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Il riordino delle detrazioni IRPEF nel 730/2026

Blog 730 e Precompilato
Pubblicato il 5 mag 2026
Il riordino delle detrazioni IRPEF nel 730/2026

La Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 10) introduce nel TUIR il nuovo art. 16-ter, con l’obiettivo di razionalizzare il sistema delle detrazioni IRPEF.
I principali chiarimenti interpretativi sono contenuti nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 29 maggio 2025.
La disciplina trova applicazione a partire dal modello 730/2026 (redditi 2025).



Ambito soggettivo
Il nuovo meccanismo interessa esclusivamente i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
Per i soggetti al di sotto di tale soglia, il sistema delle detrazioni resta invariato.

Reddito di riferimento
Ai fini della verifica della soglia e dell’applicazione del limite:
  • il reddito complessivo va considerato al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze;
  • si assume il “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali”, che include anche: redditi in cedolare secca, redditi forfetari, redditi soggetti a imposta sostitutiva (es. mance), quota ACE;
  • per i contribuenti in concordato preventivo biennale rileva il reddito effettivo e non quello concordato.


Nuovo limite alle detrazioni
Per i redditi superiori a 75.000 euro, le spese detraibili sono ammesse entro un tetto massimo determinato come segue:

Importo massimo detraibile = Importo base × Coefficiente

Importo base:
  • da 75.001 a 100.000 euro -> 14.000 euro
  • oltre 100.000 euro -> 8.000 euro
Coefficiente (legato ai figli a carico):
  • assenza di figli -> coefficiente ridotto
  • presenza di figli -> coefficiente progressivo
  • almeno 3 figli o almeno 1 figlio con disabilità -> coefficiente pari a 1


Oneri e spese interessati dal riordino
Rientrano nel perimetro del nuovo limite:
  • tutti gli oneri detraibili dall’imposta lorda (tranne gli oneri esclusi come specificato più avanti), considerati complessivamente;
  • anche se sostenute per familiari fiscalmente a carico;
  • restano comunque fermi i limiti specifici previsti da ciascuna singola detrazione.
  • la riduzione delle detrazioni ex art. 15, commi 3-bis e seguenti TUIR (per redditi superiori a 120.000 euro).

Il nuovo tetto si aggiunge quindi ai limiti già esistenti, non li sostituisce.



Spese escluse dal riordino
Sono escluse dal conteggio del limite ex art. 16-ter:
  • spese sanitarie (art. 15, c. 1, lett. c TUIR);
  • investimenti in start-up innovative;
  • investimenti in PMI innovative;
  • spese edilizie rateizzate sostenute fino al 31 dicembre 2024 (continuano a essere detraibili negli anni successivi senza subire il nuovo limite);
  • interessi passivi su mutui e premi assicurativi detraibili se relativi a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024;
  • detrazioni forfettarie (es. spese per cani guida).


Spese rateizzate
Per le spese per le quali la detrazione è ripartita in più anni:
  • rileva la singola rata annuale, non l’intero importo originario;
  • per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, le rate concorrono al limite;
  • per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le rate sono escluse dal riordino.


Facoltà di scelta del contribuente
In presenza di spese eccedenti il tetto massimo di spesa:
  • il contribuente può scegliere quali spese includere nel conteggio;
  • è possibile privilegiare le spese con percentuale di detrazione più elevata;
  • la scelta può avvenire:
    • in sede di dichiarazione dei redditi;
    • oppure tramite indicazioni al sostituto d’imposta.

Nel 730/2026, il ricalcolo è effettuato a consuntivo, sulla base dei redditi effettivi.



Coordinamento con l’art. 15 TUIR (redditi > 120.000 euro)
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro:
  1. prima si applica il limite dell’art. 16-ter;
  2. poi si applica la riduzione proporzionale delle detrazioni ex art. 15, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater TUIR.

La combinazione dei due meccanismi può ridurre significativamente il beneficio fiscale, rendendo non conveniente il riordino automatico.

Ad esempio, per un contribuente con redditi elevati una detrazione che originariamente sarebbe al 90% potrebbe (per via della riduzione proporzionale) scendere al di sotto di tale percentuale lasciando spazio ad un’altra detrazione che seppur teoricamente con percentuale minore diventa più favorevole.

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