Il Decreto Infrastrutture-PNRR (D.L. n.
107/2026) reintroduce le misure emergenziali già previste negli anni
passati, con l'obiettivo di supportare le imprese nella gestione delle
sospensioni delle attività causate da eccezionali ondate di calore.
L'intervento si inserisce nell'ambito della
disciplina generale della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria prevista dal
D.Lgs. n. 148/2015 e trova ulteriore fondamento negli obblighi di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori sanciti dal D.Lgs. n. 81/2008. Infatti, è
responsabilità del datore di lavoro garantire la tutela dei lavoratori anche
rispetto ai rischi causati dal caldo intenso, valutando le condizioni
ambientali e predisponendo adeguate misure di prevenzione.
L'INPS, già con la Circolare n. 139/2016 e il
Messaggio n. 1856/2017, aveva chiarito che la causale “evento meteo”
legittima il ricorso alla CIGO anche in presenza di temperature superiori a
35°C o, comunque, di condizioni climatiche che rendano pericolosa l'attività
lavorativa. Tale orientamento è stato ribadito dal Messaggio INPS n. 2130/2025.
Per le imprese operanti nei settori
dell'edilizia, delle escavazioni e della lavorazione del materiale lapideo, il
D.L. n. 107/2026 stabilisce che i periodi di integrazione salariale richiesti
in conseguenza delle eccezionali ondate di calore non concorrano al
raggiungimento del limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile
previsto dalla disciplina ordinaria. Inoltre, per tali domande non è dovuto il
contributo addizionale normalmente previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015.
Particolari semplificazioni sono previste anche
per il settore agricolo, ove gli operai agricoli a tempo determinato e
indeterminato potranno accedere alla prestazione anche in presenza di
sospensioni limitate a singole fasce orarie della giornata e senza il requisito
minimo delle 181 giornate lavorate.