Sul tema dell'attestazione di conformità del titolo esecutivo, dell’atto di precetto e dell'atto di pignoramento presso terzi all'iscrizione a ruolo era intervenuta la Terza Sezione della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 28513 del 27 ottobre 2025, ne aveva affermato la necessità a pena di inefficacia insanabile del pignoramento.
Il Giudice di legittimità era stato chiamato in tale sede a comporre un contrasto nella giurisprudenza di merito in cui, tra gli altri, il Tribunale di Cuneo era stato precursore, decidendo nel senso poi indicato dalla Suprema Corte.
Lo stesso Tribunale di Cuneo ha, tuttavia, recentemente dovuto affrontare il tema in uno scenario che appare, da un lato, tecnicamente e giuridicamente diverso e, dall’altro, sempre più attuale dopo l’avvio dei depositi telematici presso gli Uffici Notifiche e Protesti: quello del deposito non di una copia informatica attestata conforme, ma del duplicato informatico degli atti.
Il rilievo del Giudice: l’ordinanza del Tribunale di Cuneo 26 giugno 2026
Nell'ambito di un pignoramento presso terzi, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Cuneo GOT Dott.ssa Walmer Grassi, con ordinanza del 26 giugno 2026 emessa all'esito dell’udienza con trattazione scritta - “rilevato che non si rinviene, allo stato, alla Consolle del Magistrato, il deposito dell’attestazione di conformità degli atti al momento dell’iscrizione a ruolo, pena l’inefficacia del pignoramento” - rinviava all’udienza da remoto del successivo 7 luglio c.a. per la comparizione avanti a sé per chiarimenti da parte dell’Avvocato del creditore procedente.
Come noto, l’art. 543 c. 4 c.p.c. prevede che “Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione”.
Il deposito di copie informatiche non attestate conformi, secondo il disposto di tale norma come interpretata dalla Corte di Cassazione nel 2025, avrebbe comportato l’inefficacia insanabile del pignoramento: con apprezzabile cautela, il Tribunale di Cuneo fissava, come detto sopra, altra udienza da remoto.
I chiarimenti della difesa nell’interesse del creditore procedente: duplicati, non copie
Con memoria scritta e poi all’udienza da remoto, il difensore del creditore procedente offriva i richiesti chiarimenti, rimandando in caso di dubbi all’eventuale rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c.
Il rilievo del Giudice è corretto, ma si è trattato di una scelta pienamente consapevole, non di una svista o dimenticanza da parte dell’Avvocato del creditore procedente: l’iscrizione a ruolo è, infatti, avvenuta depositando per il titolo esecutivo la copia digitale estratta dal fascicolo informatico munita della relativa attestazione e per l’atto di precetto e per l’atto di pignoramento presso terzi direttamente i duplicati informatici digitalmente sottoscritti sia dal difensore sia dall’Ufficiale Giudiziario che ne aveva curato la notificazione in via telematica, così restituendola via pec, peraltro prodotta con relativa relazione di notificazione firmata digitalmente.
Ai sensi dell’art. 23-bis c. 1 CAD, “i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida”, cioè sono informaticamente identici agli originali di cui hanno la medesima sequenza di valori binari (art. 1, c. 1, lett. i-quinquies, CAD) e per tale motivo di essi non è prevista l’attestazione di conformità, riservata invece alle copie informatiche, che hanno contenuto identico all’originale, ma diversa sequenza di valori binari (art. 1, c. 1, lett. i-quater, CAD), come espressamente previsto dall’art. 543 c. 4 c.p.c. e da tutto il Capo II (Della conformità delle copie agli originali: artt. 196 octies ss.) del Titolo V ter (Disposizioni relative alla giustizia digitale) delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
L’Avvocato può attestare la conformità di una copia, non di un originale o di un duplicato informatico al medesimo originale informatico, che è tale ex se, verificabile informaticamente: l’art. 543 c. 4 c.p.c. e la citata Cassazione richiedono l’iscrizione con copie attestate conformi a pena di inefficacia perché si riferiscono al solo, in passato unico, caso di originale del pignoramento notificato e restituito dall’Ufficiale Giudiziario in modalità cartacea che, per l’iscrizione a ruolo, deve essere scansionato e prodotto in copia conforme, ma con l’attivazione dei depositi telematici presso gli UNEP può essere messo a disposizione del Giudice direttamente in duplicato informatico equivalente all’originale, a fronte del quale la sanzione dell’inefficacia insanabile appare assolutamente sproporzionata.
D’altra parte il deposito del duplicato assolve tutte le garanzie richieste dalla Cassazione nel 2025: certezza della legittimazione ad agire, non incidenza sulla ragionevole durata del processo, necessità di un documento equipollente agli originali.
La dottrina e la giurisprudenza sui duplicati informatici
La tesi proposta dal creditore procedente è stata di recente autorevolmente sostenuta in dottrina da Roberto Arcella, il quale, in un articolato contributo ricco di riferimenti normativi e giurisprudenziali, ritiene che la citata sentenza della Cassazione sia condivisibile nella sua premessa, ma che lasci appunto impregiudicata la questione, oggi ricorrente con la diffusione della trasmissione telematica all’Ufficiale Giudiziario, del deposito del duplicato informatico degli atti, restituito dall’ufficio notificazioni come documento nativo digitale o come copia già munita di un’attestazione di conformità apposta dall’Ufficiale Giudiziario. Muovendo dalla distinzione tracciata dal Codice dell’amministrazione digitale fra copia e duplicato (che è, informaticamente, l’originale, perché ne condivide l’impronta di hash verificabile da chiunque con strumenti ordinari), e dall’orientamento di legittimità formatosi in ogni altro comparto del processo civile telematico (cfr. Cass. 27379/22, 981/23, 12971/24, 13198/25 e SS.UU. 22438/18), l’Autore argomenta che il deposito del duplicato informatico soddisfi l’onere di legge senza necessità di attestazione di conformità, della quale difetta in radice il presupposto, suggerendo, peraltro, l’opportuna cautela operativa di accompagnare, comunque, il deposito con l’espressa indicazione della natura di duplicato informatico degli atti, così da consentire al Giudice dell’Esecuzione la verifica e da prevenire automatismi sanzionatori fondati sulla mera apparenza di una copia non attestata.
La decisione: l’ordinanza del Tribunale di Cuneo 7 luglio 2026
Nell’
ordinanza del Giudice dell’Esecuzione GOT Dott.ssa Walmer Grassi del Tribunale di Cuneo del 7 luglio 2026, resa all’esito dell’udienza da remoto fissata per i chiarimenti, si legge che:
- il difensore “rappresenta che al momento dell’iscrizione a ruolo gli atti sono stati depositati in originale come da documento di consegna, altresì, depositato senza necessità di attestazione di conformità degli atti come da art. 23 bis del codice di amministrazione digitale” e chiede, pertanto, l’assegnazione delle somme pignorate;
- il Giudice “dato atto della regolarità dell’iscrizione a ruolo per le ragioni esposte”, assegna.
Conclusioni e cautele operative
Le ordinanze in commento appaiono apprezzabili e condivisibili per molteplici ragioni e nello stesso tempo suggeriscono cautele operative, in quanto:
- rispettano pienamente sia la lettera dell’art. 543 c.p.c. sia quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nel 2025, perché hanno verificato, anzitutto, la necessaria presenza dell’attestazione di conformità nel caso di iscrizione a ruolo con le copie informatiche degli atti;
- hanno opportunamente rinviato ad altra udienza per chiarimenti, nella quale hanno preso atto che il caso di specie è oggettivamente diverso e che il deposito dei duplicati informatici, e quindi degli originali, rispetta le garanzie legali e giurisprudenziali richieste;
- hanno, così, correttamente contemperato il principio di legalità e tutela dei diritti con quello sancito sia dalla giurisprudenza italiana che da quella europea di evitare formalismo eccessivo;
- hanno evidenziato, comunque, l’opportunità di cautele operative e di segnalare al Giudice la diversa situazione, anche perché i GOT lamentano spesso di non riuscire ad aprire alcuni file sottoscritti digitalmente in CADES o le pec in formato eml/msg degli UNEP per problemi di configurazione delle relative applicazioni: così, mentre continuerà, ovviamente, ad essere obbligatoria l’attestazione di conformità della copia informatica, sarà senz’altro opportuno - in attesa di specifici arresti di legittimità in sede esecutiva o di integrazioni normative e come già suggerito da Arcella - accompagnare comunque il deposito dei duplicati con un’attestazione o dichiarazione dell’Avvocato che si tratta, appunto, di duplicati informatici, così da consentire al Giudice dell’Esecuzione la verifica senza rallentamenti e prevenire automatismi sanzionatori fondati sulla mera apparenza di una copia non attestata conforme.