Si ricomincia!
Anche se negli studi abbiamo terminato da poco l'invio dei modelli per l'anno 2022, già si deve iniziare ad organizzare la campagna dichiarativa 2024: infatti, con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate numero 68472 pubblicato il 29 febbraio scorso, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 730/2024, le relative istruzioni per la compilazione e gli allegati tecnici.
Le novità di questo modello sono numerose e riguardano non soltanto il contenuto dei quadri, ma addirittura sono stati inseriti ulteriori quadri o sezioni di essi che in precedenza non erano presenti:
- quadro W nel quale inserire i dati relativi al monitoraggio delle attività estere e calcolare le imposte sostitutive quali Ivie, Ivafe e imposta per le cripto-attività;
- nuove apposite sezioni del quadro L per accogliere i dati delle rivalutazioni dei terreni e per indicare alcuni redditi di capitale di fonte estera assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti.
Altra novità importante: a partire dal 730/2024 sarà possibile presentare il modello 730 senza sostituto indipendentemente dal possesso o meno di un sostituto d'imposta che possa effettuare i conguagli; in sostanza, sarà possibile presentare liberamente il modello 730 senza sostituto anche in presenza del sostituto stesso.
Senza analizzare compiutamente le novità presenti nei singoli quadri, si segnala che è stato modificato il prospetto dei familiari a carico, in quanto con l'introduzione dell'Assegno Unico, per l'anno 2023 la detrazione per familiari a carico spetta soltanto per i figli con almeno 21 anni di età.
Inoltre, tra le novità relative ai redditi di lavoro dipendente, nel quadro C del modello è stata aggiunta un’apposita sezione per indicare le mance ricevute dai lavoratori impiegati nel settore del turismo (strutture ricettive, bar, ristoranti...): questi importi ricevuti potranno essere tassati ordinariamente oppure con un'imposta sostitutiva pari al 5%.
Sempre nel quadro C, in seguito alla riforma del lavoro sportivo, sono state inserite due nuove tipologie di reddito relative ai compensi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da sportivi dilettanti o dai professionisti di età inferiore ai 23 anni.
Come al solito, sono presenti anche novità relative agli oneri inseriti nel quadro E, ma queste saranno analizzate prossimamente.