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Le criptovalute nel 730 2026

Cosa si dichiara, quali sezioni compilare e come gestire le cripto attività nel Quadro T del 730 senza passare al Redditi PF.

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Con il Quadro T del modello 730/2026, riferito ai redditi 2025, i contribuenti non titolari di partita IVA possono dichiarare direttamente nel 730 una serie di plusvalenze di natura finanziaria, incluse le operazioni su cripto‑attività, alcune tipologie di minusvalenze e eccedenza di periodi d’imposta precedente collegati al quadro RT del Modello Redditi PF.

Si tratta di una delle innovazioni più rilevanti degli ultimi anni: molte situazioni che prima imponevano il Modello Redditi PF possono oggi essere gestite nel 730, mantenendo i vantaggi del modello semplificato e del conguaglio tramite sostituto d’imposta.

Novità 2026

Per i redditi 2025, dichiarati con il 730/2026, le plusvalenze e gli altri proventi da cripto attività restano soggetti a imposta sostitutiva del 26%, senza franchigia, salve le specifiche delle operazioni affrancate.

La Legge di Bilancio 2025 e gli sviluppi 2026 hanno però previsto, per le plusvalenze e gli altri proventi realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2026, un aumento dell’aliquota sostitutiva al 33% sulle cripto attività, con mantenimento di un’aliquota al 26% per alcune tipologie di token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro, in coerenza con il regolamento MiCAR. In termini operativi:
  • il 730/2026 fotografa ancora un mondo “26%” per le plusvalenze 2025;
  • il 33% (con eventuali eccezioni per EMT euro) rileverà per le operazioni dal 1.1.2026, quindi per i modelli dichiarativi successivi (730/2027 e Redditi PF 2027), quando saranno approvati definitivamente i testi e le istruzioni di dettaglio.

A cosa serve il Quadro T nel 730 e quali sezioni comprende

Il Quadro T del 730 è dedicato alle “Plusvalenze di natura finanziaria”. In sintesi consente di dichiarare:
  • plusvalenze su strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi, ETF, certificati, derivati, metalli preziosi, valute estere ecc.);
  • plusvalenze e altri proventi da cripto‑attività in regime dichiarativo;
  • plusvalenze su partecipazioni qualificate e su attività in Stati a fiscalità privilegiata;
  • minusvalenze non ancora compensate generate negli anni precedenti;
  • eccedenze di imposta sostitutiva e crediti d’imposta provenienti dal quadro RT del Modello Redditi PF;
  • rivalutazioni di partecipazioni mediante perizia giurata con imposta sostitutiva dedicata.

In pratica il Quadro T è il “ponte” che consente di restare nel 730 pur avendo operazioni finanziarie e cripto che, fino al 2024, obbligavano quasi sempre a utilizzare il Modello Redditi PF.

Le sezioni

Le bozze del modello 730/2026 confermano e ampliano la struttura del Quadro T già vista nel 730/2025, con sezioni dedicate per tipologia di plusvalenza e righi specifici per cripto‑attività e affrancamenti. A livello operativo, le sezioni di maggiore interesse sono le seguenti.

Sezione Contenuto principale
I – Plusvalenze 20% Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20% (es. alcune obbligazioni e titoli agevolati).
II – Plusvalenze 26% Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26% su strumenti finanziari (azioni, ETF, certificati, derivati, valute ecc.).
III Plusvalenze da partecipazioni qualificate e da fondi/OICR immobiliari esteri.
IV Plusvalenze da investimenti e attività in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
V – Cripto‑attività 26% Plusvalenze e altri proventi da cessione di cripto‑attività, tassati al 26%, incluse le operazioni su exchange esteri in regime dichiarativo.
VII Minusvalenze non compensate generate dal 2020 in poi, riportabili e utilizzabili in compensazione.
VIII Eccedenze di imposta sostitutiva, crediti da quadro RT, utilizzi in compensazione e a rimborso.
IX Rivalutazioni di partecipazioni tramite perizia e relativa imposta sostitutiva.

Nelle bozze 2026 viene inoltre replicata, nel Quadro T, la logica dei righi RT118‑RT119 del Modello Redditi, con l’introduzione dei nuovi T118‑T119 per l’affrancamento delle cripto‑attività possedute al 1.1.2025.

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Le regole per dichiarare le cripto attività

Le cripto attività rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c‑sexies, TUIR, e dal 2024 sono pienamente integrate nella modulistica dichiarativa.
Nel 730 le operazioni in regime dichiarativo confluiscono nella Sezione V “Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto attività 26%” del Quadro T. Rientrano in particolare:
  • cessioni a titolo oneroso di cripto contro euro o altra valuta legale;
  • permute tra cripto e altri strumenti finanziari o cripto attività, se generano una plusvalenza determinabile in euro;
  • rimborsi, chiusure di prodotti derivati o strutturati collegati alle cripto, se qualificati come redditi diversi finanziari.

Non si compila invece la Sezione V quando il contribuente è integralmente in regime amministrato o gestito presso un intermediario che applica già l’imposta sostitutiva e rilascia la certificazione di regime.

Come si determina la plusvalenza

La plusvalenza (o minusvalenza) è data dalla differenza tra:
  • corrispettivo percepito o valore normale in euro della cripto/attività ricevuta (per le permute);
  • costo o valore di acquisto fiscalmente riconosciuto della cripto ceduta.
Prestare la massima attenzione a queste situazioni:
  • se il costo non è documentabile, il costo riconosciuto è zero, con tassazione sull’intero corrispettivo;
  • in caso di successione, il costo coincide con il valore dichiarato in successione;
  • in caso di donazione, il costo è quello del donante;
  • vanno tenute distinte le cripto affrancate e quelle non affrancate (vedi infra T118‑T119).

Fine della franchigia 2.000 euro

La “franchigia” di 2.000 euro per periodo d’imposta sulle plusvalenze da cripto, prevista per le operazioni dal 1.1.2023 al 31.12.2024, non si applica più alle plusvalenze realizzate nel 2025.
Per i redditi 2025, tutte le plusvalenze rilevanti concorrono integralmente alla base imponibile, senza soglia di esenzione, con imposta sostitutiva al 26% (fino al 31.12.2025).

La franchigia continua ad avere rilievo solo per plusvalenze pregresse (fino al 2024) ancora da dichiarare nel quadro RT del Modello Redditi PF 2026 (righi RT41‑RT42 “storici”), non in Quadro T.

Affrancamento cripto al 18%: RT118‑RT119 e T118‑T119

La normativa (Legge di Bilancio 2025 e successivi interventi) consente di rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto delle cripto attività possedute al 1 gennaio 2025, assumendo al posto del costo storico il valore normale a tale data e versando un’imposta sostitutiva del 18%, anche rateizzabile. L’imposta però andava versata entro il 30 novembre 2025.

Dove si esercita l’opzione

Le bozze dei modelli dichiarativi 2026 prevedono due canali alternativi per l’affrancamento:
  • Modello Redditi PF 2026: quadro RT, righi RT118‑RT119;
  • Modello 730/2026: Quadro T, righi T118‑T119, che ricalcano struttura e finalità dei corrispondenti righi RT.
In entrambi i casi:
  • si indica, per ciascuna cripto affrancata, il valore al 1.1.2025, la base imponibile e l’imposta sostitutiva al 18%;
  • il valore affrancato diventa il nuovo costo fiscalmente riconosciuto per il calcolo delle plusvalenze 2025 (Quadro T, Sezione V) e successive.
Da sapere: una volta esercitata l’opzione, per le cripto affrancate non si potrà più tornare al costo storico.
Esempi pratici
Plusvalenza su strumenti finanziari (Sezione II – 26%)
  • Acquisto di azioni/ETF: 6.500 euro
  • Cessione nel 2025: 8.000 euro
  • Plusvalenza: 1.500 euro
  • Tassazione: imposta sostitutiva 26% = 390 euro, codice tributo F24 1100, rateizzabile secondo le regole ordinarie.
Cripto – caso 2025 senza franchigia
  • Acquisto: 5.000 euro
  • Cessione nel 2025: 8.000 euro
  • Plusvalenza imponibile: 3.000 euro (nessuna franchigia)
  • Imposta sostitutiva 26%: 780 euro, codice tributo 1715, non rateizzabile.
Cripto affrancata al 18% (T118‑T119 + Sezione V)
  • Cripto posseduta al 1.1.2025, costo storico 2.000 euro
  • Valore normale al 1.1.2025: 5.000 euro
  • Affrancamento in T118‑T119: base 5.000 euro, imposta 18% = 900 euro (versabile entro 30.11.2025)
  • Cessione nel 2025 a 7.000 euro: plusvalenza = 7.000 – 5.000 = 2.000 euro (non 5.000 – 2.000)
  • Tassazione plusvalenza 2025: 2.000 × 26% = 520 euro.

Codici tributo F24 e utilizzo dei crediti

L’imposta sostitutiva calcolata nel Quadro T confluisce in F24 con i seguenti codici principali.

Ambito Codice tributo Note

Plusvalenze finanziarie (Sez. I‑II)

1100

Imposta sostitutiva su redditi diversi di natura finanziaria, di regola rateizzabile.

Plusvalenze da cripto attività (Sez. V)

1715

Imposta sostitutiva 26% (per redditi 2025), non rateizzabile.

Le eccedenze di imposta sostitutiva e i crediti da quadro RT confluiscono nella Sezione VIII e nel rigo T111, potendo poi essere:
  • utilizzati in compensazione interna nel 730,
  • riportati ad anni successivi,
  • richiesti a rimborso secondo le modalità ordinarie del modello.

Risolto il difetto di coordinamento tra Quadro F e righi T5, T15, T111

Negli scorsi mesi, come tanti operatori abbiamo segnalato all’Agenzia un evidente difetto di coordinamento tra il Quadro F e il nuovo Quadro T sulle eccedenze della sostitutiva finanziaria: il meccanismo F3/T111 rischiava di generare riporto doppio o, peggio, errori di compilazione difficili da intercettare a posteriori.

Proprio su questo punto avevamo insistito – anche su queste pagine – chiedendo una soluzione che riportasse tutte le eccedenze “finanziarie” dentro un solo quadro, in modo chiaro e tracciabile.

Le bozze del 730/2026 mostrano che qualche volta l’Agenzia ascolta davvero i suggerimenti della pratica: il riporto dell’eccedenza dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria non passa più da F3, ma viene gestito solo nel Quadro T, al rigo T111, con una lettura molto più lineare e coerente di tutto il flusso.

Conclusioni

Con le bozze 730/2026 possiamo serenamente affermare che il Quadro T ha smesso di essere un esercizio di stile ed è diventato l’hub stabile della fiscalità finanziaria nel 730.
Più casistiche gestibili, riporti ordinati dentro T111, affrancamenti cripto collocati in T118‑T119 e – dettaglio non banale – il vecchio corto circuito con il Quadro F archiviato: l’evoluzione è quella di un quadro che si consolida, non di un’incursione destinata a tornare nel solo Redditi PF.

L’inquadramento delle cripto nell’articolo 67 TUIR, la sezione dedicata nel Quadro T e i codici tributo propri chiudono una stagione: le cripto non sono più un oggetto fiscale non identificato, ma una sottoclasse strutturata di attività finanziarie.
Hanno regole proprie, certo, ma dentro uno schema che ormai è lo stesso di azioni, derivati, OICR: base imponibile, imposta sostitutiva, affrancamenti, riporti. Il risultato è una convergenza sempre più marcata tra mondo “finanziario tradizionale” e mondo cripto, con pochi veri spazi di atipicità residua.

In questo quadro entra in scena il MiCAR – il Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto attività.
Il MiCAR fa due cose fondamentali: da un lato, mette ordine nelle definizioni, distinguendo tra:
  • EMT (e‑money token): token di moneta elettronica che mirano a mantenere un valore stabile agganciato a una singola valuta ufficiale, ad esempio euro;
  • ART (asset‑referenced token): token collegati ad attività o panieri di attività/valute, che cercano stabilità facendo riferimento a più valori;
  • altre cripto attività (utility token, ecc.) che restano fuori da EMT/ART pur essendo coperte dal regolamento.

Dall’altro lato, fissa chi può emettere questi strumenti, con quali riserve, quali obblighi di vigilanza e di informativa verso Banca d’Italia, Consob e autorità europee.
Tradotto sul piano fiscale: non tutte le cripto sono uguali. Dal 2026 la linea di demarcazione tra le plusvalenze al 33% e quelle che possono restare al 26% passa esattamente dagli EMT in euro conformi al MiCAR – le “stablecoin euro” regolamentate – che il legislatore ha scelto di trattare meglio rispetto alle cripto “pure”.

La traiettoria è chiara: niente più franchigia 2.000 euro, aliquota ordinaria al 33% sulle cripto dal 2026, eccezione al 26% ritagliata sui soli EMT denominati in euro MiCAR compliant, con neutralità espressa per le semplici conversioni euro ↔ EMT euro e per il rimborso al valore nominale.
È una scelta dichiarata di selettività: il comparto cripto viene letto come ad alta capacità contributiva e il prelievo viene alzato, mentre si ritaglia un corridoio fiscale e regolamentare più favorevole per gli strumenti che assomigliano di più alla moneta elettronica e meno al trading speculativo.

L’allineamento tra Quadro T, RT, MiCAR e norme interne sulla tassazione cripto porta in un’unica direzione: più tracciabilità, più controlli, meno improvvisazione.
La corretta compilazione del Quadro T, la gestione degli affrancamenti (T118‑T119), la distinzione fra cripto “ordinarie” e EMT euro e il governo dei riporti in T111 non sono più dettagli solo per addetti ai lavori, ma diventano pezzi di un’unica strategia di compliance: chi li presidia governa anche il timing delle plusvalenze, la scelta degli strumenti e l’esposizione al 26% o al 33%.

In definitiva, la vera novità non è che le cripto “entrano” nel Quadro T, ma che vengono normalizzate dentro un ecosistema dove regole fiscali, MiCAR e vigilanza convergono: meno zona grigia, più pianificazione, e molto meno spazio per chi pensava che bastasse un exchange estero per sparire dal radar.

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