Cos'è l'ISEE Universitario? Nel periodo autunnale si concentrano le richieste di ISEE universitario al fine di ottenere le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, esempio: riduzioni per tasse universitarie, tariffe agevolate per mensa e alloggi universitari.
Per ottenere il calcolo dell’ISEE valido per la richiesta di ISEE universitario è necessario compilare il modulo MB.2 del quadro C. Tale modulo fornisce ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute nell’ISEE ordinario, poiché occorre indicare alcuni dati sulla condizione dello studente universitario, in particolare con riferimento al suo grado di autonomia rispetto al nucleo familiare di origine.
Secondo la regola generale disposta dall’articolo 3, comma 1, D.P.C.M. 159/2013, il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.
Per lo studente universitario che non è residente con i genitori e non è fiscalmente a loro carico, ai fini del calcolo ISEE si considerano anche i redditi e patrimoni di questi ultimi, salvo che lo studente sia autonomo.
ISEE universitario: modulo MB.2 del quadro C
Il video mostra come compilare un ISEE Universitario nella procedura online riservata ai Soggetti incaricati di CAF Do.C.
Lo studente universitario è dichiarato autonomo dal nucleo familiare di origine, evitando così di dover considerare i redditi e i patrimoni dei genitori, se in possesso di entrambi i requisiti:
- residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell’ISEE universitario, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- adeguata capacità di reddito: lo studente universitario deve aver prodotto redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, non inferiori a 9.000 euro da almeno due anni. Per valutare l’adeguata capacità di reddito si deve sempre fare riferimento alle disposizioni dell’università che disciplinano la richiesta della prestazione. Il reddito deve essere riferito, in linea di principio, al singolo studente universitario, se tuttavia questi è coniugato ovvero in regime di “convivenza di fatto” (art. 1, comma 36 della Legge n. 76 del 2016) registrata presso il Comune di residenza, la predetta soglia deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge ovvero del convivente di fatto dello studente universitario.
Se anche uno solo dei due requisiti non è soddisfatto, lo studente universitario non può essere considerato autonomo e quindi, come già detto, si devono considerare anche i redditi e patrimoni dei suoi genitori (e dei componenti il loro nucleo).
Quadro riassuntivo delle condizioni che rendono l’ISEE universitario diverso dall’ISEE ordinario
| Casistica |
Condizioni |
ISEE Università = ISEE Ordinario? |
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1. Situazioni di base
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Studente convivente nel nucleo familiare con genitori coniugati o conviventi
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SI: il nucleo di riferimento è identico a quello ordinario
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Studente con un solo genitore (altro separato/divorziato o “estraneo”)
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Studente non coniugato, senza figli, non convivente ma a carico IRPEF dei genitori
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Studente autonomo (il nucleo familiare di riferimento è quello dello Studente e non deve essere considerato il nucleo familiare dei genitori)
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2. Genitore non convivente attratto
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Studente con un solo genitore convivente; l’altro non coniugato e non convivente è attratto nel nucleo per le prestazioni universitarie
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NO: il genitore non convivente e i suoi redditi/patrimoni vengono inclusi nel nucleo
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3. Componente aggiuntiva del genitore non convivente
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Studente con un solo genitore convivente; l’altro non convivente richiede l'inclusione solo di una componente aggiuntiva
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NO: si aggiunge solo la componente economica del genitore non convivente, non l'intero nucleo
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4. Studente non convivente e non autonomo – attratto nel nucleo dei genitori
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Studente non convivente con i genitori (coniugati o conviventi) e non autonomo
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NO: lo studente viene incluso nel nucleo dei genitori (più ampio) per le prestazioni universitarie
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5. Genitore di riferimento + studente attratto + genitore non convivente
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Studente non autonomo, non convive con genitori non coniugati/conviventi; si sceglie un genitore di riferimento: studente e l’altro genitore non convivente sono inclusi
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NO: il nucleo è quello del genitore di riferimento, esteso a studente e genitore non convivente attratto
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Inoltre, le spese di istruzione universitaria sono detraibili al 19% nel modello 730. Per ottenere la detrazione prevista dalla lettera e) dell’art.15, comma 1, del TUIR, occorre indicare le spese sostenute nel quadro E del modello 730, con il codice 13 al rigo E8-E10.