Il Quadro ED della dichiarazione di successione è la sezione del modello dedicata alle passività e agli altri oneri che possono incidere sulla determinazione del valore netto dell’asse ereditario. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate precisano che il quadro va compilato in presenza di passività deducibili, cioè quando nella successione vi sono debiti o oneri che, nei limiti previsti dalla legge, possono essere portati in deduzione.
A cosa serve il Quadro ED
Il suo scopo è ridurre, quando ne ricorrono i presupposti, la base imponibile della successione attraverso l’indicazione delle passività ammesse dalla disciplina fiscale. In pratica, il quadro consente di rappresentare il passivo ereditario che può essere considerato nel calcolo dell’imposta, influenzando poi anche il riepilogo del valore netto dell’asse ereditario negli altri quadri del modello.
Software dichiarazione di successione
Informazioni utili sul quadro
Non tutti i debiti del defunto sono automaticamente deducibili. Il Testo unico successioni e donazioni richiede, in linea generale, che i debiti esistano alla data di apertura della successione e che siano supportati dalla documentazione richiesta dalla legge; le istruzioni del modello richiamano infatti la necessità della prova documentale delle passività.
Dal punto di vista operativo, il Quadro ED è importante perché:
- incide sul valore netto dell’asse ereditario e quindi sul calcolo dell’imposta;
- richiede particolare attenzione alla documentazione giustificativa;
- non va confuso con una semplice elencazione di debiti “di fatto”, perché sono rilevanti solo le passività ammesse nei limiti previsti dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
Tabella delle tipologie di passività ammesse
| Tipologia di passività |
Definizione |
Come funziona / condizioni principali |
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spese mediche e chirurgiche;
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spese sostenute dagli eredi per conto del defunto negli ultimi sei mesi di vita, relative a cure, ricoveri, medicinali e protesi;
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sono deducibili se rientrano nei limiti e nelle condizioni previste dalla disciplina successoria e se adeguatamente documentate;
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spese funerarie;
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costi sostenuti per il funerale del defunto;
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sono deducibili solo nei limiti previsti dall’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 346/1990;
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mutui per acquisto di immobili;
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debiti residui derivanti da mutui contratti per l’acquisto di beni immobili;
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possono essere indicati come passività deducibili se esistenti alla data di apertura della successione e documentati nei modi richiesti;
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debiti verso banche o istituti di credito;
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esposizioni debitorie del defunto verso banche o altri intermediari, compresi i saldi passivi di conto corrente;
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sono deducibili nei limiti di legge, purché sussistenti alla data del decesso e supportati dalla prova documentale richiesta;
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altri debiti del defunto documentalmente provati;
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debiti esistenti alla data di apertura della successione risultanti da atto scritto con data certa anteriore o da provvedimento giurisdizionale definitivo; |
questa è la categoria generale prevista dal Testo unico, da cui derivano le singole applicazioni pratiche; |