La disciplina dei fringe benefit per il triennio 2025-2027 si arricchisce grazie alla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4 del 16 maggio 2025: il quadro è più ampio, i limiti di esenzione sono stati rimodulati e l’attenzione va tutta ai dipendenti con figli a carico e ai neoassunti con contratti a tempo indeterminato.
Fringe benefit: nuove soglie di esenzione
Per il 2025, 2026 e 2027 il valore dei beni e servizi concessi ai dipendenti, così come i rimborsi o le erogazioni versate per utenze domestiche, affitto dell’abitazione principale o interessi sui mutui, non concorrono a formare reddito fino a 1.000 euro annui. Il limite sale a 2.000 euro se il lavoratore ha figli fiscalmente a carico (compresi adottivi, riconosciuti, affidati e i figli conviventi del coniuge scomparso).
Per godere dell’aumento, basta una dichiarazione del lavoratore al datore di lavoro con l’indicazione dei codici fiscali dei figli a carico. Il beneficio spetta per intero a ciascun genitore titolare di un proprio reddito da lavoro dipendente o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché a carico di entrambi. Vale anche se uno dei due percepisce l’assegno unico e universale.
Un aspetto rilevante: se si supera la soglia (1.000 o 2.000 euro), l’intero importo diventa imponibile, non soltanto la quota eccedente. Ai fini del conteggio, sono inclusi anche i fringe benefit destinati a coniuge e familiari del lavoratore, nonché quelli per cui si ha diritto a riceverli tramite terzi.
Esempio 1 - Fringe benefit ordinari:
- Lavoratore senza figli a carico: riceve benefit per 1.200 euro. L’intera somma-1.200 euro-diventa imponibile.
- Lavoratore con due figli a carico: riceve benefit per 1.800 euro. Tutto esente.
Regime speciale per neoassunti a tempo indeterminato (2025)
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025 che trasferiscono la residenza in un Comune distante oltre 100 km dal precedente, e che nel 2024 avevano un reddito non superiore a 35.000 euro, scatta il super beneficio: rimborsi (affitti, manutenzione) fino a 5.000 euro l’anno, esenti da tasse per due anni.
Serve un’autocertificazione che attesti il cambio di residenza nei sei mesi precedenti all’assunzione. Oltre i 5.000 euro rimborsati, l’eccedenza diventa imponibile secondo le regole ordinarie.
Esempio 2 - Neoassunto:
- Assunzione a tempo indeterminato il 1° ottobre 2025, residenza trasferita con oltre 100 km di distanza.
- Reddito 2024: 34.000 euro. Affitto annuo: 12.000 euro. Figlio a carico.
- Rimborsi dal datore: 6.000 euro ex comma 386 (solo 5.000 esenti).
Cumulabilità, limiti pratici e attenzione documentale
Le due agevolazioni (commi 386-389 sulle locazioni neoassunti e commi 390-391 sui fringe benefit tradizionali) sono autonome e cumulabili, anche su spese della stessa natura. Il tetto massimo rimborsabile però non può superare il costo sostenuto dal lavoratore: un doppio vantaggio, ma serve attenzione a non eccedere e a conservare tutta la documentazione, comprese le dichiarazioni necessarie per i limiti maggiorati.
Raccomandazioni operative
I datori di lavoro, oltre alla tempestiva informazione alle rappresentanze sindacali, devono munirsi di autodichiarazioni precise e archiviare la documentazione a supporto. Le somme rimborsate o erogate, infine, rilevano ai fini ISEE e per l’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.
Per approfondire, consulta la Circolare n. 4/2025 dell’Agenzia delle Entrate.
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