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Cosa comporta la scadenza delle ferie?

Come da normativa vigente, il corrispettivo delle ferie residue al 31 dicembre di ciascun anno e non godute nei 18 mesi successivi (dunque entro il 30 giugno del secondo anno successivo al periodo di fine maturazione) deve essere assoggettato a contribuzione.
In prossimità della scadenza, viene inviata una comunicazione con la quale si evidenziano le ore che saranno oggetto della verifica; è necessario considerare che nei conteggi sono già incluse le ore da fruire obbligatoriamente ogni anno (4 settimane stabilite per legge).

Le possibilità, alternative tra loro, sono:
  • fruizione delle ore di ferie residue entro il 30 giugno;
  • anticipazione del versamento contributivo ad esse riferito (circ. INPS n. 136/2007).
In caso di mancata fruizione si attuerà l’anticipazione del versamento contributivo.

Come previsto dalla Circolare INPS n. 106/2018 e dal Messaggio INPS n. 456/2019, il recupero della contribuzione è consentito nel termine di 12 mesi successivi al periodo cui i relativi elementi si riferiscono; superato tale termine, per recuperare gli importi già assoggettati, occorre avvalersi dell’istituto della regolarizzazione.

L’eventuale ritrasmissione dei flussi che si dovesse rendere necessaria sarà soggetta a fatturazione.

Si ricorda che le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore e che non è prevista la liquidazione delle stesse se non in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
È opportuno consigliare alle Aziende di attuare una pianificazione delle ferie su base annuale al fine di evitarne la scadenza o l’eccessivo accumulo.
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