Il D.L N° 159/2025 e l’Accordo Stato-Regioni riordinano
in un testo unico e l’intera disciplina della formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, sostituendo i precedenti accordi e definendo in modo
puntuale durata, contenuti, modalità e aggiornamenti dei percorsi formativi.
Tra le
principali novità:
- i dipendenti di
nuova assunzione devono partecipare ai corsi di formazione prima di essere
adibiti alla mansione specifica per la quale sono stati assunti. Quindi
la formazione resta un obbligo che nasce con
l’assunzione le ore di corso sono a tutti gli effetti equiparate a ore di
lavoro, retribuite e collocate nell’orario lavorativo. Unica deroga per il settore Turismo (alberghi pubblici esercizi bar e ristoranti)
la formazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di
assunzione;
- viene
introdotto l’obbligo formativo in capo al datore di lavoro, con un percorso
minimo di 16 ore e un aggiornamento quinquennale di 6 ore.
Pianificazione, qualità e tracciabilità della
formazione
Il nuovo sistema prevede un modello strutturato articolato in fasi
(pianificazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione e miglioramento),
attribuendo un ruolo centrale all’analisi dei fabbisogni formativi e al
contesto aziendale. La formazione deve essere progettata in modo coerente con i
rischi effettivi e l’organizzazione del lavoro.
Viene inoltre
rafforzato il principio della tracciabilità: le competenze acquisite devono
essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e utilizzate per la
programmazione futura delle attività formative, rendendo il sistema dinamico e
verificabile.
Efficacia della formazione e responsabilità
organizzativa
Particolare attenzione è posta all’efficacia della
formazione, che deve essere verificata anche durante lo svolgimento
dell’attività lavorativa, privilegiando modalità pratiche come la formazione on
the job.
La formazione
assume un ruolo centrale nel sistema di prevenzione aziendale e si integra con
il DVR e con i modelli organizzativi, diventando elemento rilevante anche ai
fini della responsabilità del datore di lavoro e dell’ente.
Formazione dei lavoratori stranieri e comprensione
linguistica
La normativa richiede che la formazione sia non solo corretta, ma anche
comprensibile per i destinatari. In presenza di lavoratori stranieri, il datore
di lavoro deve verificare preventivamente la conoscenza della lingua utilizzata
e garantire l’effettiva comprensione dei contenuti.
A tal fine
possono essere adottate soluzioni come mediatori interculturali, traduttori o
strumenti didattici adeguati. In assenza di tali verifiche o misure, la
formazione non è considerata conforme e si applicano le relative sanzioni.
Ruolo dell’INAIL e promozione della prevenzione
Viene rafforzato il ruolo dell’INAIL nella promozione
della cultura della sicurezza. A partire dal 2026, saranno destinati fondi
specifici alla formazione e alla divulgazione, con particolare attenzione ai
settori a maggior rischio e alle piccole e medie imprese.
Sono inoltre
previsti incentivi per l’adozione di dispositivi di protezione innovativi e
campagne informative rivolte anche al mondo scolastico.
Novità per le imprese dei settori agricoltura e edilizia
Il decreto introduce numerose misure per rafforzare la prevenzione e
contrastare il lavoro irregolare:
- agricoltura: riduzione dei contributi INAIL (aliquota
dall’13,24% all’8,5%) e requisiti più stringenti per l’adesione alla Rete
del Lavoro Agricolo di Qualità, con incentivi per le imprese virtuose.
- cantieri edili: introduzione della tessera di
riconoscimento digitale per lavoratori in appalto e subappalto,
finalizzata a garantire tracciabilità e sicurezza (in attesa di
Decreto attuativo del Ministero del Lavoro)
- patente a crediti: inasprimento delle sanzioni e meccanismi
più rapidi di decurtazione in caso di violazioni, soprattutto per lavoro
irregolare.
Ulteriori interventi normativi
Tra le altre novità si segnalano:
- obbligo di prevenzione
delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro;
- estensione
dell’aggiornamento degli RLS anche alle imprese sotto i 15 dipendenti;
- riconoscimento degli
indumenti da lavoro come DPI, se previsto dalla valutazione dei rischi;
- priorità delle protezioni
collettive nei lavori in quota;
Tutela degli studenti (tirocini per alternanza scuola
lavoro)
Viene chiarita la copertura INAIL per gli infortuni in itinere degli studenti
nei percorsi scuola-lavoro ed è vietato il loro impiego in attività ad alto
rischio.
Infine, dal
2026 sono previste borse di studio per i figli di lavoratori deceduti per
infortunio sul lavoro o malattia professionale, con importi differenziati per
livello di istruzione.