Dal 7 aprile 2026 è sanzionabile
la mancata consegna annuale dell’informativa su salute e sicurezza ai
lavoratori in smart working e al Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS).
La Legge n. 34/2026 introduce un
obbligo stringente: l’informativa deve includere una sezione specifica
dedicata al lavoro agile, con l’indicazione dei rischi generali e
specifici connessi alla prestazione. Tra questi rientrano, in particolare, l’uso
dei videoterminali, la postura, la protezione della vista
e la gestione dello stress lavoro-correlato.
Cosa prevede la
norma
L’informativa deve
essere consegnata obbligatoriamente almeno una volta l’anno, sia
al lavoratore sia all’RLS. In caso di mancato adempimento, il datore di lavoro è
esposto a un'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro e alla pena dell'arresto
da due a quattro mesi.
L'obiettivo della norma è assicurare una prevenzione
dei rischi costante e documentata nel tempo. Il rinnovo annuale
dell’informativa diventa quindi lo strumento centrale per dimostrare che
l'azienda vigila attivamente sulla salute dei propri collaboratori.
Per la predisposizione della
documentazione e per la verifica delle modalità di consegna tracciabile,
è consigliabile un confronto con il consulente per la sicurezza sul lavoro che segue l’azienda.