Quando è entrato in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica?
L’obbligo è stato introdotto in prima battuta il 6 giugno del 2014 per i documenti emessi verso la Pubblica Amministrazione.
Con successivo Decreto Legislativo n. 127 del 2015, noto
anche come "Decreto Fiscale", è stato
introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica per tutte le transazioni commerciali in Italia: in particolare è stato definito l'obbligo di emettere, trasmettere,
ricevere e conservare le fatture in formato digitale, secondo specifiche
tecniche definite dall'Agenzia delle Entrate.
Tale obbligo è stato introdotto in modo graduale, a partire dal 2017 per le
grandi imprese, per poi estendersi a tutti i soggetti residenti o stabiliti
in Italia a partire dal 2019. L'obbligo si applica a tutte le cessioni di
beni o prestazioni di servizio effettuate tra due operatori Iva (le
cosiddette operazioni B2B) e alle cessioni e prestazioni effettuate verso
il consumatore finale (operazioni B2C) ma anche alle operazioni
intracomunitarie e alle operazioni con paesi esteri, in base alle
disposizioni dell'Unione Europea e degli accordi internazionali.
Il 1° luglio 2022, con D.L. n. 36/2022, è stato introdotto l’obbligo anche per i soggetti in regime forfettario precedentemente esclusi. In particolare, sono soggetti all’obbligo di di fatturazione in formato elettronico:
-
dal 1° luglio 2022 tutti i forfettari con reddito superiore ai 25.000 euro;
-
dal 1° gennaio 2024 anche i forfettari sotto la soglia del 25.000 euro.
Cos'è il Manuale di Conservazione?
In Italia, l'obbligo di dotazione del Manuale di conservazione per le fatture elettroniche è previsto dal Decreto Ministeriale 22 luglio 2013, n. 140.
Dal 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore anche le nuove Linee Guida di AgID che non solo ribadiscono l’obbligatorietà della redazione del proprio manuale di conservazione, ma forniscono anche indicazioni precise sull’ambito di applicazione e su quali elementi devono comporre tale documento.
Tali Linee Guida, secondo l’art.2 c.3 del Codice dell’amministrazione digitale, si applicano a tutti i soggetti, pubblici e privati che effettuano attività di conservazione delle fatture.
In generale questo manuale è un documento che contiene le istruzioni per la corretta conservazione delle fatture, in modo da garantirne l’integrità e la leggibilità nel tempo. Per avere un'idea più precisa, consulta il fac-simile del manuale.
In particolare, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.7 delle Linee Guida, tale manuale deve riportare le seguenti informazioni minime:
- i dati dei soggetti che vengono identificati come Responsabili del sistema di conservazione;
- l’indicazione della struttura organizzativa (per ogni soggetto coinvolto devono essere indicate le funzioni e le responsabilità);
- la descrizione dei documenti gestiti con l’indicazione dei formati e dei metadati;
- le modalità di predisposizione dei rapporti di versamento;
- la descrizione del processo di gestione dei pacchetti di versamento ovvero tempi e modalità di trasferimento delle fatture al sistema di conservazione;
- la descrizione di tutte le componenti tecnologiche che concorrono al sistema di conservazione delle fatture elettroniche;
- le procedure di monitoraggio dell’intero processo.
Esempio di manuale di conservazione
Fac-simile
Una volta redatto il manuale di conservazione, questo deve essere periodicamente aggiornato.
Rispetto all’intero ciclo di conservazione sostitutiva è importante evidenziare che esistono due tipi di responsabilità:
- di generazione, legata alla creazione del documento e al suo versamento in conservazione;
- di trattamento, legata all’archiviazione e distribuzione del documento.
È possibile assumersi l’onere di gestire entrambe le responsabilità, oppure delegare un soggetto terzo (delegato) ma unicamente per la responsabilità legata al trattamento. La responsabilità di generazione del manuale rimane sempre in capo a colui che produce i documenti (titolare).
Il titolare deve essere sempre una persona fisica interna all’azienda che si deve occupare di redigere il Manuale di conservazione (se è anche Responsabile della conservazione), verificarne la corretta applicazione e coordinare i rapporti con l’eventuale “delegato”.
Il delegato può essere sia una persona fisica che una persona giuridica e non è necessario che sia una figura interna all’azienda. I suoi compiti consistono del redigere il Manuale di Conservazione per la parte riguardante la fase di archiviazione, creare un’infrastruttura tecnologica adeguata alla corretta conservazione a norma, supervisionare il corretto funzionamento di tale infrastruttura.
Cosa sono le fatture elettroniche in reverse charge?
Quello del reverse charge un meccanismo di inversione contabile in base al quale il cessionario/committente, quindi chi riceve la fattura elettronica, versa l'IVA direttamente all'erario e non all'emittente del documento contabile.
In pratica il cedente/prestatore emette la fattura non indicando l’IVA in quanto operazione soggetta a reverse charge. Il stessa riportando la corretta aliquota IVA.
Tipologie di reverse charge
| Reverse charge interno |
Reverse charge esterno |
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Relativo a operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA
residenti in Italia.
Si applica solo ad alcune tipologie di operazioni
(tipicamente le cessioni di telefoni cellulari, console da
gioco, tablet e laptop).
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Relativo a operazioni effettuate tra un soggetto passivo
IVA stabilito in Italia ed altro soggetto passivo IVA
stabilito in altro Paese della UE.
|
Nella compilazione del file XML sono previsti dei codici "Tipo documento" specifici:
-
TD16: Integrazione fattura per reverse charge interno;
-
TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi
extracomunitari o intracomunitari;
-
TD18: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
-
TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma
2 del D.P.R. n. 633/1972.
In caso di errata applicazione del reverse charge si può incappare in una
sanzione da 250€ fino a 10.000€. Mentre in caso di omesso reverse charge si
applica una sanzione da 500€ fino a 20.000€, anche se rimane la possibilità
di procedere con il ravvedimento operoso.
Come si assolve all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?
In generale il bollo deve essere inserito nelle fatture quando sono emesse senza addebito IVA e se d’importo superiore a 77,47 euro. In questi casi l’imposta di bollo è sempre pari a 2 euro.
All’interno del tracciato della fattura elettronica è previsto uno specifico campo “Bollo virtuale” che deve essere valorizzato a “SI”, contestualmente deve anche essere inserita la frase standard
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014.
Versamento cumulativo dell’imposta di bollo
A seguito delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 122/2022, è stato incrementato da 250 euro a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativo dell’imposta di bollo sulle fatture. Quindi, se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture:
- del primo trimestre non supera l’importo totale di 5.000 euro, potrà essere versata entro il 30 settembre, insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre;
- dei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, potrà essere versata entro il 30 novembre, insieme con l’imposta dovuta per il 3° trimestre.
Scadenza versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche
| Trimestre |
Importo superione a 5000 € * |
Importo inferiore a 5000 € * |
| 1° trimestre |
31 maggio |
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| 2° trimestre |
30 settembre |
30 settembre (insieme all’importo del 1° trimestre) |
| 3° trimestre |
30 novembre |
30 novembre (insieme all’importo del 1° e del 2° trimestre) |
| 4° trimestre |
28 febbraio |
|
* Per il trimestre di riferimento.
Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo cade in un giorno festivo, slitta al 1° giorno lavorativo successivo.
Per maggiori informazioni sul versamento dell’imposta di bollo si può fare riferimento al manuale Istruzioni operative - Pagamento bollo.
Come funziona la fattura elettronica carburante?
Un particolare tipo di cessione, che è stato tra i primi ad essere soggetto al processo di digitalizzazione delle fatture, è quella di carburante.
Con la Legge di Bilancio 2018 è stata abolita la scheda carburante dal 1° gennaio 2019 e con la Legge 205/2017 art.1 c.920 è stato introdotto l’obbligo di fatturazione in formato elettronico del carburante per:
- gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;
- le cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- le prestazioni rese da soggetti subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito dei contratti di appalto con una PA.
Le imprese e i professionisti, per poter scaricare i costi del carburante, non solo devono richiedere la versione elettronica della fattura al momento dell’acquisto ma devono utilizzare un metodo di pagamento tracciabile (carta di credito, bancomat o carta prepagata).