Quale valore iniziale e finale indicare nel quadro W per ETF detenuti all'estero?
Nel quadro W, per gli ETF esteri va indicato in colonna 7 il valore all’inizio del periodo d’imposta oppure al primo giorno di detenzione, e in colonna 8 il valore al 31 dicembre oppure al termine del periodo di detenzione se l’investimento è stato ceduto prima di fine anno.
Il criterio di valorizzazione va indicato in colonna 6 secondo le istruzioni del modello; in via generale si utilizza il valore di mercato al termine dell’anno o del periodo di detenzione, salvo i casi in cui occorra fare riferimento al valore nominale, di rimborso o al costo di acquisto.
Le criptovalute vanno dichiarate nel quadro W anche se il valore non supera i 15.000 euro o non generano plusvalenze?
Sì. Le cripto-attività vanno indicate nel quadro W anche se non hanno generato plusvalenze e anche se il loro valore non supera 15.000 euro, perché tale soglia non costituisce un’esenzione generale per le cripto-attività.
Le istruzioni del modello 730/2026 prevedono espressamente la compilazione del quadro W anche per le cripto-attività detenute tramite portafogli, conti digitali o altri sistemi di archiviazione o conservazione. Restano fermi gli specifici casi di esonero previsti quando l’attività è affidata a intermediari residenti e i flussi o i redditi sono già assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva.
Un conto corrente estero chiuso nel corso dell'anno va comunque indicato nel quadro W?
Sì. Le istruzioni del modello 730/2026 precisano che il quadro W va compilato anche se l’investimento o l’attività non è più posseduta al termine del periodo d'imposta, facendo espressamente l’esempio di un conto corrente estero chiuso nel corso dell’anno.
In questi casi, in colonna 7 va indicato il valore iniziale e in colonna 8 il valore relativo al termine del periodo di detenzione; per i conti correnti e libretti, in colonna 8 va indicato il valore medio di giacenza.
Nel quadro W, per le cripto-attività va sempre indicato lo Stato estero?
No. Le istruzioni del modello 730/2026 precisano che la colonna 4 - Codice Stato estero non è obbligatoria nel caso di compilazione per dichiarare valute virtuali / cripto-attività.
Per le altre attività estere finanziarie o patrimoniali, invece, il codice dello Stato estero va normalmente indicato secondo la tabella dei Paesi esteri richiamata dalle istruzioni.
Quando va barrata la casella “Solo monitoraggio” nel quadro W?
La colonna “Solo monitoraggio” va barrata quando il contribuente adempie ai soli obblighi di monitoraggio fiscale ma, per qualsiasi ragione, non è tenuto alla liquidazione di IVIE, IVAFE o imposta sul valore delle cripto-attività.
La compilazione del quadro W può quindi avere funzione di solo monitoraggio oppure anche di liquidazione delle imposte patrimoniali estere, a seconda del caso concreto.