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Trascrizione nei registri immobiliari e successione

Istruzioni pratiche alla redazione e invio della nota di trascrizione

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Nel contesto della dichiarazione di successione e voltura catastale, la trascrizione nei registri immobiliari è un passaggio fondamentale per rendere ufficiale il trasferimento degli immobili ereditari agli eredi o legatari. Questo adempimento, a carico dell’Agenzia delle Entrate, garantisce la pubblicità legale del passaggio di proprietà, rendendolo opponibile ai terzi.

Cos'è la trascrizione nei registri immobiliari

La trascrizione è l’annotazione nei registri immobiliari dell’avvenuto trasferimento della titolarità di un immobile a seguito dell’accettazione dell’eredità. Questo adempimento, previsto dall’art. 2648 c.c., rende opponibile ai terzi la mutata titolarità, tutelando giuridicamente gli eredi o legatari.

La trascrizione è distinta dalla voltura catastale: quest’ultima aggiorna i dati del Catasto per fini fiscali, mentre la trascrizione è un atto di pubblicità immobiliare.

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Quando viene effettuata la trascrizione

La trascrizione è obbligatoria nei seguenti casi:
  • quando nel patrimonio ereditario sono presenti immobili (terreni o fabbricati);
  • quando almeno un erede o legatario ha accettato espressamente o tacitamente l’eredità;
  • quando si intende registrare formalmente l’acquisto a titolo successorio.
Non è richiesta, invece:
  • in caso di sola devoluzione senza accettazione;
  • nelle dichiarazioni integrative o modificative che non comportano variazioni sugli immobili;
  • se non vi sono immobili da trascrivere.

In caso di dichiarazione sostitutiva con nuova trascrizione, è necessario indicarlo esplicitamente nel frontespizio.

La nota di trascrizione

La nota di trascrizione è redatta automaticamente dal modello telematico si successione, sulla base dei dati inseriti nella dichiarazione di successione telematica. In essa devono essere correttamente indicati:
  • gli immobili ereditati (Quadri EB/EC);
  • i soggetti beneficiari (Quadro EA);
  • il tipo di successione (legittima, testamentaria, ecc.);
  • le quote devolute;
  • eventuali trascrizioni da annullare (in caso di dichiarazione sostitutiva).

Come compilare correttamente i dati per la trascrizione

Per permettere la redazione corretta della nota di trascrizione, è fondamentale che nella dichiarazione:
  • gli immobili siano identificati in modo univoco nei Quadri EB/EC con dati catastali completi (Comune, foglio, particella, subalterno);
  • i beneficiari siano correttamente identificati nel Quadro EA con codice fiscale e quote precise;
  • il Quadro EE (volturazione) sia compilato se vi sono immobili da volturare a più soggetti con quote diverse;
  • la sezione “Tipo di dichiarazione” del frontespizio sia valorizzata in modo corretto.

Dove avviene la trascrizione

La trascrizione è eseguita dall’Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari) competente per il luogo in cui si trovano gli immobili.

Una volta effettuata, è possibile consultare la nota di trascrizione attraverso i servizi di visura ipotecaria.

Caso particolare: dichiarazione sostitutiva

In caso di presentazione di una dichiarazione sostitutiva della precedente, è necessario:
  • specificare se la nuova dichiarazione comporta una nuova trascrizione;
  • indicare esattamente la dichiarazione da sostituire (numero di protocollo e data);
  • se richiesto, compilare anche il Quadro EG (annullamento trascrizione precedente).
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