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Cosa comporta la scadenza dei permessi?

Come da normativa vigente, il corrispettivo delle ore di permesso residue al 31 dicembre di ciascun anno e non godute entro la scadenza stabilita dal CCNL applicato dall’azienda deve essere liquidato o assoggettato a contribuzione.
In prossimità della scadenza, viene inviata una comunicazione con la quale si evidenziano le ore che saranno oggetto della verifica.

Le possibilità, alternative tra loro, sono dunque:
  • fruizione delle ore di permesso (residue al 31/12 e non godute) entro il cedolino di competenza della scadenza stabilita dal CCNL;
  • liquidazione delle ore di permesso (residue al 31/12 e non godute) entro il cedolino di competenza della scadenza stabilita da CCNL;
  • anticipazione del versamento contributivo previdenziale ad esse riferito (circolare INPS n. 136/2007);
  • stipula di un accordo individuale esplicitamente ai sensi della Circolare INPS n. 92 del 08/07/2011 di differimento del termine di fruizione dei permessi residui (da inviare a cedolini@opendotcom.it prima dell’elaborazione dei cedolini di competenza della scadenza stabilita da CCNL)
In assenza di diverse indicazioni, OPEN attuerà l’anticipazione del versamento contributivo.

Come previsto dalla Circolare INPS n. 106/2018 e dal Messaggio INPS n. 456/2019, il recupero della contribuzione è consentito nel termine di 12 mesi successivi al periodo cui i relativi elementi si riferiscono; superato tale termine, per recuperare gli importi già assoggettati, occorre avvalersi dell’istituto della regolarizzazione.

L’eventuale ritrasmissione dei flussi che si dovesse rendere necessaria sarà soggetta a fatturazione.

È opportuno consigliare alle Aziende di attuare una pianificazione di massima dei permessi su base annuale al fine di evitarne la scadenza o l’eccessivo accumulo.
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