Com’è noto, le norme processuali che regolano il deposito telematico degli atti e dei documenti di parte nei procedimenti civili stabiliscono che tale procedura si compia in quattro fasi, caratterizzate dalla trasmissione di ricevute da parte della Cancelleria o del sistema al mittente. Queste ricevute, inviate sotto forma di messaggi di posta elettronica certificata, includono l'accettazione, la consegna, l’esito dei controlli automatici ed il controllo manuale operato dal Cancelliere, che può accettare o rifiutare il deposito.
I controlli automatici possono portare a un ‘errore fatale’, che non necessariamente si traduce in un errore del mittente, ma indica che il sistema non può caricare quanto depositato nel fascicolo telematico, e ciò conseguentemente impedisce alla Cancelleria di accettare il deposito.
La Normativa
A mente dell'art. 16-bis D.L. 179/2012, il deposito telematico si considera effettuato quando viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
Inoltre, il D.M. 44/2011 stabilisce che il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l'esito dei controlli effettuati dal dominio Giustizia secondo le specifiche tecniche stabilite dall'art. 34.
In sintesi, il deposito telematico di un atto processuale si considera completato quando viene generata la ricevuta di consegna, ma il suo effetto giuridico è condizionato dal superamento positivo dei controlli automatici.
L'eventuale esito negativo di questi controlli richiede solo la ritrasmissione delle buste telematiche contenenti l'atto o i suoi allegati, ma non fa venire meno l'effetto giuridico del deposito.
Il Caso
Nella causa decisa dalla Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 238 del 5 gennaio 2023, il deposito telematico del ricorso incidentale, promosso dalla parte resistente al solo fine di meglio regolare le spese di lite, era stato rifiutato dal Cancelliere dopo aver preso atto dell’‘errore fatale’ disposto dal sistema ministeriale di controlli automatici.
La Corte innanzitutto ha rilevato la tempestività della notifica di detto controricorso, anche sulla base delle difese svolte successivamente dalla controparte, che aveva, a sua volta, depositato tale notifica, e ciò entro i termini previsti dall'art. 370 cpc.
Dette circostanze hanno così permesso di ritenere raggiunti tutti gli scopi rilevanti per il giudizio in questione. Il controricorso era stato quindi notificato alle parti interessate in modo tempestivo, e l’ufficio giudiziario aveva comunque avuto accesso a tutte le relative informazioni attraverso il sistema telematico della Cancelleria.
Inoltre, sia le parti che il Giudice erano stati informati della questione tramite un'ordinanza interlocutoria, che ha coinvolto direttamente ed inevitabilmente la parte controricorrente nella discussione del ricorso incidentale.
La Decisione
Atteso che l’errore fatale sul deposito del ricorso incidentale era stato restituito al mittente per causa a lui non imputabile, gli Ermellini hanno pertanto ritenuto di privarlo di alcuna concreta rilevanza, essendosi manifestato dopo che i requisiti giuridici di validità del deposito erano stati soddisfatti.
Pertanto, è stato affermato il principio di diritto secondo cui tale errore non produce, in sé e per sé, l'effetto d’invalidare l'atto quando lo scopo sia pienamente raggiunto, nel rispetto di quanto previsto in proposito dall'art. 156, co. 3 cpc., e permette comunque al mittente d’esercitare la facoltà di essere rimesso in termini per addivenire all’eventuale rinnovazione del deposito telematico.
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