La normativa sugli appalti pubblici contenuta nel Decreto Legislativo n. 50 del 2016 prevede che, nelle procedure di affidamento, l'offerta tecnica, riguardante le caratteristiche tecniche, e l'offerta economica, concernente il prezzo, siano valutate separatamente dalla commissione aggiudicatrice, onde così rispettare il principio di segretezza, a presidio dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa previsti dall’art. 97 della Costituzione.
La ratio di tale norma è quella di evitare che l’immediata visibilità del prezzo, e quindi dello sconto praticato dal concorrente, possa influenzare la decisione riguardante l’aspetto funzionale e qualitativo.
L'invio con una singola PEC di entrambi i suddetti elementi potrebbe sembrare una commistione di questi due elementi, ma ciò non è sufficiente per escludere automaticamente un concorrente.
Il Caso - L’invio contestato: una sola PEC per due offerte
Nel caso specifico deciso con la sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato n. 8243 dell’11 settembre 2023, la stazione appaltante richiedeva l’invio delle offerte tecniche ed economiche mediante posta elettronica certificata.
Ad una società partecipante veniva contestato l’invio simultaneo delle ‘buste’ contenenti i suddetti files mediante un unico messaggio PEC, che aveva quindi reso accessibile alla commissione il prezzo prima ancora di concludere la disamina sulle caratteristiche tecniche.
I ricorrenti denunciavano pertanto i fatti all’autorità giudiziale chiedendo che i contenuti di tali offerte venissero esclusi dal bando.
La sentenza del Consiglio di Stato: PEC unica ammessa se rispettate le regole
Con la sentenza n. 8243 dell’11 settembre 2023, la V Sezione del Consiglio di Stato ha innanzitutto chiarito che un'offerta può essere esclusa se risulta anomala, cioè troppo bassa rispetto alle altre, o se non sia stata presentata correttamente.
Tale responsabilità grava su ciascun concorrente, tenuto a garantire che l'offerta sia completa e corretta, e che siano rispettate le disposizioni del bando di gara.
L'inserimento di elementi economici nell'offerta tecnica può comportare l'esclusione automatica del concorrente, ma non, in sé e per sé, l’invio di entrambe le offerte con un’unica PEC, fermo restando il rispetto dei requisiti posti dal bando.
Nel caso concreto, infatti, le offerte erano contenute in files allegati al messaggio distinti e separati fra di loro, e non è stato in alcun modo accertato che la commissione abbia aperto quella contenente il prezzo prima di procedere alla valutazione qualitativa.
In sostanza, i giudici hanno così imposto un rigoroso onere della prova su chi intenda dimostrare che la stazione appaltante o la commissione giudicatrice abbiano violato, la prima, il dovere di riservatezza e, la seconda, la segretezza dell’offerta economica.