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Danni causati da fauna selvatica: ne risponde la Regione

Autore: Giulio Brovia
Danni causati da fauna selvatica: ne risponde la Regione
Alcuni mesi fa, discutendo dell'art. 2052 del Codice Civle e della disciplina della responsabilità per danni cagionati da animali si era dato conto di un dibattito circa l'applicabilità di tale norma ai danni provocati dalla fauna selvatica e di due opposti orientamenti della giurisprudenza al riguardo: il primo e più risalente contrario; il secondo e più recente favorevole.

La Cassazione è da poco ritornata sul tema con ben quattro provvedimenti (Cass. civ. sez. III n. 31350/2023; Cass. civ. sez. III n. 31343/2023; Cass. civ. sez. III n. 31335/2023; Cass. civ. sez. III n. 31330/2023), consolidando detto secondo orientamento sulla base di un duplice argomento.

In primo luogo, la responsabilità ex art. 2052 c.c. si fonda esclusivamente sulla proprietà o sull’utilizzo dell’animale. In secondo luogo, gli animali selvatici, protetti dalla Legge 157/1992, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidati alla cura delle Regioni, a cui sono attribuite dall'ordinamento le competenze per la tutela, la gestione e il controllo del patrimonio faunistico, al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Dunque, chi intenderà chiedere il ristoro di danni subiti da animali selvatici, dovrà tenere in considerazione i seguenti principi:
  1. anche a queste fattispecie si applica la disciplina dettata dall'art. 2052 del Codice Civile;
  2. dal punto di vista processuale, la legittimazione passiva spetta alla Regione nel cui territorio è accaduto il fatto, ed alla quale va rivolta la domanda risarcitoria;
  3. la Regione, al fine di escludere la propria responsabilità per i danni patiti dal terzo, dovrà fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Si tratta di un importante passo avanti e di una novità che porta maggiore chiarezza e certezza in un ambito che troppo spesso, in passato, è stato avvolto da dubbi che hanno frustrato le legittime pretese dei danneggiati.
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