La Massima
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 74 del 12.05.2026, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 281, comma 1, CCII, nella parte in cui prevede che il tribunale si pronunci sull’istanza di esdebitazione “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura”.
Secondo la Corte, tale “contestualità” deve essere intesa in senso logico-funzionale e non rigidamente cronologico. Ne consegue che l’istanza può ritenersi ammissibile non soltanto quando sia proposta prima della chiusura della liquidazione giudiziale, ma anche quando sia presentata “subito dopo” la sua chiusura, purché il relativo subprocedimento si collochi ancora nell’ambito dell’unica procedura concorsuale.
Il Caso
La questione trae origine da un giudizio pendente innanzi al Tribunale di Arezzo, chiamato a pronunciarsi sul ricorso ex art. 281 CCII proposto da un debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, il quale aveva chiesto di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti concorsuali successivamente alla chiusura della procedura.
Il giudice rimettente riteneva che, in base al dato letterale dell’art. 281, comma 1, CCII, l’istanza dovesse considerarsi tardiva, poiché la norma dispone che il tribunale provveda sull’esdebitazione “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura”.
Il Tribunale ha tuttavia dubitato della conformità costituzionale di tale disposizione rispetto all’art. 76 Cost., prospettando un possibile contrasto con l’art. 8, comma 1, lett. a), della legge delega n. 155 del 2017, che imponeva al legislatore delegato di “prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura”.
Muovendo da tale premessa, il giudice rimettente ha osservato che il legislatore delegato, prevedendo una contestualità apparentemente coincidente con il momento della chiusura della liquidazione giudiziale, avrebbe eliminato proprio quello spazio temporale successivo che la delega sembrava invece garantire. La questione assumeva rilievo nel giudizio principale, poiché, una volta superato il profilo di ammissibilità temporale, il ricorrente avrebbe potuto conseguire il beneficio dell’esdebitazione, sussistendo - secondo una valutazione sommaria del rimettente - i relativi presupposti sostanziali.
La decisione della Corte costituzionale
In via preliminare, la Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura dello Stato, escludendo sia l’assenza di una soluzione costituzionalmente adeguata, sia il difetto di rilevanza della questione nel giudizio principale.
Nel merito, la Corte ha innanzitutto ricostruito la ratio dell’istituto dell’esdebitazione, quale strumento diretto a consentire al debitore meritevole un’effettiva “ripartenza” (c.d. “fresh start”), mediante la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti all’esito della procedura di liquidazione giudiziale. Tale finalità, già presente nella legge delega, si pone in continuità con la disciplina europea e con l’impostazione del Codice della Crisi, orientata a favorire una liberazione dai debiti quanto più tempestiva possibile.
In tale contesto, la Corte ha valorizzato il collegamento tra l’art. 279 CCII, che riconosce al debitore il diritto a conseguire l’esdebitazione “decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente”, e l’art. 281 CCII, che ne disciplina il procedimento. La lettura costituzionalmente orientata dell’art. 281, comma 1, CCII impone dunque di intendere la formula della “contestualità” non come rigida simultaneità cronologica, ma come collegamento funzionale e procedimentale con la chiusura della liquidazione.
La Corte ha dunque affermato che la contestualità richiesta dall’art. 281, comma 1, CCII è una “contestualità logica” e non strettamente cronologica. In altri termini, la norma non impedisce che l’istanza sia presentata “subito dopo” la chiusura della procedura, purché il tribunale pronunci l’esdebitazione nell’ambito di un subprocedimento che resta interno alla liquidazione giudiziale.
Secondo la Corte, questa interpretazione è coerente sia con il criterio direttivo della legge delega, sia con l’esigenza, di matrice europea, di assicurare l’unicità della procedura, evitando che il debitore debba instaurare un procedimento del tutto nuovo e separato per ottenere l’esdebitazione, come invece avveniva nel previgente sistema della Legge Fallimentare.
La Corte ha inoltre precisato che l’unicità procedurale ricorre non soltanto quando l’istanza sia presentata prima che il decreto di chiusura acquisti efficacia, ma anche quando essa intervenga nel periodo di ultrattività degli organi della procedura, come nei casi contemplati dall’art. 234 CCII.
Infine, la Corte ha sottolineato come questa lettura risponda al principio del favor debitoris, poiché consente di non sacrificare il diritto all’esdebitazione per il solo fatto che il debitore non abbia materialmente depositato l’istanza prima della chiusura, specie in assenza di un obbligo del curatore di informarlo dell’imminente definizione della procedura. Al tempo stesso, essa non compromette la tutela dei creditori, i quali mantengono il diritto di presentare osservazioni nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’istanza, come previsto dall’art. 281, comma 1, CCII.
La decisione della Corte costituzionale assume particolare interesse poiché, pur mantenendo fermo il riferimento alla “contestualità”, ne ridefinisce i confini in termini meno formalistici e maggiormente aderenti alla funzione dell’istituto, con importanti ricadute di carattere pratico.
Ne deriva, infatti, che la domanda di esdebitazione non può considerarsi automaticamente inammissibile per il solo fatto di essere stata proposta dopo la chiusura della liquidazione giudiziale. Il profilo decisivo diventa piuttosto verificare se essa sia stata presentata subito dopo la chiusura e se il relativo iter possa ancora svolgersi nel perimetro della medesima procedura concorsuale, con il coinvolgimento degli organi della procedura e dei creditori.
La sentenza lascia infine al legislatore l’eventuale compito di meglio definire il dato temporale, osservando come la disciplina attuale sia il risultato di interventi normativi ravvicinati e frammentari e che sarebbe opportuno un riassetto capace di individuare con maggiore chiarezza un termine entro il quale esercitare il diritto all’esdebitazione.