OPEN Dot Com - Soluzioni per Commercialisti, Avvocati e Professionisti

Gli obblighi informativi del produttore di smartphone e la tutela del consumatore

Autore: Giulio Brovia
Gli obblighi informativi del produttore di smartphone e la tutela del consumatore

Una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24015 del 24 luglio 2026, ha definito con estrema chiarezza gli obblighi informativi gravanti sul produttore di beni di consumo potenzialmente rischiosi, con particolare riguardo ai telefoni cellulari e alle radiofrequenze da essi emesse. La pronuncia ha enunciato principi di portata generale in materia di difetto informativo del prodotto, operatività del principio di precauzione nei rapporti tra privati e risarcibilità della lesione del diritto all'autodeterminazione del consumatore.

Il caso

La vicenda decisa dalla Suprema Corte trae origine da un'azione proposta da un consumatore che deduceva di avere acquistato nel giugno 2016 un dispositivo mobile, di averne fatto un uso intensivo e di avere acquisito consapevolezza dei potenziali rischi per la salute derivanti dalle radiofrequenze emesse dal cellulare soltanto nel febbraio 2018, a seguito della consultazione di una ricerca dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC).

La ricorrente lamentava che né all'esterno né all'interno della confezione del telefono fossero presenti informazioni o avvertenze idonee a segnalare i rischi connessi all'esposizione alle radiofrequenze - quali indicazioni sull'opportunità di evitare o limitare l'uso prolungato, sull'uso in prossimità di minori, sul mantenimento del dispositivo acceso nelle ore notturne o a contatto con il corpo - e che la brochure inserita nella confezione fosse di contenuto minimale e artificiosamente strutturata in modo da separare il tema dell'"esposizione all'energia a radiofrequenza" da quello della "sicurezza e utilizzo", con effetto fuorviante.

Su tali basi la ricorrente conveniva in giudizio il noto produttore dell’apparecchio telefonico, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati in conseguenza della violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione. Il Tribunale investito della domanda la rigettava, affermando che il principio di precauzione costituisce precetto di diritto pubblico rivolto al legislatore e non direttamente applicabile nei rapporti privati della vita di relazione, nonché il difetto del nesso causale scientificamente accertato tra l'esposizione alle onde elettromagnetiche e l'insorgenza di patologie tumorali. La Corte d'Appello confermava integralmente la pronuncia di primo grado, escludendo altresì la risarcibilità del pregiudizio lamentato per mancato superamento della soglia di gravità dell'offesa.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata con riferimento a plurimi e concorrenti profili di errore.

Il nucleo centrale della censura accolta investe la lettura riduttiva che entrambi i giudici di merito avevano offerto degli obblighi informativi gravanti sul produttore, subordinandone l'operatività - in aperto contrasto con la disciplina consumeristica e con la giurisprudenza di legittimità - alla preventiva emanazione di norme tecniche di dettaglio da parte del legislatore.

La Corte ha inoltre censurato la qualificazione sommaria del pregiudizio lamentato come mero "timore", senza accertare se il deficit informativo avesse inciso in modo apprezzabile sul processo decisionale della consumatrice. Ha infine stigmatizzato la riduzione del perimetro della tutela a un'alternativa secca tra risarcimento del danno e rigetto integrale della domanda, senza considerare la percorribilità di rimedi di tutela preventiva e inibitoria.

Il difetto informativo come autonoma categoria di difettosità del prodotto

Il primo e più rilevante pilastro della motivazione riguarda la nozione di prodotto difettoso e il suo rapporto con la conformità agli standard tecnici.

La Corte ribadisce con fermezza un principio già enunciato in precedenti arresti - tra i quali Cass. n. 6007/2007, n. 25116/2010, n. 3692/2018 e, più di recente, Cass. n. 33984/2024 - secondo cui la nozione di prodotto sicuro non si esaurisce nella verifica della conformità agli standard tecnici o alla marcatura CE. Tali parametri individuano una soglia minima di sicurezza ma non esauriscono il contenuto degli obblighi gravanti sul produttore: la nozione di prodotto difettoso ricomprende anche il c.d. difetto informativo, configurabile ogniqualvolta il bene, pur conforme agli standard, sia privo delle istruzioni e delle avvertenze necessarie a prevenire rischi non immediatamente percepibili dal consumatore.

Come efficacemente sintetizzato nella pronuncia, «il prodotto conforme agli standard tecnici può risultare ugualmente difettoso, perché dannoso, ove manchino avvertenze idonee a consentire al consumatore di valutare correttamente i rischi e di adottare le necessarie precauzioni».

Gli artt. 6 e 104 del Codice del Consumo - nella lettura offerta dalla Cassazione - hanno natura immediatamente precettiva e costituiscono fonte primaria di tutela del consumatore, senza necessità di ulteriori norme attuative di dettaglio. Il primo impone che i prodotti destinati al consumatore rechino, in modo chiaramente visibile e leggibile, le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d'uso, ove utili ai fini della sicurezza del prodotto. Il secondo vincola gli operatori economici ad assicurare che qualsiasi avvertenza o informazione di sicurezza sia apposta sul prodotto o lo accompagni in modo ben visibile. La tesi - accolta dai giudici di merito - secondo cui l'individuazione del contenuto degli obblighi informativi dovrebbe essere integralmente rimessa al legislatore si risolve in una interpretazione riduttiva e distorsiva della normativa consumeristica, trasformando il carattere sussidiario della disciplina generale in una causa di inesigibilità dell'obbligo informativo.

Il principio di precauzione e la diligenza professionale: il raccordo tra sfera pubblica e rapporti privati

Il secondo pilastro della motivazione affronta una questione di elevata complessità sistematica: se e in che modo il principio di precauzione, tradizionalmente ricondotto alla dimensione pubblicistica dell'azione dello Stato e delle istituzioni europee, possa spiegare effetti nei rapporti contrattuali tra privati.

La Corte non nega che il principio di precauzione, nella sua accezione più rigorosa, si indirizzi primariamente agli organi pubblici deputati alla gestione del rischio collettivo. Riconosce anzi l'esistenza di un filone giurisprudenziale - sviluppatosi in materia di campi elettromagnetici (v. Cass. n. 11105/2020) - che ha ritenuto il rispetto dei limiti fissati dalla legge quadro n. 36/2001 idoneo a fondare una presunzione di assenza di pericolo, escludendo la tutela giudiziaria preventiva individuale ove quei limiti siano stati osservati. Tuttavia, la Cassazione sottolinea con nettezza che tale filone si colloca «interamente sul piano della regolazione pubblicistica del rischio elettromagnetico, avente ad oggetto interessi diffusi e collettivi», risultando pertanto inidoneo a fungere da parametro di valutazione degli obblighi informativi e di protezione gravanti sul produttore nei rapporti contrattuali con il singolo consumatore.

Il raccordo tra il principio di precauzione e i rapporti privati della vita comune di relazione è invece assicurato - nella prospettiva della Cassazione - dalla diligenza professionale qualificata ex art. 1176, secondo comma, c.c. L'operatore qualificato non è tenuto soltanto all'osservanza delle prescrizioni tecniche minime, ma deve adottare tutte le misure prudenziali e informative che, secondo un giudizio ex ante, risultino necessarie o anche solo opportune per evitare di cagionare danni alla salute dell'utente. L'obbligo di diligenza professionale impone l'adozione di misure precauzionali additive rispetto agli standard tecnici minimi, tra le quali, in primo luogo, l'informazione, «anche quando il rischio non sia elevato in termini probabilistici o non sia ancora pienamente accertato».

In tale prospettiva, la Corte valorizza altresì il principio ALARA (as low as reasonably achievable), quale criterio generale di riduzione del rischio che impone di mantenere l'esposizione «al livello più basso ragionevolmente possibile», indipendentemente dall'accertamento di una nocività certa. L'applicazione del principio ALARA si traduce, nel caso di specie, nell'obbligo di informare il consumatore sulle modalità di utilizzo idonee a ridurre l'esposizione, consentendogli di modulare consapevolmente il proprio comportamento.

Di particolare rilievo è l'affermazione secondo cui l'incertezza scientifica non equivale a irrilevanza giuridica del rischio e non legittima, di per sé, un atteggiamento attendista: «quando il rischio non è escluso e l'esposizione presenta caratteri tali da renderlo apprezzabile, l'ordinamento ammette, e richiede, condotte di governo del rischio». I giudici di merito avevano invece erroneamente assunto l'incertezza scientifica quale fattore di esonero dall'obbligo di informare, invertendo la logica del sistema normativo di sicurezza dei prodotti, che muove proprio dall'incertezza come presupposto dell'obbligo di attivazione preventiva.

La risarcibilità della lesione del diritto all'autodeterminazione del consumatore

Il terzo pilastro della motivazione investe la qualificazione del pregiudizio lamentato e le condizioni della sua risarcibilità.

La Corte d'Appello aveva respinto la domanda risarcitoria applicando in modo astratto il criterio della tollerabilità elaborato dalle Sezioni Unite con le sentenze c.d. di San Martino (Cass., Sez. Un., n. 26972 e 26975/2008), ritenendo che il pregiudizio si risolvesse in un «mero timore di un pericolo» privo di dignità come posta risarcibile ex se. La Cassazione censura tale impostazione come frutto di un «apprezzamento erroneo e riduttivo del thema decidendum».

Il Supremo Collegio distingue con nettezza tra il timore astratto, non risarcibile ex se, e il turbamento psichico concretamente sofferto, oggetto di accertamento in fatto che il giudice di merito aveva del tutto omesso di compiere. Richiamando la sentenza Seveso (Cass., Sez. Un., n. 2515/2002), la Corte ribadisce che la tutela risarcitoria presuppone la prova, in concreto, di un turbamento psichico causalmente collegato all'esposizione al rischio e alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della vita.

Ma il profilo più innovativo della motivazione attiene alla lesione del processo decisionale come autonomo pregiudizio risarcibile. Il danno da violazione del diritto all'autodeterminazione del consumatore - già riconosciuto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 794/2009 nel caso delle sigarette "light" - non si identifica con la sofferenza meramente emotiva, ma con l'alterazione del processo decisionale che priva il soggetto della possibilità di scegliere consapevolmente se e come esporsi a un rischio. Il pregiudizio, in altri termini, «non consiste in una mera affermazione postuma di scelte ipotetiche, ma nella compromissione attuale e irreversibile del processo di autodeterminazione, che si è consumata nel momento stesso in cui la ricorrente ha utilizzato il dispositivo senza essere posta in condizione di valutare, gestire e ridurre consapevolmente l'esposizione al rischio».

Ai fini del nesso causale, la Corte afferma che è sufficiente - al pari di quanto ritenuto in materia di omessa informazione sanitaria e di intermediazione finanziaria - la dimostrazione, anche per presunzioni semplici gravi e concordanti, che se adeguatamente informata la consumatrice avrebbe orientato il proprio processo decisionale in modo diverso, adottando comportamenti alternativi del tutto ordinari e ragionevoli.

La tutela preventiva e inibitoria: oltre il risarcimento del danno

L'aspetto forse più originale e di maggiore impatto pratico della pronuncia riguarda l'indicazione espressa rivolta al giudice del rinvio di verificare la percorribilità di rimedi di tutela preventiva e inibitoria, ulteriori e distinti rispetto alla sola tutela risarcitoria.

La Cassazione stigmatizza la riduzione del perimetro della controversia a un'alternativa secca tra risarcimento e rigetto, sottolineando che la responsabilità civile - specie nei settori incidenti sulla salute e caratterizzati da asimmetria informativa - svolge anzitutto una funzione preventiva e di governo del rischio. In forza del principio iura novit curia, il giudice è tenuto a individuare il rimedio più utile e adeguato a garantire la protezione del bene della vita sotteso alla pretesa, senza vincolarsi alla prospettazione normativa adottata dall'attore.

Nel caso di specie, la Corte indica espressamente che avrebbe dovuto essere valutata la condanna del produttore a un facere specifico: l'inserimento o l'integrazione di avvertenze più stringenti; l'adozione di strumenti idonei a richiamare periodicamente l'attenzione dell'utente sull'esposizione prolungata al rischio, anche mediante notifiche o messaggi a comparsa all'avvio o durante l'utilizzo del dispositivo; la fornitura di accessori idonei a consentire l'utilizzazione del bene in condizioni di maggiore sicurezza. L'azione inibitoria, in tale prospettiva, è configurata quale strumento di reintegrazione in natura volto a eliminare una lesione attuale e duratura di una posizione giuridica assoluta, prescindendo dalla verificazione di un danno-conseguenza.

L'impatto pratico

La sentenza in esame si inserisce in un filone giurisprudenziale in progressiva evoluzione e reca implicazioni di fondamentale importanza pratica sia per i professionisti che assistono i consumatori sia per gli operatori economici del settore.

L'insegnamento è chiaro: la conformità del prodotto agli standard tecnici e alla marcatura CE non esaurisce gli obblighi del produttore e non costituisce scudo assoluto contro la responsabilità civile. Il produttore - e per equiparazione il distributore - è tenuto a fornire informazioni chiare, percepibili e immediatamente accessibili sui rischi derivanti dall'uso ordinario del prodotto, anche quando tali rischi non siano scientificamente certi ma soltanto plausibili alla luce delle evidenze disponibili.

Condividi: