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Frodi nel Superbonus: la Cassazione ritorna sulla sequestrabilità dei proventi da reato

Frodi nel Superbonus: la Cassazione ritorna sulla sequestrabilità dei proventi da reato
Autore: Avvocato Silvio Rivetti

Le operazioni fittizie poste in essere nell’ambito degli interventi edilizi agevolati possono assumere rilevanza penale e condurre a ipotesi di sequestro preventivo dei crediti fiscali fasulli, creati ad arte utilizzando documentazione falsa per dare veste formale a lavori mai eseguiti, in tutto o in parte.
Sull’applicabilità dell’istituto cautelare con riguardo alle operazioni di cessione dei crediti derivanti da lavori agevolabili mediante superbonus, ma esistenti solo sulla carta, è dedicata la recente sentenza di Cassazione, Sezione 2 penale, n. 37138 del 12 settembre 2023.

Sommario

Il prodotto del reato e il profitto del reato: un duplice oggetto per il sequestro preventivo penale
La consumazione del reato e la fruizione di detrazioni fiscali non spettanti: momenti a confronto

Il prodotto del reato e il profitto del reato: un duplice oggetto per il sequestro preventivo penale

Certificare lavori edilizi di efficientamento energetico e antisismico in misura maggiore del reale valore dei lavori effettuati, allo scopo fruire indebitamente dei vantaggi fiscali riconosciuti dalle norme tributarie, quali il superbonus di cui all’articolo 119 D.L. 34/2020, cd. Decreto Rilancio, facendo ricorso sia a imprese edili che a professionisti compiacenti, può integrare i delitti della truffa aggravata ai danni dello Stato ovvero di indebita percezione di erogazioni pubbliche (con possibile conseguente commissione anche del reato di autoriciclaggio, in relazione al re-impiego dei proventi dei reati presupposti); e quanto sopra perché i contribuenti, autori degli illeciti, possono ottenere indebitamente, avvalendosi dello sconto in fattura scorrettamente concesso in relazione a lavori fittizi, un vantaggio economico immediato, costituito dal credito d’imposta cedibile a qualunque soggetto terzo, a prescindere dal suo effettivo utilizzo in compensazione.

In particolare, quanto al reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’articolo 316-ter c.p., configurabile in relazione alla fattispecie concreta come sopra descritta, il sequestro preventivo ai fini della confisca obbligatoria del profitto del reato può investire sicuramente la somma incamerata a seguito della cessione del credito fiscale, come effettuata a seguito della concessione dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 comma 1 lettera a) D.L. 34/2020: poichè la detta somma rappresenta il profitto di tale reato, ossia il lucro ritratto dalla sua commissione, per effetto della commercializzazione del credito in esame. E non solo: anche il prodotto del reato, ossia lo stesso credito fiscale illegittimamente creato ad hoc e illegittimamente circolante sul mercato, è suscettibile di sequestro, costituendo la creazione di tale credito il risultato concreto dell’attività illecita posta in essere.

Questo è l’articolata conclusione della sentenza della suprema Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, n. 37138 del 12 settembre 2023, che conferma la decisione del Tribunale del riesame, a sua volta di conferma del sequestro come disposto dal giudice delle indagini preliminari; e che rigetta le tesi difensive secondo le quali il credito d’imposta non può essere, contemporaneamente, prodotto e profitto del reato, presentando sempre lo stesso contenuto economico sia all’atto della sua acquisizione, mercè lo sconto in fattura, sia all’atto del suo utilizzo in compensazione.

In realtà, per la Cassazione, se per un verso il credito incamerato è quanto viene “creato” o acquisito per mezzo della commissione del reato, per altro verso lo stesso credito, una volta ceduto, diventa fonte di profitto: ed in entrambe le sue accezioni, il credito in questione è suscettibile di essere sequestrabile o confiscabile.

La consumazione del reato e la fruizione di detrazioni fiscali non spettanti: momenti a confronto

Il profilo penale del momento della consumazione del reato merita di esser messo a confronto con il profilo più strettamente tributario, del godimento di benefici fiscali non di competenza.
Quanto a questo secondo profilo, il fruire in maniera indebita delle detrazioni d’imposta si individua, mancanti i presupposti sostanziali dell’agevolazione, sia nell’utilizzo in dichiarazione delle dette detrazioni, sia nella loro conversione in un credito d’imposta cedibile a favore di soggetti terzi, e da questi compensabile.
Se tali comportamenti egualmente danno vita ad un illecito tributario, legittimando il recupero dell’imposta e l’irrogazione delle sanzioni, dal punto di vista del diritto penale e della sequestrabilità dei prodotti e dei profitti dei reati, si richiede che detti reati siano consumati.
Al riguardo, la sentenza di Cassazione in analisi precisa che il reato di cui all’articolo 316-ter è da dirsi già consumato, nel momento stesso in cui il contribuente si vede titolare di un credito d’imposta da subito commercializzabile: a prescindere dalla sua effettiva cessione e monetizzazione (o della sua effettiva compensazione).
In questo quadro, la sequestrabilità del frutto e del lucro degli illeciti, come ritratti dalla violazione sostanziale delle norme fiscali, appare quindi incontrovertibile.
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