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Intelligenza artificiale nelle aule di giustizia: casi recenti, prime sanzioni, nuova legge e obbligo di informativa

Blog Processo Civile Telematico (PCT) - Consolle Avvocato e CTU
Pubblicato il 13 ott 2025

Autore: Fabrizio Testa
Intelligenza artificiale nelle aule di giustizia: casi recenti, prime sanzioni, nuova legge e obbligo di informativa

Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale (di seguito IA) procede a ritmo impressionante ed è inevitabile che si affacci sempre più anche nell’ambito della giustizia.

Dopo i primi casi - tra i quali la nota ordinanza del Tribunale di Firenze di marzo 2025 che si era dovuta occupare delle “allucinazioni” relative a precedenti giurisprudenziali inesistenti citati da un avvocato senza previo controllo - l’IA torna protagonista nelle aule giudiziarie e in una legge di recente approvazione.

All’estero

La High Court di Londra - con un provvedimento del 3 aprile 2025 nel caso AC-2024-LON-003062 Ayinde v. LB Haringey - ha condannato al pagamento di 4.000 sterline gli avvocati che avevano indicato ingiustificatamente cinque precedenti inesistenti, molto probabilmente generati dall’IA senza diligente verifica.

La District Court, S.D. della Florida, con provvedimento del 20 maggio 2025 nel caso 9:17-cv-81140 Versant Funding LLC v. Teras Breakbulk Ocean Navigation Enterprises LLC, ha condannato gli avvocati dei ricorrenti che avevano citato precedenti inesistenti generati dall’IA a multe fino a 1.000 dollari, oltre al rimborso di tutte le spese legali sostenute per contestare i riferimenti errati, ma soprattutto all’obbligo di frequentare un corso di formazione continua sull'intelligenza artificiale vertente anche sui doveri degli avvocati nell'uso dell'IA.

La Court of Appeals dello Utah, con provvedimento del 22 maggio 2025 nel caso AC-2025-UT App 80-20250188 Garner v. Kadince, ha sanzionato l'avvocato del ricorrente con il pagamento delle spese di controparte e con una donazione a un'organizzazione di assistenza legale, per aver presentato un'istanza contenente citazioni giurisprudenziali inventate generate da ChatGPT, così non garantendo l'accuratezza dei propri atti.

Fenomeni simili sono stati documentati in Australia, Brasile, Canada, Israele, Nuova Zelanda, Spagna, Sudafrica, ma probabilmente si sono verificati in molti altri Stati.

In tutti questi casi, le allucinazioni dell’intelligenza artificiale sono state individuate, ma è anche successo che ciò non si sia verificato e che il giudice abbia deciso sulla base di esse.

La Court of Appeals della Georgia, nel provvedimento del 30 giugno 2025 relativo al caso A25A0196 Shahid v. Esaam, riferisce che il tribunale di primo grado aveva respinto l'istanza di una moglie in un procedimento di divorzio con un'ordinanza basata su una giurisprudenza inesistente citata dal marito, su precedenti che “sembrano fittizi, probabilmente "allucinazioni" create dall'intelligenza artificiale generativa”, pertanto annulla l'ordinanza, rimanda al tribunale di primo grado per un riesame ed impone una sanzione di 2500 dollari, “il massimo consentito dalla legge”, all’avvocato del marito (anche il tribunale, peraltro, non ha verificato i precedenti…).

I provvedimenti citati sono reperibili in rete utilizzando i riferimenti indicati.

In Italia

Il Tribunale di Reggio Emilia, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, con un provvedimento del 21 maggio 2025, che è stato giudicato apprezzabile nelle finalità ma discutibile nell’imposizione di un unico software commerciale, ha disposto per tutte le procedure l’adozione da parte dei delegati alla vendita di un gestionale basato sull’intelligenza artificiale generativa, che dovrebbe consentire ai professionisti e ai giudici l’ottimizzazione e semplificazione del lavoro, l’automazione delle attività ripetitive e la redazione automatizzata di atti e avvisi conformi agli schemi dell’Ufficio.

Il Tribunale di Brescia, in un’ordinanza del 22 luglio 2025, riferisce che “l’unico documento prodotto dalla reclamante per contestare la valutazione operata dal giudice di primo grado e comprovare l’affermata solidità della società è un documento proveniente da una ricerca CHATGPT le cui conclusioni, prive di riferimenti a dati specifici, sono allo stato insuscettibile di verifica”.

Il Tribunale di Torino, nella sentenza n. 2120/2025 pubblicata il 16 settembre 2025, condanna parte attrice ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma di euro 500 in favore di ciascuna delle parti convenute e della cassa delle ammende, tra l’altro, per aver svolto - tramite un ricorso redatto “col supporto dell’intelligenza artificiale”, costituito da un “coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio” - eccezioni tutte manifestamente infondate.

Il Tribunale di Latina, con sentenze n. 1034-1035-1036-1037 pubblicate il 24 settembre 2025, rileva che “il ricorso giudiziario - così come tutti gli altri centinaia di giudizi patrocinati dal medesimo difensore, tutti redatti a stampone - risulta evidentemente redatto con strumenti di intelligenza artificiale; tanto è evidente non solo dalla gestione del procedimento (deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. il giorno successivo al deposito del decreto di fissazione di udienza) ma soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati; l’atto è infatti composto da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto al thema decidendum ed, in ogni caso, tutte manifestamente infondate”, conclude che l’azione risulta introdotta in malafede ovvero con grave negligenza e quindi condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. a somme tra € 1.000,00 e € 3.500 da corrispondere alla controparte e in favore della cassa delle ammende.

Il Tribunale di Roma, infine, con sentenza n. 9347/2025 pubblicata il 25/09/2025, respinge un “ricorso (dichiaratamente “redatto con supporto dell’intelligenza artificiale”)” che “si connota per la sua assoluta genericità”, con censure “assolutamente non pertinenti” e con “allegati una serie di documenti (inseriti nel fascicolo telematico, senza alcun indice e senza alcun numero identificativo), neppure richiamati nell’atto introduttivo”.

Tutti i provvedimenti citati sono liberamente consultabili nella Banca Dati del Merito ministeriale.

La nuova legge

Mentre l’Europa si è dotata dell’AI Act (il Regolamento UE 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale), entrato in vigore il 1° agosto 2024, ma con applicazione graduale nel tempo (2/2/2025, 2/8/2025, 2/8/2026 e 2/8/2027), l’Italia ha recentemente approvato la Legge 23 settembre 2025 n. 132, rubricata “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, pubblicata in G.U. il 25 settembre e in vigore dal 10 ottobre, composta di 28 articoli che si applicano e interpretano conformemente all’AI Act e alle altre normative europee e che prevedono in sintesi quanto segue.

Il capo I (artt. 1-6) indica le definizioni ed i principi e le finalità della legge: quelli generali (dimensione antropocentrica, rispetto di diritti e libertà fondamentali, metodo democratico, vigilanza sui rischi), quelli in materia di informazione e riservatezza dei dati personali, quelli relativi allo sviluppo economico, quelli in tema di sicurezza e difesa nazionale.

Il capo II (artt. 7-18) si occupa delle disposizioni di settore:

  • in ambito di sanità e disabilità, l’uso dell’IA per sviluppo, prevenzione, diagnosi e cura richiede informativa all’interessato e attenzione alla riservatezza, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica; si demanda a decreti ministeriali l’istituzione di una piattaforma di IA nel settore;
  • nel mondo del lavoro, l’utilizzo dell’IA per migliorare le condizioni dei lavoratori o la produttività deve essere informato e non discriminatorio e a tal fine si istituisce un apposito Osservatorio;
  • nella pubblica amministrazione, il ricorso responsabile e strumentale all’IA avviene nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti;
  • in materia di professioni intellettuali, e quindi anche forensi, all’art. 13 si limita l’IA al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera e, per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, si richiede che le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati dal professionista siano comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo: è quindi utile aggiungere tali indicazioni nell’informativa di studio o comunque fornirle al cliente, pur nella genericità della norma;
  • nell’attività giudiziaria, il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dell’IA per attività organizzative e amministrative, ma si precisa che è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti; inoltre, si modifica l’art. 9 c.p.c. per aggiungere e riservare alla competenza del Tribunale le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale e si delega il Governo ad adottare entro dodici mesi uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di IA, individuando regime giuridico, diritti ed obblighi dell’utilizzatore, tutele e sanzioni ed attribuendo la competenza delle relative controversie alle sezioni specializzate in materia d’impresa.

Il Capo III (artt. 19-24) si dedica alla strategia nazionale, alle autorità nazionali e alle azioni di promozione. Indica le istituzioni competenti in tema (Presidenza del Consiglio, AgID, ACN, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS, Garante privacy, Agcom) e ne crea di nuove (Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale). Prevede fondi per sperimentazioni ministeriali, misure di sostegno ai giovani e allo sport (con inserimento nel Piano Didattico Personalizzato di specifiche attività e utilizzo dell’IA per l’inclusione in ambito scolastico e sportivo) e investimenti alle imprese nei settori dell’IA, della cybersicurezza e del calcolo quantistico. Delega il Governo ad adottare uno o  più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale all’AI Act europeo, dettando principi e criteri direttivi, tra i quali la previsione di tutele e responsabilità, ma anche di alfabetizzazione e formazione all’uso consapevole, anche sotto il profilo giuridico, dell’IA e di potenziamento delle discipline STEM, da parte degli ordini professionali, delle associazioni di categoria e delle istituzioni scolastiche ed universitarie.

I Capi IV e V introducono disposizioni a tutela degli utenti, in particolare in materia di diritto d'autore (art. 25), modificando la L. 633/41 con il riferimento all’ingegno umano e al lavoro intellettuale dell’autore in caso di ausilio degli strumenti di IA, e di diritto penale (art. 26), introducendo aggravanti relative all’impiego di sistemi di IA e il nuovo reato di cui all’art. 612-quater che punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale.

Il Capo VI (artt. 27-28) chiude con alcune disposizioni finanziarie e finali.

Conclusioni

L’intelligenza artificiale continua a porre questioni e sfide nuove e avvincenti per l’operatore del diritto, che richiedono, come sempre, di bilanciare cautela, professionalità, aggiornamento e pratica.

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