o crediti individuati (art. 492-bis, commi 7 e seguenti, e art. 155-ter disp. att. c.p.c.).

Rispetto al pignoramento ordinario presso terzi, dove era il difensore del creditore a dover costruire la citazione e individuare i terzi da convenire, ora è l’ufficiale giudiziario a fare il lavoro investigativo e a notificare direttamente.

Il problema sorge nel momento in cui il verbale di pignoramento ritorna al creditore e si apre la fase dell’iscrizione a ruolo.

Qui il coordinamento tra la nuova procedura e le norme tradizionali sui termini rivela una lacuna di sistema.

Nel pignoramento presso terzi ordinario ex art. 543 c.p.c., l’atto di citazione contiene già l’invito al terzo a rendere la dichiarazione di quantità prevista dall’art. 547 c.p.c., notificato contestualmente al pignoramento.

Nel procedimento ex art. 492-bis, invece, il verbale redatto dall’ufficiale giudiziario non contiene tale invito; quest’ultimo, come più linee guida dei principali tribunali hanno chiarito, va inserito nel decreto di fissazione udienza emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 543, ultimo comma, c.p.c.

Nella realtà operativa quotidiana, però, il panorama è più sfumato di quanto la norma lasci intendere.

Un numero crescente di istituti di credito ha adottato la prassi di inviare comunque una dichiarazione spontanea al difensore del creditore, senza attendere il decreto di fissazione udienza.

Si tratta di un comportamento praeter legem ma non contra legem, che alcuni tribunali hanno in vario modo incoraggiato inserendo nel verbale dell’UNEP un invito informale in tal senso.

Dal punto di vista del creditore, questa prassi è benvenuta.

Se la banca risponde tempestivamente con una dichiarazione positiva e sufficientemente dettagliata, il difensore può decidere di procedere all’iscrizione a ruolo con una base informativa adeguata.

Se invece la dichiarazione è negativa o riferisce un saldo irrisorio, può valutare se rinunciare, risparmiando i costi della procedura.

Una volta iscritto a ruolo il pignoramento, il Giudice dell’Esecuzione emette il decreto di fissazione udienza ai sensi dell’art. 543, ultimo comma, c.p.c.

È in questo decreto - e non nel verbale di pignoramento dell’UNEP - che si trova il primo invito formale al terzo pignorato a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., con avviso che in caso di mancata comunicazione la dichiarazione dovrà essere resa comparendo a una specifica udienza.

Il decreto deve poi essere notificato dal creditore procedente sia al debitore che al terzo, e quella notifica soddisfa contestualmente l’obbligo di avviso di avvenuta iscrizione a ruolo richiesto dall’art. 543, comma 5, c.p.c.: non occorre quindi una notifica separata dell’avviso di iscrizione.

Dal momento della notifica del decreto il terzo ha dieci giorni per inviare la propria dichiarazione al creditore.

Alla prima udienza, se il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice - ai sensi dell’art. 548 c.p.c. - fissa con ordinanza una nuova udienza, da notificarsi al terzo almeno dieci giorni prima.

Se anche alla seconda udienza il terzo non compare o si rifiuta di rendere la dichiarazione, scatta la fictio iuris e il credito pignorato si considera non contestato nell’ammontare indicato dal creditore, e il giudice procede all’assegnazione.

Il punto pratico è che tra l’iscrizione a ruolo “al buio” e il momento in cui il creditore ottiene finalmente una risposta utile - la dichiarazione del terzo o la non contestazione per silenzio - intercorre inevitabilmente un lasso di tempo significativo.

Prima bisogna attendere l’emissione del decreto da parte del giudice (i cui tempi variano sensibilmente tra tribunale e tribunale), poi la notifica al terzo, poi i dieci giorni per la dichiarazione spontanea, poi l’udienza stessa.

Il costo dell’iscrizione a ruolo - contributo unificato, spese di cancelleria, attività del difensore, eventuale prenotazione udienza sulla piattaforma Astalegale.net - è fisso e si sostiene indipendentemente dall’esito della dichiarazione del terzo.

Una procedura che si chiude con dichiarazione negativa del terzo alla prima udienza è un costo puro.

Il punto che emerge con chiarezza da una lettura complessiva della disciplina è che la Riforma Cartabia ha innestato un meccanismo ad alta efficienza investigativa - la ricerca telematica gestita dall’ufficiale giudiziario - su una struttura processuale pensata per un modello diverso, in cui il creditore costruisce autonomamente la propria azione esecutiva con conoscenza previa dei terzi.

Il legislatore ha rimodulato i tempi e gli adempimenti dell’iscrizione a ruolo, ma non ha separato in modo adeguato la fase della ricerca da quella della valutazione sull’opportunità di proseguire. Il risultato è che il creditore si trova a dover prendere una decisione - iscrivere o non iscrivere - entro un termine perentorio e con informazioni incomplete.

La dichiarazione anticipatoria spontanea delle banche è, nella sua logica, un correttivo di mercato a un difetto normativo; gli operatori più strutturati cercano di colmare autonomamente il vuoto di informazione che la norma crea, nell’interesse reciproco di evitare procedure inutili.

Ma è un correttivo fragile, asimmetrico - dipende dalla buona volontà e dall’organizzazione interna del terzo, non da un obbligo - e porta con sé rischi giuridici propri, per la banca che la rende e per il creditore che vi fa affidamento.

Basterebbe prevedere nel verbale di pignoramento ex art. 492-bis un invito formale al terzo a rendere la dichiarazione con efficacia processuale analoga a quella ex art. 547 c.p.c., e riconoscere a quella risposta un valore vincolante che giustifichi - o sconsigli - l’iscrizione a ruolo. Sarebbe un intervento che non stravolgerebbe la struttura della riforma ma la completa in un punto che, a distanza di oltre due anni dall’entrata in vigore, continua a produrre incertezza operativa ogni giorno.

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