Si segnala una recente sentenza del Tribunale di Firenze (n. 2833 del 17/9/2024) sul tema, già affrontato in alcuni miei precedenti contributi (https://www.opendotcom.it/assicurazioni/blog/sinistri-cross-border/17874; https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/blog/i-sinistri-transfrontalieri-ed-il-diritto-internazionale-privato/15286), dei sinistri cd. “cross-border”, ovvero avvenuti in un Paese membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia.
La sentenza del Tribunale toscano si presente interessante in quanto affronta diffusamente due aspetti processuali sempre ricorrenti in casi analoghi, ovvero la legittimazione passiva del mandatario della compagnia assicurativa straniera e la legge applicabile.
La legittimazione del mandatario
Con alcuni precedenti arresti, la nostra giurisprudenza di legittimità aveva statuito che la competenza del mandatario non si limitasse alla sola fase stragiudiziale, ma si estendesse anche a quella giudiziale: per esempio, la sentenza della Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, n.29352 aveva affermato che “la vittima del sinistro può convenire in giudizio il mandatario designato dalla compagnia straniera assicuratrice del responsabile civile, essendo il mandatario titolare di una legittimazione passiva sostanziale non limitata alla fase stragiudiziale.”
La conclusione cui giunge la sentenza in commento è, invece, contraria a tale orientamento, nel senso di negare la legittimazione passiva processuale del mandatario ex art. 152 del D.Lgs. n. 209 del 2005. Infatti, il Tribunale di Firenze critica i precedenti arresti della nostra giurisprudenza, giudicati in distonia con il diritto comunitario nel suo complesso, e valorizza quanto affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 15 dicembre 2016, resa nella causa C-558/15, di cui si riporta uno dei passaggi “chiave”: “Tra i poteri sufficienti di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri (nel contesto in cui opera), figura il mandato a ricevere le notifiche di atti giudiziari […] Non risulta invece né dai lavori preparatori né dai considerando della Direttiva 2000/26/CE una volontà del legislatore dell'Unione intesa ad estendere tale mandato sino a consentire che l'azione avviata dalle persone lese dinanzi al giudice nazionale del luogo di loro residenza, per ottenere un indennizzo da parte dell'impresa di assicurazione della persona responsabile, possa essere intentata contro il rappresentante di detta impresa.”
Sulla scorta di tali osservazioni, nel caso di specie il Tribunale di Firenze ha negato la legittimazione passiva della società mandataria, convenuta in giudizio dagli attori.
La legge applicabile
A differenza di quanto sopra, sulla questione della legge applicabile il Tribunale fiorentino ha fatto proprio l'insegnamento della Cassazione (S.S.U.U. n. 28427/2022) e della giurisprudenza comunitaria (Corte Giust. UE, 19 settembre 1995, causa C-364/93), secondo cui si deve applicare la legge del luogo in cui si è verificato il danno, per tale intendendosi solo il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata, dunque il luogo del sinistro.
Ciò anche se, come nel caso di specie, la legge applicabile (inglese), non prevede il risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei parenti della vittima dell'incidente stradale, in quanto ciò non contrasta con il principio di ordine pubblico internazionale.
In conclusione, la sentenza in commento, se sulla legge applicabile si colloca nel solco già tracciato dai precedenti arresti, sulla legittimazione del mandatario, invece, se ne discosta bruscamente e potrebbe dare vita ad un contrasto di giurisprudenza da tenere in debita considerazione al momento di agire in giudizio.