La dichiarazione delle spese sostenute per erogazioni liberali nel modello 730 consiste nell’indicazione, all’interno della dichiarazione dei redditi 2026, delle somme donate nel 2025 dal contribuente a favore di soggetti o finalità espressamente previsti dalla legge, al fine di fruire della relativa detrazione d’imposta o, nei casi ammessi, della deduzione dal reddito complessivo. Nel modello 730, tali importi confluiscono tra gli oneri e le spese del quadro E, secondo codici e regole che variano in base al destinatario della liberalità e alla disciplina agevolativa applicabile.
Rientrano in questa categoria, ad esempio, le donazioni effettuate a favore di enti del Terzo settore, ONLUS nei limiti del regime transitorio applicabile, partiti politici, istituzioni religiose, associazioni sportive dilettantistiche o altri enti individuati dalla normativa fiscale. Perché il beneficio sia riconosciuto, la spesa deve rispettare i requisiti previsti dalla legge, compresa, in molti casi, la tracciabilità del pagamento.
Nel modello 730, le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ONLUS, ETS e, più in generale, degli enti agevolati dal Codice del Terzo settore possono dare diritto, in alternativa, a una detrazione IRPEF del 30% fino a 30.000 euro annui, elevata al 35% per le ODV, oppure a una deduzione dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato, con possibilità di riporto dell’eventuale eccedenza secondo le regole previste.
Dal punto di vista operativo, il riferimento è sempre il quadro E: i righi E8-E10 per le detrazioni, con il corretto codice spesa, e il rigo E36 per la deduzione delle erogazioni nel limite del 10% del reddito complessivo. Per la stessa erogazione, però, è possibile scegliere un solo regime agevolativo: non è quindi ammesso il cumulo tra detrazione e deduzione.
In questo modo, il beneficio fiscale riconosciuto in dichiarazione può tradursi in un rimborso nello stipendio, nella pensione oppure, in assenza di sostituto, direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Quale agevolazione scegliere
Detrazione del 30% o del 35%
La detrazione è spesso la soluzione più immediata quando:
- hai un’imposta lorda capiente e vuoi ridurre direttamente l’IRPEF;
- l’importo donato è contenuto, entro o poco oltre i 30.000 euro annui;
Nei righi E8–E10 si utilizzano questi codici:
- 71 per le erogazioni a ONLUS e APS iscritte, con detrazione del 30% e limite massimo di 30.000 euro;
- 76 per le erogazioni a ODV, con detrazione del 35% e limite massimo di 30.000 euro;
Detrazione del 26%
Resta previsto anche un canale separato con detrazione al 26% per alcune erogazioni in denaro, ad esempio a favore di ONLUS, iniziative umanitarie religiose o laiche, fondazioni, associazioni e comitati, entro il limite annuo di 30.000 euro.
In questo caso si usa di norma il codice 61.
Deduzione fino al 10% del reddito complessivo
La deduzione prevista dall’art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore è in genere più favorevole quando:
- rientri in uno scaglione IRPEF medio o alto e la riduzione della base imponibile produce un beneficio maggiore;
- l’importo donato è rilevante rispetto al reddito complessivo;
Il limite è pari al 10% del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi secondo le regole previste.
Nota operativa: la scelta tra detrazione e deduzione va fatta sulla singola erogazione, valutando importo donato, capienza d’imposta e aliquota marginale IRPEF.