Dal 24 gennaio
2026 sono operative le disposizioni del D.Lgs. 211/2025, che attua la Direttiva (UE) 2024/1226 e
introduce un quadro organico di reati e sanzioni per la violazione delle misure
restrittive dell’Unione Europea.
Le imprese che operano in import-export o intrattengono rapporti transnazionali
devono ora adeguare processi e controlli, poiché la riforma incide
direttamente sul Modello Organizzativo 231 attraverso il nuovo art. 25-octies.2.
Il nuovo Capo I-bis del Codice Penale introduce diverse fattispecie considerate
reati presupposto ai sensi dell’art. 25-octies.2 D.Lgs. 231/2001, tra
cui:
- violazioni
delle misure restrittive UE;
- violazioni
degli obblighi informativi e delle autorizzazioni;
- ipotesi
colpose delle misure restrittive UE;
- circostanze
aggravanti/attenuanti;
- norme
su confisca, pubblicazione della sentenza di condanna e giurisdizione.
Sanzioni e responsabilità
Oltre al tradizionale sistema “per quote”, il decreto introduce
sanzioni proporzionali al fatturato globale dell’ente:
- dall’1%
al 5% del fatturato per:
- violazione
delle misure restrittive UE (art. 275-bis c.p.)
- violazione
delle condizioni di autorizzazione (art. 275-quater c.p.)
- dallo
0,5% all’1% del fatturato per:
- violazione
degli obblighi informativi (art. 275-ter c.p.)
Per le persone fisiche la violazione delle misure restrittive UE è
punita con la reclusione da 2 a 6 anni. In caso di condanna dell’ente
sono previste sanzioni interdittive a carico dei soggetti apicali fino a 6
anni.
Alla luce della riforma, il rischio di responsabilità
amministrativa dell’ente si configura, tra l’altro, quando l’ente:
- opera in violazione delle condizioni
di un’autorizzazione UE;
- aiuta
o favorisce soggetti sottoposti a misure restrittive UE.
Si segnalano
inoltre i seguenti interventi del D.Lgs. 211/2025:
- modifica dell’art. 12 del D.Lgs.
286/1998, con
l’introduzione del comma 1-bis (fattispecie aggravante) per condotte poste
in essere in violazione di misure restrittive UE;
- modifiche agli artt. 10 e 13 del
D.Lgs. 231/2001, per
le nuove previsioni di sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive;
- integrazione dell’art. 1 del D.Lgs.
24/2023
(whistleblowing) con l’art. 7 D.Lgs. 211/2025, prevendendo la tutela del
segnalante anche nel caso di violazioni delle misure restrittive UE; ne
deriva la necessità di adeguare i relativi canali di segnalazione.
Come adeguarsi
Con la normativa ormai in vigore, le aziende
sono chiamate a:
- aggiornare la parte speciale del Modello 231 ai nuovi reati;
- rafforzare i controlli e le procedure doganali, con particolare
attenzione alle verifiche sulle controparti;
- condurre una gap analysis delle procedure interne;
- adeguare i canali whistleblowing, ora estesi anche alle
segnalazioni di violazioni delle misure restrittive UE.
Il nostro software
MOG231 è già stato aggiornato per recepire pienamente le novità introdotte
dal decreto.