La vicenda
Il caso deciso dalla recente sentenza 20 ottobre 2025 n. 4482 del Tribunale di Torino ha origine dal reclamo proposto da una banca contro un'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione (di seguito G.E.) di Torino che aveva dichiarato l'inefficacia di un pignoramento immobiliare e l'estinzione della procedura esecutiva, per ritenuta tardività dell'iscrizione a ruolo.
La banca aveva notificato il pignoramento e, avvalendosi del servizio postale per la restituzione degli atti da parte dell'ufficiale giudiziario, aveva ricevuto materialmente il plico il giorno 11/07/2024, iscrivendo la procedura a ruolo il 26/07/2024. Il G.E. aveva considerato come data di decorrenza del termine per l'iscrizione a ruolo quella di spedizione del plico da parte dell'ufficiale giudiziario (09/07/2024), ritenendo l'iscrizione del 26/07/2024 come avvenuta oltre il termine di quindici giorni previsto dalla legge.
La questione
La questione giuridica centrale verte sull'esatta individuazione del dies a quo per il calcolo del termine perentorio di quindici giorni, previsto dall'art. 557 comma 2 c.p.c., per l'iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare. In particolare, si dibatte se l'espressione "consegna dell'atto di pignoramento" contenuta nella norma debba essere interpretata come la consegna all'ufficio postale da parte dell'ufficiale giudiziario o come la materiale apprensione dell'atto.
Le soluzioni
Per la verità, più che di soluzioni sembrerebbe palese che una sola sia la soluzione possibile al quesito, per logica prima ancora che per diritto: appare evidente che il termine per iscrivere l’atto decorra dal momento in cui tale atto è stato restituito in contrassegno all’avvocato.
Stupisce quindi che il giudice dell’esecuzione, addirittura con rilievo officioso e non su eccezione di parte, abbia adottato un'interpretazione diversa sfavorevole al creditore, ritenendo che il termine decorra dalla consegna del plico all'ufficio postale da parte dell'ufficiale giudiziario e che l'agente postale agisca come delegato del creditore, rendendo la consegna all'ufficio equivalente alla consegna al creditore stesso. Come rilevato dalla reclamante, la soluzione determina però una disparità di trattamento ingiustificata rispetto al creditore che ritira l'atto personalmente e rende l'adempimento tempestivo potenzialmente impossibile in caso di ritardi postali.
La sentenza del Collegio qui in commento accoglie invece integralmente le osservazioni della reclamante e revoca l’ordinanza impugnata, scegliendo l’unica possibile soluzione e stabilendo quindi il seguente principio:
“Nell’ipotesi in cui, come nella specie, il creditore procedente per la consegna dell’atto di pignoramento si sia avvalso del servizio postale mediante spedizione “in contrassegno”, il termine di quindici giorni per l’iscrizione a ruolo non può che decorrere da quando l’atto viene consegnato dall’agente postale al creditore procedente, poiché è solo da quel momento che il creditore ha la disponibilità dell’originale dell’atto di pignoramento notificato”.
La sentenza si fonda su condivisibili argomenti logici e sistematici:
- interpretazione letterale e sistematica: il riferimento dell'art. 557 c.p.c. alla "consegna dell'atto di pignoramento", deve essere inteso, come è stato affermato anche dalla recente Cass. Sez. 3 n. 3494/2025 pur in fattispecie diversa, quale effettiva e materiale apprensione da parte del creditore, unico momento in cui quest'ultimo è posto nelle condizioni di procedere all'iscrizione a ruolo (pp. 4, 6).
- impossibilità giuridica e materiale: il Tribunale sottolinea che il creditore non può iscrivere a ruolo la procedura prima di avere la disponibilità materiale dell'originale dell'atto di pignoramento notificato, poiché deve depositarne una copia conforme; come rilevato dalla reclamente, far decorrere il termine prima di tale momento equivarrebbe a richiedere un adempimento impossibile;
- disparità di trattamento: l’interpretazione fatta propria dall’ordinanza impugnata, secondo la quale l’agente postale dovrebbe considerarsi quale delegato del procedente e dunque il termine dovrebbe decorrere dalla consegna dell’atto all’agente postale da parte dell’ufficiale giudiziario determina una disparità di trattamento ingiustificata, posto che da essa discende che se il creditore ritira l’atto presso l’UNEP dispone di quindici giorni effettivi dall’apprensione dell’atto per l’iscrizione a ruolo, mentre se legittimamente si avvale del servizio di restituzione dell’atto a mezzo posta dispone inevitabilmente di un termine inferiore; ne deriverebbe quindi l’arbitraria riduzione del termine effettivo a sua disposizione;
- esclusione del principio di scissione degli effetti della notifica per la restituzione: il Tribunale concorda con il G.E. che il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica di cui alla costante giurisprudenza costituzionale, valido per il momento perfezionativo della notifica per il notificante, non si applica al distinto momento della restituzione degli atti al creditore procedente, ma proprio tale giurisprudenza costituisce espressione di un principio più generale e come tale offre ulteriori argomentazioni a sostegno dell’interpretazione favorevole al reclamante per cui non possono ricadere sul creditore che si avvale del servizio di restituzione dell’atto a mezzo posta gli eventuali ritardi nella consegna dell’atto a lui non imputabili.
Per tali motivi, il Tribunale ha accolto il reclamo e revocato l'ordinanza del G.E., confermando correttamente la tempestività dell'iscrizione a ruolo.