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Software MOG 231 - versione 202605

Recepimento modifiche introdotte dalla Legge n. 75, recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”

È stato rilasciato un aggiornamento della piattaforma digitale Modello Organizzativo 231, che recepisce le novità normative introdotte dalla Legge 21 aprile 2026, n. 75 - “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026.

Le modifiche riguardano l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001, con l’introduzione di nuove fattispecie penali e l’estensione delle condotte rilevanti lungo l’intera filiera agroalimentare.

Principali novità recepite:
  • 517 quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni protette
  • Modifica della norma con ampliamento delle condotte punibili e aggravamento delle sanzioni.
  • 517 sexies c.p. - Frode alimentare
  • Nuova fattispecie penale che punisce le condotte fraudolente nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari.
  • 517 septies c.p. - Commercio di alimenti con segni mendaci
  • Nuovo reato relativo alla commercializzazione di prodotti con informazioni ingannevoli.
  • 517 octies c.p. - Circostanze aggravanti e pene accessorie
  • Introduzione di nuove aggravanti, tra cui l’“agropirateria”, con impatto sul sistema sanzionatorio.
  • Integrazione D.Lgs. 231/2001 - Art. 25-bis
  • Inserimento delle nuove fattispecie nel perimetro dei reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Recepimento del D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 in materia di tutela penale dell’ambiente

Il software è stato aggiornato con l’adeguamento del Catalogo dei reati presupposto, in linea con le novità introdotte dal D.lgs. 21 aprile 2026, n. 81, in attuazione della Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente.

La nuova normativa, in vigore dal 2 giugno 2026, amplia e rafforza la risposta penale in materia ambientale, introducendo, tra l’altro, nuove fattispecie di reato, circostanze aggravanti e attenuanti, nonché strumenti di coordinamento investigativo.

Il Decreto rimodella la disciplina di alcuni delitti ambientali già previsti dal Codice Penale, tra i quali gli artt. 452-bis, 452-ter, 452-quinquiesdecies e 727-bis c.p., ed interviene sul Catalogo dei Reati presupposto ambientali, inasprendo il trattamento sanzionatorio già previsto dall’art. 25-undecies D.lgs. 231/2001.

In particolare, in relazione all’art.8 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) del D.lgs. 81/2026, si segnala:
  • l’introduzione nell’ambito dell’art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001, dell’art. 452-bis (Commercio di prodotti inquinanti) del c.p.;
  • l’inasprimento delle sanzioni pecuniarie per l’art. 452-quater (Disastro ambientale), che vengono stabilite in un minimo di 600 quote fino ad un massimo di 1.200 quote;
  • l’introduzione delle circostanze aggravanti dell’art. 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, c.p.;
  • l’introduzione dell’art. 4 (Produzione e commercio di sostanze ozono lesive), D.Lgs. 81/2026 e dell’art. 5 (Produzione e commercio di gas a effetto serra), D.Lgs. 81/2026; per entrambi con una previsione di sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
  • l’abrogazione dell’art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), c.p..

Cosa cambia nel software

  • Per le nuove società attivate sulla piattaforma, le associazioni tra aree di rischio e reato vengono automaticamente recepite.
  • Per le società già esistenti, è necessario - laddove ritenuto opportuno - provvedere manualmente alle associazioni mediante la funzione di gestione “Schemi di controllo / Matrici”, presente alla voce "Schemi di controllo".
  • Il Catalogo dei reati presupposto risulta aggiornato all’interno della piattaforma in coerenza con le modifiche normative introdotte.
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