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Le Sezioni Unite su fideiussioni bancarie e clausole ABI

Le Sezioni Unite su fideiussioni bancarie e clausole ABI

La sentenza del 30 dicembre 2021 n. 41994 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sembrava aver messo un punto fermo sul tema delle fideiussioni bancarie su schema ABI.

Ma il contenzioso che ne era seguito aveva aperto nuove questioni che i giudici di merito non erano riusciti a risolvere in modo uniforme, finché il Tribunale di Siracusa ha deciso di rimettere tutto alla Cassazione con un rinvio pregiudiziale nel 2025. La risposta è arrivata con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, che chiarisce due punti rimasti in sospeso.

Nel 2002, l'Associazione Bancaria Italiana aveva predisposto uno schema tipo di fideiussione omnibus e lo aveva sottoposto alla Banca d'Italia per una verifica di compatibilità con la disciplina antitrust. L'istruttoria aveva accertato che tre clausole erano ampiamente e uniformemente utilizzate nel sistema bancario e potevano restringere la concorrenza.

In particolare, si trattava:

  • della clausola di reviviscenza, che obbliga il fideiussore a restituire alla banca le somme che questa sia a sua volta tenuta a restituire al debitore;
  • della clausola di sopravvivenza, che mantiene l'obbligo del garante anche se l'obbligazione principale viene dichiarata invalida;
  • della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., che toglie al fideiussore la protezione del termine semestrale entro cui il creditore deve agire giudizialmente per conservare la garanzia.

Con il provvedimento n. 55 del 2005, Bankitalia aveva accertato che l'uniformità di queste clausole non era frutto del normale gioco del mercato ma in realtà di una prassi concordata tra gli istituti di credito.

Le Sezioni Unite nel 2021 avevano poi stabilito che i contratti di fideiussione stipulati a valle di questa intesa erano parzialmente nulli limitatamente alle clausole che riproducevano quelle dello schema ABI vietato, salvo che dal contratto o da altri elementi risultasse una diversa volontà delle parti.

Il principio era chiaro per le fideiussioni omnibus conformi allo schema, sottoscritte nel periodo in cui l'intesa era operativa. Il problema era che nel frattempo i tribunali si trovavano a giudicare anche situazioni diverse e su due punti in particolare il contrasto era diventato insostenibile.

Il caso concreto che ha dato origine alla remissione riguardava due fideiussioni specifiche, non omnibus, firmate nel 2015 a garanzia dei debiti di una impresa individuale verso una banca. La cessionaria del credito detenuto in origine dalla banca aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo contro le garanti. Le due garanti avevano proposto opposizione sostenendo che le loro fideiussioni riproducevano le tre clausole censurate da Bankitalia nel 2005 e che, dichiarata nulla in particolare la deroga all'art. 1957 c.c., la banca sarebbe decaduta dalla garanzia per non aver agito in giudizio entro il termine semestrale previsto dalla norma. La controparte aveva replicato che le fideiussioni erano specifiche e del 2015, quindi di tipo diverso e di epoca diversa rispetto alle fideiussioni omnibus esaminate da Bankitalia quasi vent'anni prima.

Su questo punto le Sezioni Unite hanno fissato il primo principio di diritto della sentenza 24825/2026.

Quando la fideiussione è specifica e stipulata in un periodo diverso da quello oggetto dell'accertamento di Bankitalia, il provvedimento del 2005 non è da solo sufficiente a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale. Il giudice deve fare un accertamento autonomo, verificando se il modello contrattuale utilizzato risponda effettivamente a una pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza capace di determinare la nullità della garanzia "a valle" secondo i principi stabiliti nel 2021. Il provvedimento di Bankitalia resta un elemento di prova rilevante, ma la Corte è netta nel dire che non basta da solo. Occorre che il giudice del merito verifichi sia l'ambito temporale sia quello oggettivo dell'accertamento amministrativo, per stabilire se si estende anche al contratto specifico in esame.

La seconda questione riguardava un meccanismo tecnico ma di grande impatto pratico. Quando la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. viene dichiarata nulla, torna in vita il termine semestrale entro cui il creditore deve agire per non perdere la garanzia. Ma molte fideiussioni contengono anche una clausola "a prima richiesta", che obbliga il fideiussore a pagare immediatamente su semplice domanda del creditore senza poter opporre eccezioni. La domanda che divideva la giurisprudenza era se, in presenza di questa clausola, fosse sufficiente una richiesta stragiudiziale al fideiussore per evitare la decadenza, oppure se la banca dovesse necessariamente avviare un'azione giudiziale entro i sei mesi.

Le Sezioni Unite hanno risposto che, in presenza della clausola "a prima richiesta", è sufficiente l'istanza stragiudiziale inviata al fideiussore entro il termine dell'art. 1957 c.c. per evitare la decadenza, anche quando la clausola di deroga a quella stessa norma sia stata dichiarata nulla perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale. In sostanza, le due clausole operano su piani diversi. La nullità della deroga all'art. 1957 c.c. fa rivivere il termine semestrale, ma non cancella la clausola "a prima richiesta", che modifica la natura stessa della garanzia richiedendo al fideiussore di pagare subito senza opporre eccezioni. Chi ha inserito quella clausola e l'ha sottoscritta non può poi dolersene per pretendere che la banca avrebbe dovuto fare causa entro sei mesi.

Questo secondo principio è particolarmente rilevante per il contenzioso in corso. Molti fideiussori hanno impostato la propria difesa proprio su questo argomento, sostenendo che, caduta la deroga all'art. 1957 c.c., la banca fosse decaduta dalla garanzia perché non aveva introdotto un giudizio entro il semestre. La sentenza chiude quella strada quando il contratto contiene la clausola "a prima richiesta".

Il quadro complessivo che emerge dalla sentenza 24825/2026: da un lato restringe l'automatismo che si stava consolidando in giurisprudenza nel dichiarare nulle le clausole ABI ogni volta che venivano riprodotte in un contratto, indipendentemente dal tipo di fideiussione e dal periodo di stipula; dall'altro si chiude, almeno per i contratti con clausola "a prima richiesta", una delle difese più utilizzate dai fideiussori per sostenere la decadenza del diritto della banca. Chi ha firmato una fideiussione specifica negli anni successivi al 2005 non potrà più limitarsi a indicare la presenza di quelle clausole per ottenere la declaratoria di nullità. Dovrà invece dimostrare, con elementi concreti, che al momento della firma quella prassi anticoncorrenziale era ancora operativa.

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