OPEN Dot Com - Soluzioni per Commercialisti, Avvocati e Professionisti

Cessione in blocco di crediti (art. 58 TUB): eccezioni formali e prova della titolarità

Cessione in blocco di crediti (art. 58 TUB): eccezioni formali e prova della titolarità

Le eccezioni formali

Il contenzioso bancario in materia di NPL (non-performing loans) è stato a lungo soggetto ad un equivoco di fondo, che spesso è stato utilizzato nelle aule di giustizia come strategia difensiva dilatoria e cioè dalla sovrapposizione tra la prova della titolarità del credito (il profilo sostanziale) e la formalità del contratto di cessione (il profilo negoziale).

Nel tentativo di paralizzare le procedure esecutive eccependo il difetto di legittimazione attiva, le difese dei debitori si sono concentrate sulla contestazione della mancata produzione del contratto quadro di cessione o sull’omessa indicazione del singolo codice NDG nell’avviso in Gazzetta Ufficiale.

Oggi, tuttavia, assistiamo a un cambio di rotta.

La Corte di Cassazione

L’interpretazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione n. 33966 del 24/12/2025) ha spostato il focus dal formalismo documentale alla verifica sostanziale, valorizzando il principio della libertà della prova e la rilevanza delle condotte processuali.

Il cuore di questo revirement è nella definitiva "de-sacralizzazione" del contratto di cessione ai fini probatori.

La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33966/2025, ha ribadito che il debitore ceduto è un soggetto terzo rispetto al negozio di cessione intercorso tra cedente e cessionaria.

Da ciò deriva che, nei confronti del debitore, la cessione non è un atto negoziale che richiede forme sacramentali ad probationem, bensì un mero fatto storico.

In quanto tale, la prova del trasferimento può essere fornita "con ogni mezzo", ivi incluse le presunzioni e gli argomenti di prova desumibili dal comportamento delle parti.

La Suprema Corte ha così legittimato l'uso di elementi indiziari convergenti che, letti unitamente, offrono una prova solida della titolarità. In particolare:
  • l'avviso in Gazzetta Ufficiale non è solo una forma di pubblicità notizia, ma crea una presunzione di avvenuta cessione, specialmente se indica criteri oggettivi (come la natura del credito o la classificazione a sofferenza);
  • il fatto che la banca originaria (cedente) non smentisca la cessione, o addirittura intervenga in giudizio per confermarla, costituisce un argomento di prova decisivo ai sensi dell'art. 116 c.p.c.;
  • un documento extra-contrattuale proveniente dalla cedente, che attesta l'inclusione dello specifico credito, assume un valore probatorio dirimente, rendendo superflua l'esibizione dell'intero contratto.

In sintesi, se la banca originaria conferma di aver ceduto e la cessionaria di aver acquistato, il debitore non ha più titolo per insinuarsi nelle pieghe di questo accordo senza offrire prove contrarie specifiche e circostanziate.

La Giurisprudenza di merito

I principi affermati dagli Ermellini hanno trovato applicazione anche (e prima) nelle aule di merito.

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 7016 del giorno 11/07/2025, offre un esempio di questo orientamento. Il Giudice ha ritenuto "pienamente valida" la prova della legittimazione fornita tramite la produzione della Gazzetta Ufficiale unita alla dichiarazione della cedente. Il Tribunale specifica che tale dichiarazione, se sottoscritta con i dovuti poteri e sufficientemente dettagliata, sana ogni eventuale genericità dell'avviso in G.U., rendendo superflua la specifica enumerazione di ciascun credito. Tra l’altro, la sentenza demolisce anche le difese "standard" spesso associate a queste opposizioni, come l'eccezione di usura generica o la contestazione dell'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese. Il Tribunale conferma che il metodo "alla francese" non comporta anatocismo e che, in assenza di perizie di parte rigorose e specifiche, il piano di ammortamento allegato al contratto fa fede e non è affetto da nullità.

Ancora più analitico è il Tribunale di Spoleto che, con la sentenza n. 449 del 25/09/2025, ha cristallizzato i diversi modus idonei a provare la cessione in un giudizio di opposizione all'esecuzione. Il Giudice ha ritenuto raggiunta la piena prova tramite un set documentale composto da: i) l'avviso in G.U.; ii) la lista dei crediti contenente il numero di rapporto; iii) la dichiarazione della cedente autenticata da notaio. Tali documenti sono "dichiarazioni confessorie della cedente", e viene attribuito loro un peso specifico tale da chiudere ogni discussione sulla titolarità. Anche in questo caso, il Tribunale ha respinto le eccezioni collaterali, inclusa quella "antitrust" sulla nullità della fideiussione (ritenuta inapplicabile poiché l'esecuzione non riguardava lo schema ABI o fideiussioni omnibus, ma garanzie specifiche) e quella sull'anatocismo implicito nell'ammortamento alla francese, confermando un approccio volto a premiare la sostanza del credito a fronte di difese pretestuose.

La legittimazione processuale

L'ultimo tassello che chiude il cerchio riguarda la legittimazione processuale (ovvero i poteri del Servicer o del procuratore di agire in giudizio). Spesso, le difese delle banche incorrono nell'errore di produrre la catena delle procure in modo incompleto nel primo grado di giudizio.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25087 del 18/09/2024, ha fornito un supporto fondamentale ai creditori e cassato una sentenza d'appello che aveva ritenuto tardiva la produzione documentale dei poteri rappresentativi. La Corte ha statuito un principio chiaro e cioè che il divieto di nova in appello (art. 345 c.p.c.) riguarda esclusivamente i documenti relativi al merito della causa, non quelli volti a dimostrare la legittimazione processuale. Questo significa che la prova della qualità di mandatario o dei poteri di firma può essere integrata o sanata anche in secondo grado, evitando che vizi puramente formali pregiudichino l'accertamento del diritto sostanziale.

La strategia per il ceto bancario

Queste pronunce delineano chiaramente la strategia per il ceto bancario e per i professionisti del settore:
  • la Gazzetta Ufficiale è il punto di partenza necessario, ma la sua genericità può essere superata da elementi integrativi;
  • la dichiarazione della Cedente diviene il vero passe-partout probatorio, la sua presenza in atti ha infatti un'efficacia pressoché confessoria;
  • a fronte di questi documenti, l'onere della prova si inverte e spetta al debitore provare, con elementi specifici (ad esempio data certa, status del credito), che la sua posizione non rientra nei criteri di cessione, non bastando più la mera contestazione formale;
  • eventuali eccezioni sui poteri di firma del Servicer possono essere neutralizzate producendo le procure anche in appello, senza temere le preclusioni istruttorie.

Per i debitori, il messaggio è inequivocabile: l'opposizione fondata sulla "caccia all'errore formale" o sulla mancata esibizione del contratto è una strategia logora e rischiosa. Il contenzioso, per avere possibilità di successo, deve necessariamente spostarsi sul calcolo matematico rigoroso e sulla sostanza del rapporto, pena la soccombenza e la possibile condanna alle spese.

Condividi: