La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III civile, n. 24867 del 9 settembre 2025 offre lo spunto per riflettere su un tema di grande rilevanza processuale: la distinzione tra incapacità a testimoniare e attendibilità del testimone, con particolare riferimento alla posizione dei terzi trasportati nei giudizi per risarcimento danni da sinistro stradale.
Il caso
Il giudizio prendeva le mosse da un incidente a seguito del quale il conducente di un veicolo chiedeva il risarcimento dei danni patiti nei confronti dell’altro conducente e della sua compagnia assicurativa. A sostegno della propria ricostruzione, l’attore aveva indicato come testimoni due trasportati a bordo della propria vettura, uno dei quali anche parente stretto.
Il Tribunale adito aveva ritenuto i due testi incapaci a testimoniare, attribuendo prevalenza alla deposizione di un terzo estraneo ai fatti, e rigettando così la domanda risarcitoria.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha censurato tale impostazione, ricordando alcuni principi fondamentali:
- L’incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.) sussiste solo quando il teste abbia un interesse giuridico diretto e concreto che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio come parte. Non basta un interesse di mero fatto.
- L’eccezione circa l’incapacità del teste deve essere sollevata tempestivamente dalla parte, non è rilevabile d’ufficio dal Giudice.
- L’attendibilità del testimone è invece cosa diversa: essa riguarda la credibilità intrinseca della deposizione, che il giudice può valutare discrezionalmente in base a precisione, coerenza, rapporti personali e altri elementi soggettivi od oggettivi.
Nel caso di specie il Tribunale aveva, invece, confuso i due piani, dichiarando incapaci i trasportati e da ciò facendo discendere automaticamente la loro inattendibilità. Secondo la Cassazione, ciò ha determinato un vizio logico-giuridico, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio.
La Cassazione ribadisce quindi che la condizione di terzo trasportato o di parente non implica l’automatica incapacità a testimoniare, salva l’eccezione tempestiva della controparte e la dimostrazione di un effettivo interesse giuridico in capo al teste, che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio. In caso di ammissibilità della testimonianza, spetterà al Giudice valutare la maggiore o minore credibilità della deposizione, anche in relazione ad eventuali rapporti di parentela o di amicizia con la parte.
L’impatto pratico
La pronuncia assume notevole rilievo in materia di sinistri stradali. I trasportati sono spesso i testimoni più immediati e diretti dell’accaduto. Escluderne la testimonianza tout court, confondendo l’interesse di fatto con un interesse giuridico rilevante, significherebbe svuotare spesso di tutela il danneggiato.