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Diritto all’oblio: quando l’editore deve rimuovere dal motore di ricerca i contenuti inesatti

Diritto all’oblio: quando l’editore deve rimuovere dal motore di ricerca i contenuti inesatti
La sentenza resa nella causa C-460/20 lo scorso anno dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea affronta il problematico tema del cd. ‘diritto all'oblio’, ovvero il diritto alla cancellazione, nei motori di ricerca, di informazioni riferibili a sé, che si sostanzia nel reciproco dovere del gestore di un motore di ricerca di rimuovere, quando richiesto, i risultati contenenti notizie manifestamente inesatte, senza che ciò presupponga necessariamente una decisione giudiziaria resa contro l'editore del sito web in questione.

Il Caso

Il caso in discussione ha coinvolto due dirigenti di una società di investimenti rivoltisi a Google affinché deindicizzasse i collegamenti ad articoli critici sul modello di investimento adottato dalla loro azienda, sostenendo l’erroneità dei contenuti presenti, ed insistendo altresì per la rimozione delle miniature delle loro fotografie dai risultati delle ricerche di immagini. In un primo momento Google aveva respinto tali doglianze, affermando di non sapere se le informazioni negli articoli fossero accurate o meno.
Investita della controversia, la Corte federale di giustizia tedesca aveva a sua volta adito la C.G.U.E. perché interpretasse le leggi sulla protezione dei dati in relazione al ‘diritto all'oblio’.

La Decisione

La Corte ha stabilito che il diritto alla protezione dei dati personali dev’essere bilanciato con altri diritti fondamentali, e che il diritto alla cancellazione non si applica quando il trattamento dei dati è necessario per l'esercizio della libertà d’informazione.
La Corte ha sottolineato che i diritti alla protezione della vita privata e dei dati personali solitamente prevalgono sul legittimo interesse degli utenti di internet ad accedere a tali informazioni. Tuttavia, questo equilibrio può variare a seconda delle circostanze, come la natura delle informazioni e l'importanza pubblica della persona coinvolta. La Corte ha però stabilito che il diritto alla libertà d’espressione e d’informazione non può essere invocato quando le informazioni siano manifestamente inesatte, il cui onere probatorio grava sul richiedente.

Al gestore del motore di ricerca spetta invece l’obbligo di considerare tutti i diritti e gli interessi in gioco e le circostanze del caso per determinare se un contenuto dovrebbe essere rimosso dai risultati, ed è comunque tenuto a farlo qualora gli vengano fornite prove sulla loro inesattezza.
Tuttavia, se l'inesattezza delle informazioni non è manifesta, il gestore del motore di ricerca non è obbligato a rimuoverle, a meno che non sia emersa una decisione giudiziaria in tal senso. In tal caso, l’istante può rivolgersi all'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria per richiedere una verifica.
Inoltre, l’editore deve informare gli utenti di internet se esista una procedura in corso riguardo all'inesattezza di un contenuto. Quando si tratta di miniature di foto, il gestore deve determinare il valore informativo delle stesse, anche se visualizzate fuori contesto, corredandole, se del caso, con elementi testuali atti chiarificatori.
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