Come si determina il valore delle partecipazioni in società e delle ditte individuali ai fini ISEE? I componenti che partecipano in società di persone o di capitali o sono titolari di ditte individuali devono dichiararne il valore nel quadro FC2 della DSU.
Valore da indicare in DSU per partecipazioni in società:
- Partecipazioni in società esonerate dall’obbligo di redazione del bilancio: va assunto il valore, commisurato alla quota di partecipazione, determinato dalla somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti e/o beni patrimoniali.
- Partecipazioni in società di capitali non quotate: il valore va calcolato applicando la percentuale di partecipazione (quota) al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della presentazione della DSU.
Valore da indicare in DSU per ditte individuali:
- Imprese individuali in contabilità semplificata: va assunto il valore determinato dalla somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti e/o beni patrimoniali.
- Imprese individuali in contabilità ordinaria: va assunto il valore del patrimonio netto.
Nelle istruzioni ISEE non sono fornite indicazioni; tuttavia, anche per i professionisti, il valore del patrimonio netto dovrebbe poter essere determinato seguendo le regole previste per l’imprenditore individuale.
Prospetto patrimonio netto ISEE
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