Con provvedimento n.237174 del 17 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità di applicazione delle disposizioni del bonus vacanze previsto dall’art. 176 del Decreto Rilancio. Dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020, l’agevolazione rivolta ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, sarà scaricabile dall’app IO resa disponibile da PagoPAO e accessibile mediante identità SPID o carta di identità elettronica (CIE). La procedura è semplice, una volta caricate le informazioni, l’app genera un messaggio contenente l’importo massimo dell’agevolazione spettante, un codice univoco ed un QR-code.
Al momento del pagamento, la struttura turistico ricettiva acquisisce il QR-code e lo inserisce in una procedura web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Dal giorno lavorativo successivo, il fornitore del servizio turistico ricettivo può recuperare l’importo dello sconto applicato come credito d’imposta in compensazione tramite modello F24. Per consentire la compensazione del credito, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020, ha istituito il codice tributo 6915.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta è utilizzabile dai cessionari con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.