Autore: Avvocato Matteo Conte
La massima
Il Tribunale di Ferrara, con decreto depositato lo scorso 20.02.2024, ha previsto che, nel caso di domanda di esdebitazione proposta successivamente all’entrata in vigore del Codice della Crisi in relazione a un fallimento chiuso o pendente nella vigenza della legge fallimentare, per la concessione del beneficio occorre avere riguardo ai (nuovi) requisiti richiesti dall’art. 281 CCII, dunque senza considerare il requisito oggettivo previsto dal previgente art. 142 LF, secondo cui l’esdebitazione “non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”.
La pronuncia del Tribunale di Ferrara si colloca dunque nel solco tracciato dai Tribunali di Verona (2.12.2022), Mantova (9.02.2023), Torino (17.03.2023) e Corte d’Appello di Bologna (18.02.2022), secondo cui il deposito di un ricorso per l’esdebitazione dà luogo ad un procedimento autonomo e rappresenta un’appendice solamente eventuale della procedura concorsuale, dunque dotato di “una sua autonomia che la rende qualificabile come istituto a sé stante rispetto alla procedura concorsuale in senso stretto, regolando ciò che sopravvive ad essa”. Da ciò deriva che i requisiti sostanziali dell’istituto devono essere vagliati alla luce della disciplina in vigore al momento della pronuncia costitutiva del Giudice, nel rispetto dell’art. 11 preleggi c.c., anche nel caso in cui la procedura da cui origina l’istanza di esdebitazione sia stata chiusa prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi.
Il caso
Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Ferrara, il debitore dichiarato fallito con sentenza emessa nell’anno 2019 - dunque, sotto la vigenza della Legge Fallimentare - chiedeva di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.
Il Curatore, chiamato a svolgere la relazione circa i requisiti per la concessione del beneficio ai sensi dell’art. 142 LF, esprimeva parere favorevole, pur evidenziando che a fronte di un passivo sociale pari a circa due milioni di euro e un passivo personale di circa cento mila euro, erano stati pagati unicamente il 5,35% dei creditori privilegiati, mentre nulla era stato distribuito in favore dei chirografari.
La decisione del Tribunale
Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Ferrara ha affrontato il tema della disciplina applicabile ai fallimenti chiusi o pendenti all’entrata in vigore del Codice della Crisi ai fini della concessione del beneficio dell’esdebitazione, ripercorrendo i due principali orientamenti giurisprudenziali.
Com’è noto, infatti, il Codice della Crisi non ha dettato alcuna regola di diritto transitorio con specifico riferimento all’istituto dell’esdebitazione, limitandosi a prevedere, con l’art. 390 CCII, l’ultrattività generica della legge fallimentare (e della legge 3/2012) per le procedure concorsuali pendenti alla data di entrata in vigore della norma.
Il Tribunale di Ferrara ha osservato che, secondo un primo orientamento, da ritenersi maggioritario, il deposito di un ricorso per l'esdebitazione da` luogo ad un procedimento autonomo che rappresenta un'appendice solamente eventuale della procedura concorsuale. Sul piano sostanziale, dunque, l'esdebitazione "ha una sua autonomia che la rende qualificabile come istituto a sè stante rispetto alla procedura concorsuale in senso stretto, regolando cio` che sopravvive ad essa" (Trib. Verona 2.12.2022). Proprio questo suo carattere autonomo ed indipendente fa si` che l’ultrattività ex art. 390, comma 2, CCI possa ritenersi riferita solo al carattere processuale dell’esdebitazione e non alla disciplina sostanziale (cfr. C. App. Bologna 18.2.2022; Trib. Verona 2.12.2022; Trib. Mantova 9.2.2023; Trib. Torino 17.3.23). Da ciò deriva che i requisiti sostanziali dell’istituto devono essere vagliati alla luce della disciplina in vigore al momento della pronuncia costitutiva del Giudice, nel rispetto dell’art. 11 preleggi c.c., anche nel caso in cui la procedura da cui origina l’istanza di esdebitazione sia stata chiusa prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi.
Il secondo orientamento (sostenuto dai Tribunali di Rimini 30.03.23, Catania 20.3.23 e Terni 6.04.23) parte dalla considerazione che l’esdebitazione non costituirebbe un procedimento autonomo bensì meramente incidentale rispetto alla procedura concorsuale “principale”. Secondo tale prospettazione, tenuto anche conto del tenore dell’art. 390 CCII, che non disciplina espressamente l’istituto della esdebitazione, troveranno in proposito applicazione le medesime regole di diritto transitorio dettate per le procedure principali.
Il Collegio, richiamando precedenti pronunce monocratiche e collegiali dello stesso Tribunale di Ferrara, ha ribadito di aderire al primo orientamento, osservando come, già nel vigore della Legge Fallimentare, si fosse assistito ad una progressiva diffusione tra gli interpreti e i commentatori a svalutare il requisito soggettivo previsto dall’art. 142, comma 2, LF, con la conseguenza della concessione del beneficio della esdebitazione anche a fronte di pagamenti percentuali molto bassi rispetto alla massa passiva accertata.
Tale orientamento era stato fatto proprio anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. Un., 18.11.2011, n. 24214), secondo cui, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per l'istituto già formulato dalla legge delegante, doveva intendersi realizzata la condizione del “soddisfacimento parziale” dei creditori - con conseguente concessione dell’esdebitazione - anche quando taluni di essi non fossero stati pagati affatto.
Il Tribunale di Ferrara ha infine richiamato la disciplina comunitaria, dalla quale emerge il chiaro intento di favorire il più possibile l’accesso alla c.d. fresh start del debitore, con possibilità di accedere ad una esdebitazione non più ancorata ad una qualche soddisfazione dei creditori concorsuali. Si tratta peraltro di riflessioni che trovano aperta conferma nella direttiva Insolvency, che circoscrive la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione.
Il Tribunale di Ferrara ha così ammesso il debitore fallito al beneficio dell’esdebitazione, osservando che una siffatta conclusione è diretta anche ad evitare una disparità di trattamento tra soggetti di cui è stato dichiarato il fallimento e di quelli sottoposti a liquidazione giudiziale, disparità che sarebbe irragionevole considerati i presupposti di applicazione dei due istituti.