Con il messaggio INPS n. 1970/2026 è stata aperta, dall'11
giugno 2026, la procedura per richiedere il Bonus donne. L’incentivo potrà essere fruito tramite
Uniemens dalle competenze di luglio 2026, con possibilità di recupero degli
arretrati entro le competenze di settembre 2026.
La disciplina dell’incentivo è stata profondamente rivista dall’art.
1 del D.L. n. 62/2026 (in corso di conversione), che:
- supera le precedenti definizioni nazionali di
“lavoratrice svantaggiata”;
- rinvia direttamente all’art. 2 del Regolamento
UE n. 651/2014;
- introduce una platea più ampia e una durata
differenziata dell’incentivo.
Le indicazioni operative sono contenute nella circolare INPS
n. 57/2026.
Misura
dell’incentivo
L’agevolazione prevede l’esonero del 100% dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL).
L’importo massimo riconoscibile è pari a:
- € 650 mensili per generalità dei casi;
- € 800 mensili per lavoratrici residenti
in regioni della ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche, Umbria).
L’incentivo si applica alle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2026, inclusi i rapporti in
somministrazione.
Nuova
definizione di lavoratrici svantaggiate
La qualifica di “svantaggiata” è ora individuata
secondo criteri comunitari. In particolare, rientrano le lavoratrici che:
- siano prive di impiego regolarmente retribuito
da almeno 6 mesi;
- abbiano età compresa tra 15 e 24 anni;
- siano prive di diploma o abbiano terminato il
percorso formativo da meno di 2 anni senza occupazione;
- abbiano più di 50 anni;
- siano adulte sole con persone a carico;
- operino in settori con elevata disparità di
genere;
- appartengano a minoranze etniche con necessità
di integrazione professionale.
Sono invece considerate “molto svantaggiate” le
lavoratrici prive di impiego da almeno 24 mesi, oppure da 12 mesi se
appartenenti a una delle categorie sopra indicate.
Nota operativa: per “assenza di impiego regolarmente
retribuito” si intende la mancanza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato o di attività con redditi superiori ai limiti di legge; non è
richiesto lo stato formale di disoccupazione.
Durata
dell’agevolazione
Il beneficio è riconosciuto con durata differenziata (doppio
binario):
- 24 mesi --> per lavoratrici molto
svantaggiate;
- 12 mesi --> per lavoratrici svantaggiate.
Rispetto al regime precedente, la novità principale è
rappresentata dall'ampliamento della platea dei beneficiari, che include nuove
categorie come under 25, over 50 e donne prive di diploma. Parallelamente, per
le lavoratrici svantaggiate la durata dell'agevolazione si riduce da 24 a 12
mesi.
Rapporti
incentivabili e condizioni di accesso
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per:
- assunzioni a tempo indeterminato;
- contratti di somministrazione.
Restano esclusi i rapporti a termine.
Per poter beneficiare dell’esonero contributivo, il datore
di lavoro deve rispettare una serie di condizioni, tra cui:
- regolarità contributiva (DURC) ex art. 1, comma
1175, L. 296/2006;
- principi generali sugli incentivi
all’occupazione (art. 31 D.Lgs. 150/2015);
- applicazione del principio del “salario giusto”
(art. 7 D.L. 62/2026);
- assenza di licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo o collettivi nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva;
- realizzazione di un incremento occupazionale
netto.