Negli ultimi mesi, il panorama dei controlli formali sui visti di conformità ex art. 36-ter ha vissuto un vero e proprio cambio di passo, grazie a due sentenze innovative della Corte di Cassazione (n.11790/2024 e n.11660/2024), che hanno riportato al centro il rispetto della lettera della legge e la razionalizzazione operativa nel rapporto tra Amministrazione Finanziaria e professionisti.
Perché Caf e professionisti si trovavano sommersi da contestazioni “a macchia di leopardo”
Per anni, CAF, responsabili dell’assistenza fiscale e professionisti abilitati si sono trovati a fronteggiare una frammentazione delle contestazioni: ogni Direzione Provinciale - in base al domicilio fiscale del singolo contribuente assistito - notificava separatamente avvisi di contestazione per ogni posizione ritenuta irregolare. Questo modello operativo, oltre a generare duplicazioni e aggravi procedurali, esponeva i professionisti a un oneroso “tour d’Italia” degli Uffici per organizzare la propria difesa.
La svolta della Cassazione: è solo la Direzione Regionale che contesta il visto infedele
Le sentenze della Suprema Corte hanno rimesso ordine: è la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate - competente in base al domicilio fiscale del trasgressore (cioè il Caf o il professionista) - l’unico soggetto titolato a contestare le violazioni ex art. 39 comma 2 D.Lgs. 241/1997. La contestazione deve essere unica per anno solare e ricomprendere tutte le irregolarità eventualmente rilevate, potendo essere integrata o modificata fino a scadenza del termine di decadenza.
Perché la legge vuole un solo interlocutore regionale per Caf e professionisti
Il legislatore ha voluto esplicitamente garantire:
- la concentrazione regionale delle contestazioni, così da semplificare i rapporti e ridurre i passaggi burocratici;
- la tutela del Caf e del professionista, che non devono più rivolgersi a molteplici Uffici locali sparsi sul territorio, con evidente risparmio di tempo e risorse.
Come cambiano, in concreto, contestazioni, sanzioni e rapporti con gli Uffici
Il risultato? L’Amministrazione Finanziaria si è adeguata: oggi la Direzione Provinciale gestisce i recuperi delle maggiori imposte e interessi direttamente verso il contribuente (nel caso di 730 irregolari), mentre la sanzione per il visto infedele - pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, ridotta a due terzi se pagata entro 60 giorni dalla notifica - è richiesta direttamente dalla Direzione Regionale al Caf/professionista.
Cosa significa, in pratica, per Caf e studi professionali che rilasciano visti 730
Per lo studio professionale e i CAF la novità rappresenta un’importante razionalizzazione ed alleggerimento. Non solo vengono ridotte le contestazioni e i rischi di gestioni disarticolate, ma si potrà impostare la difesa in modo più efficace: un unico interlocutore regionale, un’unica contestazione annuale, più tempo ed energia da dedicare alla qualità del servizio e alla tutela degli assistiti.
Resta salva la facoltà, per il Caf/professionista e per il contribuente, di presentare documenti e memorie integrative in autotutela, comprovando eventuali errori di valutazione degli Uffici.
Un passaggio di civiltà amministrativa tanto atteso, che valorizza la serietà del lavoro di professionisti, CAF e RAF e punta a ridurre l’incertezza e il carico burocratico in un settore, quello della fiscalità, che ha bisogno - oggi più che mai - di regole chiare e di procedure snelle e corrette.