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L’importo dell’Assegno temporaneo per i figli minori varia sulla base dell’indicatore ISEE

Novità ISEE
Pubblicato il 6 lug 2021

L’Assegno unico temporaneo per figli minori si affianca, ma non sostituisce, l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), che confluirà nel futuro Assegno Unico e Universale, a partire dal 1° gennaio 2022.
Per presentare la domanda per l’Assegno unico temporaneo, occorre essere in possesso dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 50.000,00 euro. L’importo dell’assegno, infatti, varia in base all’indicatore ISEE, secondo la tabella allegata al D.L. 79/2021 e si azzera al superamento della soglia di 50.000 euro.
In particolare, gli importi spettano in misura piena, con una soglia ISEE di massimo 7.000 e prevedono la corresponsione di 167,5 euro per ciascun figlio, in caso di nuclei con uno o due figli, e di 217,8 euro per ciascun figlio, in caso di nuclei più numerosi.
L’assegno viene erogato dall’INPS in presenza di:
  • figli minori di 18 anni;
  • figli minori adottati e in affido preadottivo.
Il genitore richiedente dovrà inoltrare la domanda una sola volta per ciascun figlio, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, attraverso il portale dell’INPS, il Contact Center integrato o mediante un patronato. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

CAF Do.C. offre il servizio di richiesta ISEE e a breve sarà disponibile il servizio di richiesta Assegno unico temporaneo.
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