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Bonus donne 2026: estensione della platea e nuove modalità applicative

Novità Lavoro
Pubblicato il 23 giu 2026

Con il messaggio INPS n. 1970/2026 è stata aperta, dall'11 giugno 2026, la procedura per richiedere il Bonus donne.  L’incentivo potrà essere fruito tramite Uniemens dalle competenze di luglio 2026, con possibilità di recupero degli arretrati entro le competenze di settembre 2026.

La disciplina dell’incentivo è stata profondamente rivista dall’art. 1 del D.L. n. 62/2026 (in corso di conversione), che:

  • supera le precedenti definizioni nazionali di “lavoratrice svantaggiata”;
  • rinvia direttamente all’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014;
  • introduce una platea più ampia e una durata differenziata dell’incentivo.

Le indicazioni operative sono contenute nella circolare INPS n. 57/2026.


Misura dell’incentivo

L’agevolazione prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL).

L’importo massimo riconoscibile è pari a:

  • € 650 mensili per generalità dei casi;
  • € 800 mensili per lavoratrici residenti in regioni della ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche, Umbria).

L’incentivo si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2026, inclusi i rapporti in somministrazione.


Nuova definizione di lavoratrici svantaggiate

La qualifica di “svantaggiata” è ora individuata secondo criteri comunitari. In particolare, rientrano le lavoratrici che:

  • siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • abbiano età compresa tra 15 e 24 anni;
  • siano prive di diploma o abbiano terminato il percorso formativo da meno di 2 anni senza occupazione;
  • abbiano più di 50 anni;
  • siano adulte sole con persone a carico;
  • operino in settori con elevata disparità di genere;
  • appartengano a minoranze etniche con necessità di integrazione professionale.

Sono invece considerate “molto svantaggiate” le lavoratrici prive di impiego da almeno 24 mesi, oppure da 12 mesi se appartenenti a una delle categorie sopra indicate.

Nota operativa: per “assenza di impiego regolarmente retribuito” si intende la mancanza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di attività con redditi superiori ai limiti di legge; non è richiesto lo stato formale di disoccupazione.


Durata dell’agevolazione

Il beneficio è riconosciuto con durata differenziata (doppio binario):

  • 24 mesi --> per lavoratrici molto svantaggiate;
  • 12 mesi --> per lavoratrici svantaggiate.

Rispetto al regime precedente, la novità principale è rappresentata dall'ampliamento della platea dei beneficiari, che include nuove categorie come under 25, over 50 e donne prive di diploma. Parallelamente, per le lavoratrici svantaggiate la durata dell'agevolazione si riduce da 24 a 12 mesi.


Rapporti incentivabili e condizioni di accesso

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per:

  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • contratti di somministrazione.

Restano esclusi i rapporti a termine.

Per poter beneficiare dell’esonero contributivo, il datore di lavoro deve rispettare una serie di condizioni, tra cui:

  • regolarità contributiva (DURC) ex art. 1, comma 1175, L. 296/2006;
  • principi generali sugli incentivi all’occupazione (art. 31 D.Lgs. 150/2015);
  • applicazione del principio del “salario giusto” (art. 7 D.L. 62/2026);
  • assenza di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva;
  • realizzazione di un incremento occupazionale netto.

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