Valore degli immobili esteri da indicare nel Quadro W
Per gli immobili situati all’estero occorre determinare il valore imponibile con criteri differenti a seconda della localizzazione geografica.
Immobili detenuti in UE/SEE
Per gli immobili situati in Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo:
- Valore catastale (criterio preferenziale), da aggiornare applicando i moltiplicatori catastali, analogamente a quanto avviene per l’IMU.
- In mancanza, il costo d’acquisto.
- In ultima istanza, il valore di mercato.
Immobili extra-UE
Per gli immobili situati
fuori da UE/SEE:
- Si assume il costo d’acquisto.
- In mancanza, un valore di mercato attendibile, documentabile e coerente con le condizioni del mercato locale.
Immobili per successione o donazione
In caso di acquisto per
successione o donazione:
- Si assume il valore indicato nell’atto di successione o nell’atto di donazione registrato.
- In mancanza di tali dati, si ricorre al valore sostenuto dal de cuius o dal donante.
Cripto-attività: monitoraggio e imposte patrimoniali
Il regime delle cripto-attività è caratterizzato da un obbligo di monitoraggio particolarmente esteso e da una specifica imposizione patrimoniale
Obblighi di monitoraggio
Chi detiene criptovalute è tenuto a:
- Compilare sempre il Quadro W, a prescindere dall’ammontare detenuto e dalla presenza o meno di movimentazioni nel periodo d’imposta;
- Indicare le consistenze al 31 dicembre o alla data di dismissione, distinguendo per tipologia di cripto-attività e per eventuale localizzazione estera dei provider.
L’obbligo riguarda non solo le cripto-valute “classiche”, ma anche altri cripto-asset (token, NFT, strumenti digitali con natura finanziaria) riconducibili alla definizione fiscale di cripto-attività.
Imposta patrimoniale sulle cripto-attività
Le cripto-attività sono assoggettate a una
imposta patrimoniale calcolata sul valore delle consistenze, assimilabile, per funzione, a un’imposta di bollo:
- Aliquota pari allo 0,2%, dovuta quando l’importo complessivo supera 12 euro.
Questa imposta non è una semplice addizionale di bollo, ma una vera e propria forma di patrimoniale sulle consistenze in cripto-attività detenute.
Tassazione delle plusvalenze
Le plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di cripto-attività seguono le regole generali previste per i redditi diversi di natura finanziaria e vanno dichiarate negli appositi quadri reddituali, senza più richiamare alcuna franchigia specifica di 2.000 euro.
Come si compila il Quadro W?
Sezione I (righi W1-W5)
La
Sezione I accoglie, rigo per rigo, le singole
attività estere e le
cripto-attività. Comprende dettagli come:
- Titolo di possesso (proprietà, usufrutto, trust…)
- Tipo contribuente (delegato, titolare effettivo)
- Codice bene, codice Stato, quota di possesso
- Valore iniziale e finale, criterio di valutazione
- Giorni di possesso IVAFE, mesi IVIE
- Credito d’imposta estero, detrazioni, e quota partecipazione
Esistono codici dedicati per beni infruttiferi, cointestazioni, fiscalità privilegiata, ecc.
Sezione II
La
Sezione II è dedicata ad
acconti ed
eccedenze riferiti alle imposte collegate al Quadro W, pertanto, le
eccedenze di IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività emerse negli anni precedenti vanno riportate direttamente nei righi
W6–W8 del Quadro W, così da consentirne l’utilizzo automatico in sede di liquidazione del 730:
- W6: eccedenze IVAFE da anni precedenti, acconti già versati
- W7: eccedenze IVIE e acconti
- W8: eccedenze e acconti riferiti all’imposta sulle cripto-attività
È fondamentale che i dati riportati in Sezione II siano coerenti con quanto emerge dalle dichiarazioni precedenti e dagli F24 (sia per importi sia per codici tributo), per evitare disallineamenti nei controlli automatizzati.
Esenzioni dal monitoraggio
Non è sempre obbligatorio compilare il Quadro W. In particolare, non sussiste obbligo di monitoraggio quando:
- I conti esteri presentano una giacenza media complessiva annua inferiore a 15.000 euro, calcolata sull’intero periodo d’imposta;
- Le attività estere sono affidate a intermediari residenti che hanno già applicato le imposte, ritenute o imposte sostitutive dovute.
È però essenziale distinguere tra esonero dal monitoraggio e imposizione patrimoniale: la soglia dei 15.000 euro rileva ai fini esclusivi del monitoraggio; resta necessario verificare separatamente se ricorrono i presupposti per l’IVAFE o per altre imposte, specie quando non intervenga un intermediario residente in regime sostitutivo.
Conclusione
Il Quadro W è un quadro fondamentale del modello 730, perché permette di comunicare all’Agenzia delle Entrate la presenza di asset detenuti all’estero e di cripto-attività, e di liquidare le relative imposte patrimoniali (IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività).
La mancata compilazione o il mancato versamento delle imposte dovute espone il contribuente a sanzioni significative e, nei casi di attività estere non monitorate, può incidere anche sui termini di accertamento.
Per una compilazione corretta è indispensabile:
- Disporre dei valori aggiornati di investimenti, immobili e cripto-attività.
- Verificare con attenzione giorni e mesi di possesso.
- Utilizzare in modo coerente i codici bene e gli altri campi richiesti per IVIE, IVAFE e cripto.
- Tenere traccia di acconti, crediti ed eccedenze risultanti da dichiarazioni e F24 degli anni precedenti.