La lotta agli inutili formalismi che ancora costellano il processo telematico - che ha già condotto a risultati positivi in quella giurisprudenza di merito e di legittimità più attenta alle forme (non ai formalismi) della tutela dei diritti e al raggiungimento dello scopo - arruola anche un autorevole alleato internazionale.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, infatti, ha avuto recentemente occasione (sentenza del 23 maggio 2024 - Ricorso n. 37943/17 e altri 2 - Causa Patricolo e altri c. Italia) di esaminare diversi ricorsi contro l’Italia relativi a dichiarazioni di improcedibilità della Corte di cassazione perché i ricorrenti non avevano depositato in cancelleria la relazione di notificazione delle decisioni che volevano impugnare in conformità ai requisiti formali e ai termini previsti dalla legge.
Nella pronuncia in esame, pur dando atto dell’evoluzione sempre meno formalistica della giurisprudenza italiana di legittimità, la Corte ha stabilito o confermato principi degni di essere sottolineati.
La Corte rammenta anzitutto il parere n. 14 (2011) del Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) sulla giustizia e le tecnologie dell’informazione (IT), secondo il quale “Le IT dovrebbero essere uno strumento o un mezzo per migliorare l’amministrazione della giustizia, per facilitare l’accesso degli utenti ai tribunali e per rafforzare le garanzie stabilite dall’articolo 6 CEDU: accesso alla giustizia, imparzialità, indipendenza del giudice, equità e ragionevole durata dei processi (…) Le IT non devono diminuire i diritti procedurali delle parti. I giudici devono stare attenti a tali rischi in quanto spetta loro la responsabilità di assicurare la tutela dei diritti delle parti”.
La Corte, in particolare, accoglie alcuni dei ricorsi italiani che le sono pervenuti basandosi sul criterio del “formalismo eccessivo”.
Essa ribadisce infatti che, nell’applicare le norme procedurali, i tribunali nazionali devono evitare il formalismo eccessivo che è contrario all’obbligo di assicurare il diritto concreto ed effettivo di accesso a un tribunale previsto dall’articolo 6-1 della Convenzione. Tale diritto, ritiene la Corte richiamando propri precedenti, è compromesso quando le norme non servono più a conseguire i fini della certezza del diritto e della retta amministrazione della giustizia e formano una specie di barriera che impedisce ai litiganti di ottenere una determinazione nel merito della causa da parte di un tribunale competente. I tribunali interni devono evitare il formalismo eccessivo tenendo conto degli ostacoli pratici che i ricorrenti possono incontrare nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Nell’attuale contesto di crescente digitalizzazione della giustizia degli Stati contraenti, le nuove tecnologie dovrebbero essere utilizzate come strumenti per migliorare l’accesso effettivo e concreto alla giustizia e dovrebbe esservi la supervisione dei giudici sulla loro messa in opera in modo da garantire i diritti procedurali delle parti.
Sulla base di tali considerazioni, nella sentenza in esame la Corte ha ritenuto che l’assenza dell’attestazione di conformità delle copie cartacee e della relazione di notificazione non impedisse alla Cassazione di verificare nella fase iniziale del procedimento l’osservanza del termine breve per il deposito del ricorso. Dichiarare improcedibili i ricorsi, per di più senza offrire ai ricorrenti una ragionevole possibilità di presentare l’attestazione in un successivo momento, specialmente nella fase di transizione dal procedimento cartaceo al procedimento telematico, ha perciò ha ecceduto il fine di garantire la certezza del diritto e la retta amministrazione della giustizia, creando una barriera che ha impedito ai ricorrenti di ottenere una determinazione nel merito della loro causa da parte della Cassazione e compromesso la sostanza stessa del loro diritto di accesso a un tribunale.
Ha quindi condannato lo Stato italiano a versare ai ricorrenti somme per danni non patrimoniali e per rimborso spese.
Confidiamo che in futuro non solo la giurisprudenza ma anche il legislatore applichi sempre più i ragionevoli principi statuiti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.