Tra gli interventi previsti dallo schema di
decreto legislativo correttivo della riforma fiscale figura una nuova revisione
della disciplina dei veicoli aziendali assegnati ai dipendenti in uso
promiscuo. Le modifiche interessano l'art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR e
introducono nuovi criteri per la determinazione del relativo fringe
benefit ai fini fiscali e contributivi.
Dal 1° gennaio 2026, il valore imponibile del
fringe benefit è determinato assumendo il 50% del costo convenzionale
corrispondente a una percorrenza annua di 15.000 chilometri, calcolato
sulla base delle tabelle ACI e al netto degli importi eventualmente trattenuti
al dipendente.
La percentuale imponibile è ridotta al 20% per
i veicoli ibridi plug-in e al 10% per quelli esclusivamente elettrici.
Viene inoltre eliminato il riferimento alla data di immatricolazione del
veicolo e alla data di stipula del contratto di assegnazione, semplificando
significativamente la gestione del fringe benefit.
La nuova impostazione mira a superare le
difficoltà applicative derivanti dall'utilizzo del criterio del valore normale
e a ripristinare un sistema di determinazione dell'imponibile più semplice e
maggiormente prevedibile per aziende e lavoratori.