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Misure restrittive UE e Modello 231: novità operative dopo il D.Lgs. 211/2025

Novità Modello organizzativo 231
Pubblicato il 3 feb 2026

Dal 24 gennaio 2026 sono operative le disposizioni del D.Lgs. 211/2025, che attua la Direttiva (UE) 2024/1226 e introduce un quadro organico di reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea.
Le imprese che operano in import-export o intrattengono rapporti transnazionali devono ora adeguare processi e controlli, poiché la riforma incide direttamente sul Modello Organizzativo 231 attraverso il nuovo art. 25-octies.2.

Il nuovo Capo I-bis del Codice Penale introduce diverse fattispecie considerate reati presupposto ai sensi dell’art. 25-octies.2 D.Lgs. 231/2001, tra cui:

  • violazioni delle misure restrittive UE;
  • violazioni degli obblighi informativi e delle autorizzazioni;
  • ipotesi colpose delle misure restrittive UE;
  • circostanze aggravanti/attenuanti;
  • norme su confisca, pubblicazione della sentenza di condanna e giurisdizione.

Sanzioni e responsabilità

Oltre al tradizionale sistema “per quote”, il decreto introduce sanzioni proporzionali al fatturato globale dell’ente: 

  • dall’1% al 5% del fatturato per:
    • violazione delle misure restrittive UE (art. 275-bis c.p.)
    • violazione delle condizioni di autorizzazione (art. 275-quater c.p.)
  • dallo 0,5% all’1% del fatturato per:
    • violazione degli obblighi informativi (art. 275-ter c.p.)

Per le persone fisiche la violazione delle misure restrittive UE è punita con la reclusione da 2 a 6 anni. In caso di condanna dell’ente sono previste sanzioni interdittive a carico dei soggetti apicali fino a 6 anni.

Alla luce della riforma, il rischio di responsabilità amministrativa dell’ente si configura, tra l’altro, quando l’ente: 

  • opera in violazione delle condizioni di un’autorizzazione UE;
  • aiuta o favorisce soggetti sottoposti a misure restrittive UE.

Si segnalano inoltre i seguenti interventi del D.Lgs. 211/2025:

  • modifica dell’art. 12 del D.Lgs. 286/1998, con l’introduzione del comma 1-bis (fattispecie aggravante) per condotte poste in essere in violazione di misure restrittive UE;
  • modifiche agli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 231/2001, per le nuove previsioni di sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive;
  • integrazione dell’art. 1 del D.Lgs. 24/2023 (whistleblowing) con l’art. 7 D.Lgs. 211/2025, prevendendo la tutela del segnalante anche nel caso di violazioni delle misure restrittive UE; ne deriva la necessità di adeguare i relativi canali di segnalazione.

Come adeguarsi

Con la normativa ormai in vigore, le aziende sono chiamate a:

  • aggiornare la parte speciale del Modello 231 ai nuovi reati;
  • rafforzare i controlli e le procedure doganali, con particolare attenzione alle verifiche sulle controparti;
  • condurre una gap analysis delle procedure interne;
  • adeguare i canali whistleblowing, ora estesi anche alle segnalazioni di violazioni delle misure restrittive UE.

 Il nostro software MOG231 è già stato aggiornato per recepire pienamente le novità introdotte dal decreto.

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