L’
Assegno unico temporaneo per figli minori si
affianca, ma non sostituisce,
l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), che confluirà nel futuro
Assegno Unico e Universale, a partire
dal 1° gennaio 2022.
Per presentare la
domanda per
l’Assegno unico temporaneo, occorre essere in possesso dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
non superiore a 50.000,00 euro. L’importo dell’assegno, infatti, varia in base all’indicatore ISEE, secondo la tabella allegata al D.L. 79/2021 e si azzera al superamento della soglia di 50.000 euro.
In particolare, gli
importi spettano in misura piena, con una soglia ISEE di massimo 7.000 e prevedono la corresponsione di
167,5 euro per ciascun figlio, in caso di nuclei con uno o due figli, e di 217,8 euro per ciascun figlio, in caso di nuclei più numerosi.
L’assegno viene erogato dall’INPS in presenza di:
- figli minori di 18 anni;
- figli minori adottati e in affido preadottivo.
Il genitore richiedente dovrà inoltrare la
domanda una sola volta per ciascun figlio,
entro e non oltre il 31 dicembre 2021, attraverso il portale dell’INPS, il Contact Center integrato o mediante un patronato.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
CAF Do.C. offre il servizio di richiesta ISEE e a breve sarà disponibile il servizio di richiesta Assegno unico temporaneo.