La vendita di una sterlina d’oro va dichiarata nel quadro T?
Sì, se la sterlina rientra tra i metalli preziosi allo stato monetato, l’eventuale plusvalenza costituisce reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-ter), TUIR e va indicata nel quadro T, se non è stata già assoggettata a tassazione tramite intermediario ai sensi del D.Lgs. 247/2005, art. 4.
La plusvalenza si determina in base alla differenza tra corrispettivo e costo fiscalmente riconosciuto; in mancanza della documentazione del costo, l’art. 68 TUIR, secondo il testo disponibile, prevede la determinazione della plusvalenza in misura pari al corrispettivo della cessione.
Quali documenti servono per dichiarare plusvalenze da criptovalute nel quadro T?
Occorre conservare la documentazione idonea a ricostruire le operazioni effettuate: estratti delle piattaforme o degli intermediari, date di acquisto e cessione, quantità movimentate, corrispettivi incassati, costi di acquisto e eventuali minusvalenze pregresse.
Per le cripto-attività, il costo o valore di acquisto deve risultare da elementi documentali certi; in mancanza, il costo è assunto pari a zero.
È possibile presentare il 730 senza quadri T e W e integrarli dopo?
Se il contribuente deve dichiarare dati rilevanti per il quadro T o per il quadro W, tali quadri vanno compilati già in sede di presentazione del 730. L’eventuale omissione richiede una successiva regolarizzazione con il modello dichiarativo ammesso nei termini e nei modi previsti per le dichiarazioni integrative o correttive.
Dove dichiaro le plusvalenze da vendita di azioni nel quadro T?
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni e partecipazioni, se non sono già state assoggettate a tassazione da un intermediario in regime amministrato o gestito, rientrano tra i redditi diversi disciplinati dall’art. 67 TUIR e vanno indicate nel quadro T del 730, nelle sezioni pertinenti previste dalle istruzioni del modello.
La base imponibile si determina come differenza tra corrispettivo percepito e costo o valore di acquisto fiscalmente riconosciuto, secondo l’art. 68 TUIR.
Come si compensano le minusvalenze nel quadro T?
Le minusvalenze vanno indicate negli appositi righi del quadro T e possono essere compensate con plusvalenze della stessa categoria secondo le regole dell’art. 68 TUIR; l’eventuale eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia stata indicata nella dichiarazione dell’anno di realizzo.
Per le cripto-attività, la disciplina normativa prevede anch’essa il riporto dell’eccedenza non oltre il quarto periodo d’imposta, con regole specifiche proprie di tale categoria.