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Il Quadro W del 730 2026: guida operativa a IVIE, IVAFE e cripto-attività

Chi deve compilarlo, quali dati indicare per investimenti esteri, immobili e cripto-attività, e come gestire imposte patrimoniali, acconti, crediti ed eccedenze nella dichiarazione dei redditi 2026.

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Il Quadro W del modello 730 è un quadro di importanza cruciale per i contribuenti che detengono investimenti o attività finanziarie all’estero o che possiedono cripto-attività, anche tramite wallet digitali.

Questo quadro assolve una doppia funzione: da un lato garantisce il monitoraggio fiscale delle attività estere, dall’altro consente di liquidare le principali imposte patrimoniali collegate, vale a dire IVIE, IVAFE e l’imposta sulle cripto-attività.

Chi deve compilare il Quadro W?

Devono compilare il Quadro W in particolare:
  • persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti o attività finanziarie all’estero (immobili, conti, strumenti finanziari, partecipazioni);
  • soggetti titolari o delegati con poteri di disposizione o movimentazione su conti o attività estere (per esempio deleghe operative su conti correnti esteri);
  • soggetti che possiedono cripto-attività, anche solo in wallet digitali.
Da sapere! La presentazione del 730 e la compilazione del quadro W sono possibili anche per chi non ha redditi di lavoro dipendente o assimilati, purché ricorrano i presupposti soggettivi per l’utilizzo del modello.

IVIE e IVAFE: aliquote e nuovo focus sui Paesi black list

Le aliquote oggi applicabili sono stabilizzate e a regime:
  • IVAFE:
    • 0,4% per investimenti detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata
    • 0,2% per investimenti detenuti in paesi collaborativi
  • IVIE: aliquota pari a 1,06% sul valore degli immobili situati all’estero, in luogo del precedente 0,76%.

Nel Quadro W è presente un campo specifico per segnalare la presenza di investimenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (black list).

Questa informazione alimenta direttamente le analisi di rischio fiscale dell’Amministrazione finanziaria, rafforzando il monitoraggio sulle giurisdizioni considerate a maggior rischio di elusione o evasione.

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Valore degli immobili esteri da indicare nel Quadro W

Per gli immobili situati all’estero occorre determinare il valore imponibile con criteri differenti a seconda della localizzazione geografica.

Immobili detenuti in UE/SEE
Per gli immobili situati in Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo:
  • Valore catastale (criterio preferenziale), da aggiornare applicando i moltiplicatori catastali, analogamente a quanto avviene per l’IMU.
  • In mancanza, il costo d’acquisto.
  • In ultima istanza, il valore di mercato.
Immobili extra-UE
Per gli immobili situati fuori da UE/SEE:
  • Si assume il costo d’acquisto.
  • In mancanza, un valore di mercato attendibile, documentabile e coerente con le condizioni del mercato locale.
Immobili per successione o donazione
In caso di acquisto per successione o donazione:
  • Si assume il valore indicato nell’atto di successione o nell’atto di donazione registrato.
  • In mancanza di tali dati, si ricorre al valore sostenuto dal de cuius o dal donante.

Cripto-attività: monitoraggio e imposte patrimoniali

Il regime delle cripto-attività è caratterizzato da un obbligo di monitoraggio particolarmente esteso e da una specifica imposizione patrimoniale

Obblighi di monitoraggio

Chi detiene criptovalute è tenuto a:
  • Compilare sempre il Quadro W, a prescindere dall’ammontare detenuto e dalla presenza o meno di movimentazioni nel periodo d’imposta;
  • Indicare le consistenze al 31 dicembre o alla data di dismissione, distinguendo per tipologia di cripto-attività e per eventuale localizzazione estera dei provider.

L’obbligo riguarda non solo le cripto-valute “classiche”, ma anche altri cripto-asset (token, NFT, strumenti digitali con natura finanziaria) riconducibili alla definizione fiscale di cripto-attività.

Imposta patrimoniale sulle cripto-attività

Le cripto-attività sono assoggettate a una imposta patrimoniale calcolata sul valore delle consistenze, assimilabile, per funzione, a un’imposta di bollo:
  • Aliquota pari allo 0,2%, dovuta quando l’importo complessivo supera 12 euro.

Questa imposta non è una semplice addizionale di bollo, ma una vera e propria forma di patrimoniale sulle consistenze in cripto-attività detenute.

Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di cripto-attività seguono le regole generali previste per i redditi diversi di natura finanziaria e vanno dichiarate negli appositi quadri reddituali, senza più richiamare alcuna franchigia specifica di 2.000 euro.

Come si compila il Quadro W?

Sezione I (righi W1-W5)

La Sezione I accoglie, rigo per rigo, le singole attività estere e le cripto-attività. Comprende dettagli come:
  • Titolo di possesso (proprietà, usufrutto, trust…)
  • Tipo contribuente (delegato, titolare effettivo)
  • Codice bene, codice Stato, quota di possesso
  • Valore iniziale e finale, criterio di valutazione
  • Giorni di possesso IVAFE, mesi IVIE
  • Credito d’imposta estero, detrazioni, e quota partecipazione

Esistono codici dedicati per beni infruttiferi, cointestazioni, fiscalità privilegiata, ecc.

Sezione II

La Sezione II è dedicata ad acconti ed eccedenze riferiti alle imposte collegate al Quadro W, pertanto, le eccedenze di IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività emerse negli anni precedenti vanno riportate direttamente nei righi W6–W8 del Quadro W, così da consentirne l’utilizzo automatico in sede di liquidazione del 730:
  • W6: eccedenze IVAFE da anni precedenti, acconti già versati
  • W7: eccedenze IVIE e acconti
  • W8: eccedenze e acconti riferiti all’imposta sulle cripto-attività

È fondamentale che i dati riportati in Sezione II siano coerenti con quanto emerge dalle dichiarazioni precedenti e dagli F24 (sia per importi sia per codici tributo), per evitare disallineamenti nei controlli automatizzati.

Esenzioni dal monitoraggio

Non è sempre obbligatorio compilare il Quadro W. In particolare, non sussiste obbligo di monitoraggio quando:
  • I conti esteri presentano una giacenza media complessiva annua inferiore a 15.000 euro, calcolata sull’intero periodo d’imposta;
  • Le attività estere sono affidate a intermediari residenti che hanno già applicato le imposte, ritenute o imposte sostitutive dovute.

È però essenziale distinguere tra esonero dal monitoraggio e imposizione patrimoniale: la soglia dei 15.000 euro rileva ai fini esclusivi del monitoraggio; resta necessario verificare separatamente se ricorrono i presupposti per l’IVAFE o per altre imposte, specie quando non intervenga un intermediario residente in regime sostitutivo.

Esempi pratici

Conto estero in Francia
Valore medio annuo: 20.000 €.
Compilazione W1 con codice 2 (valore nominale), 365 giorni IVAFE.
Trust in UK
Valore attività: 500.000 €.
Codice 4 (beneficiario trust), compilazione completa inclusa percentuale possesso.
Immobile in USA
Costo d’acquisto: 180.000 €.
Codice 4, criterio: costo.

Conclusione

Il Quadro W è un quadro fondamentale del modello 730, perché permette di comunicare all’Agenzia delle Entrate la presenza di asset detenuti all’estero e di cripto-attività, e di liquidare le relative imposte patrimoniali (IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività).

La mancata compilazione o il mancato versamento delle imposte dovute espone il contribuente a sanzioni significative e, nei casi di attività estere non monitorate, può incidere anche sui termini di accertamento.

Per una compilazione corretta è indispensabile:
  • Disporre dei valori aggiornati di investimenti, immobili e cripto-attività.
  • Verificare con attenzione giorni e mesi di possesso.
  • Utilizzare in modo coerente i codici bene e gli altri campi richiesti per IVIE, IVAFE e cripto.
  • Tenere traccia di acconti, crediti ed eccedenze risultanti da dichiarazioni e F24 degli anni precedenti.
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