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Fringe benefit auto aziendali: nuovi criteri di calcolo nel 2026

Novità Lavoro
Pubblicato il 21 lug 2026

Tra gli interventi previsti dallo schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale figura una nuova revisione della disciplina dei veicoli aziendali assegnati ai dipendenti in uso promiscuo. Le modifiche interessano l'art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR e introducono nuovi criteri per la determinazione del relativo fringe benefit ai fini fiscali e contributivi.

Dal 1° gennaio 2026, il valore imponibile del fringe benefit è determinato assumendo il 50% del costo convenzionale corrispondente a una percorrenza annua di 15.000 chilometri, calcolato sulla base delle tabelle ACI e al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente.

La percentuale imponibile è ridotta al 20% per i veicoli ibridi plug-in e al 10% per quelli esclusivamente elettrici. Viene inoltre eliminato il riferimento alla data di immatricolazione del veicolo e alla data di stipula del contratto di assegnazione, semplificando significativamente la gestione del fringe benefit.

La nuova impostazione mira a superare le difficoltà applicative derivanti dall'utilizzo del criterio del valore normale e a ripristinare un sistema di determinazione dell'imponibile più semplice e maggiormente prevedibile per aziende e lavoratori.

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