La conservazione dei dati personali da parte delle autorità di polizia rappresenta uno dei temi più delicati nel rapporto tra sicurezza pubblica e tutela dei diritti fondamentali.
In particolare, la raccolta e l’archiviazione di dati biometrici e genetici pongono interrogativi cruciali sul rispetto della privacy, sulla proporzionalità delle misure adottate e sui limiti temporali entro cui tali informazioni possono essere trattenute dallo Stato.
Su questi aspetti è intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una sentenza della Grande Sezione del 30 gennaio 2024, destinata ad avere un impatto significativo sulle normative nazionali europee in materia di trattamento dei dati a fini di polizia.
Il Caso
La vicenda nasce in Bulgaria, dove un cittadino aveva chiesto la cancellazione dei propri dati dal registro di polizia nazionale dopo aver ottenuto la riabilitazione prevista dal diritto penale bulgaro, istituto peraltro presente anche nell’ordinamento interno italiano.
L’uomo era stato condannato in via definitiva per falsa testimonianza e, una volta trascorso il periodo previsto dalla legge senza commettere nuovi reati, aveva beneficiato della cancellazione degli effetti della condanna.
Nonostante ciò, le autorità bulgare avevano respinto la richiesta, sostenendo che la normativa nazionale consentisse la conservazione dei dati personali, comprese impronte digitali, fotografie e profilo DNA, fino alla morte dell’interessato.
La legge nazionale non prevedeva infatti alcun riesame periodico della necessità di conservare tali informazioni, né riconosceva un diritto effettivo alla cancellazione dopo la riabilitazione.
Di fronte al ricorso del cittadino, la Corte Suprema amministrativa bulgara aveva quindi deciso di rivolgersi alla Corte di Giustizia UE per chiarire se una normativa di questo tipo fosse compatibile con la Direttiva europea 2016/680 sul trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti in materia penale.
La Decisione
Con una pronuncia articolata, la Corte di Giustizia ha stabilito che la normativa bulgara viola il diritto europeo.
Secondo i giudici di Lussemburgo, la conservazione dei dati personali deve rispettare il principio di proporzionalità e non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite.
La Corte ha riconosciuto che mantenere nei registri di polizia informazioni relative a persone condannate può essere legittimo per finalità investigative e di prevenzione dei reati.
Tuttavia, una conservazione automatica e generalizzata fino al decesso dell’interessato è stata ritenuta eccessiva, soprattutto quando riguarda dati altamente sensibili come quelli biometrici e genetici.
Particolarmente rilevante è il richiamo al principio di ‘minimizzazione dei dati’, secondo cui le autorità devono limitare il trattamento alle informazioni realmente necessarie.
I giudici europei hanno sottolineato che non tutte le persone condannate presentano lo stesso livello di rischio criminale e che fattori come la gravità del reato, l’assenza di recidiva e la riabilitazione devono essere valutati per stabilire la durata della conservazione.
La Corte ha inoltre evidenziato che il diritto europeo impone agli Stati membri di prevedere controlli periodici sulla necessità di mantenere i dati nei registri e di garantire agli interessati il diritto alla cancellazione o, almeno, alla limitazione del trattamento quando la conservazione non sia più giustificata.
In Conclusione
La richiamata sentenza segna un importante punto fermo nella protezione dei dati personali in ambito penale, nel riaffermare che le esigenze di sicurezza devono rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Il pronunciamento della Corte UE richiama gli Stati membri alla necessità di adottare sistemi di conservazione dei dati più equilibrati, evitando archiviazioni indefinite e indiscriminate.
Il caso discusso evidenzia come il progresso tecnologico e l’utilizzo crescente di dati biometrici e genetici impongano standard sempre più rigorosi di tutela della privacy, soprattutto quando le informazioni trattate possono incidere in modo permanente sulla vita delle persone.