Con
la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS amplia le condizioni per
il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia a partire dal
giorno precedente a quello di rilascio del certificato medico.
La
novità riguarda in particolare le visite ambulatoriali, finora escluse
dalla possibilità di far decorrere la malattia dal giorno precedente.
Cosa
cambia dal 4 settembre
Prima
della modifica, l’INPS riconosceva la malattia dal giorno precedente alla data
di rilascio del certificato solo quando il medico effettuava una visita
domiciliare e indicava nel certificato la data dalla quale il lavoratore
dichiarava di essere malato.
Con
la nuova interpretazione, valida anche
per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia, questa possibilità viene estesa ai certificati emessi a
seguito di visita ambulatoriale.
Resta
però un limite preciso: la decorrenza può essere anticipata di un solo
giorno. Non è quindi possibile riconoscere la tutela previdenziale se il
certificato indica un inizio della malattia anteriore di più giorni rispetto
alla data di rilascio.
Perché
la data di inizio è rilevante
La
decorrenza dell’evento di malattia incide direttamente sul trattamento
economico.
In
particolare, consente di determinare:
- i primi tre giorni di
malattia, cioè il periodo di carenza a carico del datore di lavoro;
- la decorrenza, dal quarto
giorno, dell’indennità di malattia secondo le percentuali previste.
Quando
la retrodatazione non è ammessa
La
possibilità di riconoscere la malattia dal giorno precedente non si applica
se tale giornata è un festivo infrasettimanale, un sabato o una domenica.
In
queste situazioni, infatti, il lavoratore avrebbe dovuto rivolgersi al servizio
di continuità assistenziale, l’ex Guardia Medica, per ottenere la
certificazione.