La responsabilità amministrativa di cui al Decreto Legislativo 231/2001 può senz’altro configurarsi, in via generale ed astratta, in capo a una società unipersonale. Non ricorrono, cioè, preclusioni di legge nella materia oggetto di esame:
Le disposizioni del Decreto] Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
cfr., ad esempio e a contrariis, art. 1, comma III, D. Lgs. 231/01
Le società unipersonali non sono, del resto, equiparabili alle imprese individuali, ancorché, nella prassi, alle due forme giuridiche in parola corrispondano frequentemente entità economiche equivalenti (per il volume di affari e i costi; per l’assenza o per il numero di lavoratori; per l’assenza di immobilizzazioni materiali; ecc. ecc.).
Ancora di recente, la Corte di Cassazione ha evidenziato le differenze intercorrenti, ai fini della responsabilità 231, tra le società unipersonali e le imprese individuali:
il D. Lgs. n. 231 del 2001 non trova applicazione nei riguardi dell'imprenditore individuale perché in questo caso non solo non esiste una dualità soggettiva tra autore del reato presupposto e autore dell'illecito dell'ente, ma non esiste neppure il soggetto metaindividuale […] i due istituti restano profondamente diversi. La società unipersonale è un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica dell'unico socio; un soggetto metaindividuale a cui la legge riconosce, in presenza di determinati presupposti, una personalità diversa rispetto a quella della persona fisica
Cass. Pen., Sez. VI, 16/02/2021, nr. 45100
Stante, dunque, la diversità giuridica tra le imprese individuali e le società unipersonali, non è possibile applicare analogicamente - allo scopo di escludere la responsabilità 231 in capo alle società unipersonali - quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il Decreto 231 non è applicabile alle imprese individuali. A tal riguardo la Cassazione dice:
la disciplina prevista dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli enti collettivi
cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 03/03/2004, nr. 18941
Nondimeno, secondo l’orientamento espresso dalla Corte regolatrice, alla luce delle indiscutibili peculiarità delle società unipersonali, ricorrono situazioni concrete in cui la responsabilità amministrativa 231 di tali compagini non si configura.
Le condizioni della responsabilità 231 in capo alle società unipersonali
Si trascrive, di seguito, la motivazione di una Pronuncia della Suprema Corte, che tenta di circoscrivere la responsabilità 231 gravante sulle società unipersonali, escludendola nei casi di imprese caratterizzate da un’organizzazione minima e da una struttura modesta:
Esiste allora un'esigenza di accertamento in concreto del se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell'ente; un accertamento che non è indissolubilmente legato solo a criteri quantitativi, cioè di dimensioni della impresa, di tipologia della struttura organizzativa della società, quanto, piuttosto, a criteri funzionali, fondati sulla impossibilità di distinguere un interesse dell'ente da quello della persona fisica che lo "governa", e dunque, sulla impossibilità di configurare una colpevolezza normativa dell'ente - di fatto inesigibile - disgiunta da quella dell'unico socio
Cass. Pen., Sez. VI, 16/02/2021, nr. 45100
La Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato il tema oggetto di trattazione nell’anno 2024, allorché ha valorizzato, allo scopo di reputare sussistente la responsabilità amministrativa di una società unipersonale, l’organizzazione e il numero dei dipendenti della compagine sociale:
Ad avviso di questo Collegio, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali insegnamenti, valorizzando da un lato l’organizzazione societaria, tutt’altro che rudimentale ed evanescente come comprovato dalla presenza di 11 dipendenti e di un altro soggetto, oltre alla Bu.Da., investito di funzioni di amministratrice della società
Cass. Pen., Sez. III, 24/10/2024, nr. 42611
Alla luce dell’indirizzo emerso nella giurisprudenza di legittimità, è possibile affermare che la società unipersonale non risponde dei reati previsti dal Decreto 231 soltanto se si tratta di un’impresa in concreto gestita da un’unica persona (il socio ed amministratore), priva di una struttura organizzativa e governance interna significative. In tutte le restanti ipotesi, per converso, la responsabilità amministrativa 231 è da ritenersi pienamente configurabile.
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